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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_879/2014
Decreto del 7 ottobre 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (furto);
ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con scritto del 10 settembre 2014 A.________ ha chiesto il riesame della sentenza del 30 luglio 2014 con cui la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il suo reclamo;
che il 4 ottobre 2014 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di rinunciare alla causa;
che il presidente della corte o il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 ottobre 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy