BGer 5A_492/2014
 
BGer 5A_492/2014 vom 23.06.2014
{T 0/2}
5A_492/2014
 
Sentenza del 23 giugno 2014
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
B.A.________,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 maggio 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con istanza 22 gennaio 2014 B.A.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 43'347.95;
che, a seguito della richiesta di A.A.________ di rinviare per motivi di salute l'udienza prevista per il 18 febbraio 2014, con ordinanza 14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha annullato tale udienza, fissando al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte (v. art. 84 cpv. 2 LEF e art. 253 CPC), con l'avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base agli atti (v. art. 256 cpv. 1 CPC);
che non avendo A.A.________ reagito nel termine assegnatogli, il Pretore aggiunto, come preannunciato, ha deciso in base agli atti in suo possesso e, con giudizio 6 marzo 2014, ha parzialmente accolto l'istanza e ha rigettato l'opposizione in via definitiva per fr. 38'500.-- oltre interessi;
che con sentenza 18 maggio 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.A.________ contro la decisione del Pretore aggiunto;
che secondo la Corte cantonale l'agire del Giudice di prime cure - che ha deciso in base agli atti dopo aver concesso al convenuto l'opportunità di prevalersi del diritto alla tenuta di un'udienza - è conforme al diritto;
che con ricorso (" opposizione ") 14 giugno 2014 A.A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza 18 maggio 2014 e " la conferma di un nuovo contraddittorio per presentare la documentazione in [suo] possesso relativa al procedimento ";
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
che infatti il ricorrente si limita a rimproverare al Pretore aggiunto di essere passato dalla procedura orale a quella scritta in modo affrettato, malgrado egli avesse "chiesto espressamente di spostare l'udienza prevista in altra data";
che così facendo il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1) secondo cui, reagendo nel termine di 10 giorni assegnatogli, egli avrebbe potuto pretendere di trattare giudizialmente in udienza l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 giugno 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini