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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_492/2014
Sentenza del 5 giugno 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Amedeo Prospero,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Esigenza di motivazione del ricorso,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 16 aprile 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 16 aprile 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), in parziale accoglimento dell'appello di A.________, lo ha dichiarato autore colpevole di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità. Riconoscendogli di aver agito in stato di lieve scemata imputabilità, gli ha inflitto una pena detentiva di dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto, nonché una multa di fr. 300.--, fissando a tre giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Egli è stato inoltre condannato a versare alle accusatrici private vari importi a titolo di torto morale e a rimborsare allo Stato, non appena le sue condizioni glielo permetteranno, le spese legali di un'accusatrice privata, posta a beneficio del gratuito patrocinio, come pure la nota d'onorario del suo patrocinatore d'ufficio.
2.
Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e sussidiariamente in materia costituzionale. Protestando tasse, spese e ripetibili, postula, in via preliminare, il gratuito patrocinio e la sua messa in libertà, principalmente l'accoglimento del suo appello e subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata, nonché il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio.
3.
Presentata tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), l'impugnativa è proponibile quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF. La via del ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi esclusa (art. 113 LTF a contrario).
4.
Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Questa esigenza di motivazione è accresciuta laddove, come in concreto, la parte ricorrente si avvale di garanzie di rango costituzionale o convenzionale. Infatti, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina le censure di violazione di diritti fondamentali solo se sollevate e motivate. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie non sono ammissibili. In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; sulla nozione di arbitrio v. DTF 139 III 334 consid. 3.2.5), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare ch'essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 134 II 349 consid. 3).
5.
Queste esigenze sono completamente disattese nella fattispecie.
5.1. Senza prevalersi di alcuna norma del CPP, il ricorrente si duole della violazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU in relazione alla mancata (ri) audizione testimoniale dei suoi figli. Sennonché, egli non si confronta minimamente con la decisione che ha respinto la sua istanza probatoria e ancor meno espone perché sarebbe contraria al diritto. Peraltro, tenuto conto che tale audizione era già stata effettuata nel corso dell'istruttoria garantendo all'imputato un adeguato contraddittorio, l'insorgente nemmeno tenta di spiegare le ragioni per cui si sarebbe imposto di riassumere tale prova durante il dibattimento.
5.2. Il ricorrente lamenta pure, in modo assolutamente apodittico, un diniego di giustizia formale e la violazione della garanzia della via giudiziaria sancita all'art. 29a Cost. Oltre che immotivata, la censura appare anche fuori luogo, ove solo si consideri che è stato giudicato in prima istanza dalla Corte delle assise correzionali e in seconda dalla CARP, ossia da autorità giudiziarie dotate di pieno potere d'esame in fatto e in diritto.
5.3. Infine, secondo l'insorgente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da arbitrio, perché la sua condanna poggerebbe solo su un quadro indiziario fondato essenzialmente sui suoi precedenti, in particolare la condanna per il reato di ingiuria si fonderebbe esclusivamente sulla valutazione dell'attendibilità di un'accusatrice privata. A fronte delle difficoltà probatorie riscontrabili in caso di reati perpetrati nella cerchia domestica, la CARP ha indicato che ai fini del giudizio diventano decisive le dichiarazioni delle diverse persone coinvolte. Ha quindi esaminato la credibilità del ricorrente e delle accusatrici private, concludendo per l'inattendibilità del primo e l'attendibilità delle seconde, per poi trattare punto per punto le diverse imputazioni, rilevando anche i diversi riscontri oggettivi delle dichiarazioni di queste ultime. L'insorgente omette completamente di confrontarsi con le ragioni esposte dalla CARP in merito alla credibilità dei diversi protagonisti e nemmeno si esprime sui singoli episodi oggetto di accusa, spiegando dove sarebbe ravvisabile l'arbitrio.
6.
Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene comunque conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy