BGer 1B_192/2014
 
BGer 1B_192/2014 vom 02.06.2014
{T 0/2}
1B_192/2014
 
Sentenza del 2 giugno 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
ordine di perquisizione e sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di A.________, il 4 dicembre 2013 il Procuratore pubblico ha ordinato perquisizioni presso il domicilio dell'interessato e presso società a lui riconducibili, disponendo il sequestro di carte e oggetti;
che l'imputato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo il dissequestro delle carte e degli oggetti sequestrati;
che con giudizio del 9 aprile 2014, la Corte cantonale ha respinto il reclamo in quanto ricevibile;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di accertare la violazione di determinate norme del CPP, di annullare la decisione della CRP nonché l'ordine di perquisizione e sequestro e di ordinare la levata dei sigilli posti su alcuni locali;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorrente sostiene che il ricorso sarebbe tempestivo poiché la decisione impugnata del 9 aprile 2014 è stata ricevuta dal suo legale il 16 aprile seguente, motivo per cui - per effetto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) - il termine ricorsuale di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF sarebbe stato rispettato con l'impostazione in data 27 maggio 2014 del gravame;
che la tesi è manifestamente infondata, ritenuto che, secondo la pubblicata prassi, le decisioni incidentali nei procedimenti penali, in particolare quelle, come nella fattispecie, concernenti sequestri, nell'interesse della celerità della procedura sono considerate come "altre" misure provvisionali ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF, per le quali non vi è sospensione dei termini (DTF 138 IV 186 consid. 1.1-1.3);
che il ricorso, chiaramente tardivo e pertanto manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 giugno 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri