BGer 6B_1/2014
 
BGer 6B_1/2014 vom 10.01.2014
{T 0/2}
6B_1/2014
 
Sentenza del 10 gennaio 2014
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
opponente.
Oggetto
Infrazione grave alle norme della circolazione stradale (esigenza di motivazione del ricorso in materia penale),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 agosto 2013 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Considerando:
che con sentenza del 13 agosto 2013 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto, per quanto ammissibile, l'appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado, che lo ha riconosciuto colpevole di danneggiamento, ingiuria e grave infrazione alle norme della circolazione stradale;
che A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando la sua condanna;
che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che l'impugnativa non contiene alcuna conclusione e non censura alcuna violazione del diritto da parte del tribunale cantonale, il ricorrente limitandosi a dissentire con i fatti ritenuti nell'avversata sentenza e a esporre la propria versione su quanto accaduto;
che il ricorso non può più essere completato, come prospettato dall'insorgente con scritto datato 28 dicembre 2013, in quanto il termine ricorsuale di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF è ormai scaduto, avendo egli ricevuto la sentenza cantonale il 16 novembre 2013;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e dev'essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 10 gennaio 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy