BGer 2C_1098/2013
 
BGer 2C_1098/2013 vom 30.11.2013
{T 0/2}
2C_1098/2013
 
Sentenza del 30 novembre 2013
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Beni Dalle Fusine,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di domicilio (decadenza) e permesso
di dimora (rifiuto del rinnovo),
ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2013
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con sentenza del 23 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto i ricorsi esperiti il 2 gennaio 2013 dai coniugi serbi A.________ e B.________ contro le risoluzioni governative del 5 dicembre 2012 che confermavano le decisioni del 26 aprile 2012 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni dichiarava, nella prima, decaduto il permesso di domicilio del marito rispettivamente, nella seconda, rifiutava di rinnovare il permesso di dimora della moglie.
La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che da diversi anni, e malgrado rientri in Svizzera per motivi medici, il centro degli interessi personali degli insorgenti si trovava in Serbia ove vivevano i figli nonché i nipoti ed altri parenti, ritenuto inoltre che essi non svolgevano più alcuna attività lucrativa da anni (il marito dal 2003, la moglie dal 1999) e che le loro entrate finanziarie (rendita AI della moglie e prestazioni complementari per complessivi fr. 3'350.-- mensili), come da loro ammesso, erano insufficienti per potere vivere nel nostro Paese. Confermata la decadenza del permesso di domicilio del marito la Corte cantonale ha osservato che la moglie non poteva (più) beneficiare di un rinnovo nell'ambito del ricongiungimento familiare e che un diritto al rinnovo non scaturiva né dal diritto interno né da quello convenzionale. Infine riguardo alle cure mediche necessitate dalla moglie, detta autorità ha aggiunto che ella poteva sempre continuarle nell'ambito della normativa per turisti oppure chiedendo il rilascio, sempre che le relative esigenze fossero soddisfatte, di un'autorizzazione di soggiorno per motivi medici.
B. Il 22 novembre 2013 A.________ e B.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiedono che la sentenza cantonale sia annullata e che vengono rinnovati i loro rispettivi permessi. Censurano un'insufficiente ponderazione della portata delle cure mediche necessitate dalla moglie. Postulano inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (cfr. DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).
 
Erwägung 2
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).
2.2. Nel gravame non viene rimessa in discussione la constatazione della caducità del permesso di domicilio del ricorrente, il quale autorizza di principio a soggiornare in Svizzera a tempo indeterminato e può essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). In difetto di una qualsiasi motivazione (art. 42 LTF) su tale problematica, la questione non verrà ulteriormente esaminata.
2.3. Riguardo alla questione del rifiuto del rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, ella non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Il richiamo, peraltro non motivato (art. 42 LTF), dell'art. 8 CEDU concerne poi il merito del litigio (l'applicazione della legislazione in materia di diritto degli stranieri violerebbe in concreto il citato disposto convenzionale) e non tratta minimamente degli aspetti legati all'ammissibilità dell'impugnativa. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
3. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.
Giusta l'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto i ricorrenti non possono prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185) che concederebbe loro un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Osservato poi che i ricorrenti non fanno valere la disattenzione dei loro diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.
4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
 
Erwägung 5
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.2. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 30 novembre 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud