BGer 5A_586/2013
 
BGer 5A_586/2013 vom 18.09.2013
{T 0/2}
5A_586/2013
 
Sentenza del 18 settembre 2013
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
1. C.________,
2. Eredi fu D.________,
3. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
4. E.________,
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
5. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni,
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
6. F.________SA,
7. G.________SA,
8. H.________,
9.  Comune di X.________,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.
Oggetto
elenco oneri,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 29 luglio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 aprile 2013 da A.A.________ e B.A.________ avverso gli elenchi oneri 6 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. L'autorità di vigilanza ha osservato che il termine di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013 ed è stato prorogato in virtù dell'art. 63 LEF al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013 compresi; art. 56 cpv. 2 LEF), vale a dire al 10 aprile 2013, e che pertanto il ricorso 11 aprile 2013 risulta tardivo.
2. Con ricorso in materia civile 16 agosto 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al loro gravame. Essi sostengono che i " sette giorni dopo la Pasqua " di cui all'art. 56 cpv. 2 LEF andrebbero calcolati a partire dal lunedì di Pasqua, e non dalla domenica di Pasqua. Le ferie pasquali si sarebbero pertanto concluse l'8 aprile 2013 ed il termine di tre giorni fissato dall'art. 63 LEF sarebbe venuto a scadenza l'11 aprile 2013. Il loro ricorso all'autorità di vigilanza sarebbe quindi tempestivo.
3. Il gravame all'esame si appalesa manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, infatti, le ferie pasquali si concludono sette giorni dopo la domenica di Pasqua ( SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 56 LEF). La decisione impugnata è pertanto conforme al diritto federale.
4. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Con l'evasione del ricorso la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 18 settembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini