Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_558/2013
Sentenza del 20 giugno 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.A.________, in rappresentanza del figlio B.A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Ufficio dell'insegnamento medio, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Non ammissione agli esami per l'ottenimento della licenza di scuola media per privatisti,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.A.________ ha finito l'anno scolastico 2011/2012 senza avere ottenuto la licenza della scuola media. L'11 settembre 2012 egli si è visto rifiutare dall'Ufficio dell'insegnamento medio del Dipartimento ticinese dell'educazione, della cultura e dello sport la possibilità di ripetere la quarta media e, il 3 dicembre 2012, la Divisione della scuola del medesimo Dipartimento gli ha negato l'autorizzazione, richiesta da suo padre A.A.________, a partecipare agli esami per l'ottenimento della licenza di scuola media per privatisti che si svolgono dal 24 al 28 giugno 2013.
B.
Quest'ultima decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese il 28 maggio 2013 e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'11 giugno 2013. Richiamati i criteri esatti dall'art. 71 cpv. 1 lett. a e b del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 (RScM; RL/TI 5.1.6.1.1.) affinché un candidato venga ammesso agli esami per privatisti (non essere in possesso di alcuno tipo di licenza di scuola media ticinese, risiedere nel Cantone e trovarsi almeno nel sedicesimo anno di età), la Corte cantonale ha osservato che, giusta il secondo capoverso della norma citata, in ogni caso non venivano ammessi i candidati che, come l'insorgente, avevano frequentato la scuola media nel Ticino nello stesso anno e in quello precedente, motivo per cui egli poteva prendervi parte solo a partire dell'anno 2014. Una partecipazione a titolo eccezionale, come richiesto dal padre del ragazzo, non poteva essere ammessa.
C.
Con e-mail datati 15 e 17 giugno 2013 il padre di B.A.________, A.A.________, si è rivolto al Tribunale federale. Riassunta la situazione del figlio chiede che questi sia autorizzato a presentarsi alla sessione d'esame del mese di giugno 2013.
Il 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame, oltre a dovere recare la sua firma manoscritta, non adempiva le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, e l'ha quindi invitato a rimediare alle mancanze riscontrate. Il 19 giugno successivo il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un nuovo esemplare del suo ricorso debitamente firmato nel quale, sviluppandoli un po', ribadisce i propri argomenti.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
2.1. Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile dal destinatario dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli artt. 82 segg. LTF.
2.2. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.3. Nel caso concreto, né il primo né il secondo ricorso adempiono manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente, dopo avere sintetizzato la situazione del proprio figlio, si limita a chiedere che questi sia ammesso alla sessione d'esame del mese di giugno 2013 (come peraltro già fatto in sede cantonale), senza però minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo ai motivi di rifiuto oppostogli né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) della normativa cantonale. Ne discende che il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, è pertanto inammissibile.
Ma anche se si volesse da ciò prescindere, la motivazione del giudizio querelato resiste alla censura d'arbitrio. In effetti, come peraltro ammesso dal ricorrente medesimo, il termine d'attesa in questione corrisponde al chiaro tenore dell'art. 71 cpv. 2 RScM e non procede pertanto da un'interpretazione arbitraria della normativa determinante.
2.4. Nelle descritte circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3. Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la particolarità del caso, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio dell'insegnamento medio, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud