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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_207/2013
Sentenza del 19 aprile 2013
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
1. I.________,
2. A.________,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assegno familiare (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 febbraio 2013.
Visto:
il ricorso del 13 marzo 2013 contro il giudizio del 20 febbraio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assegni di famiglia,
lo scritto del 14 marzo 2013 con il quale, per ordine della Presidente, gli interessati sono tra l'altro stati informati che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essi ritengono di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione dei ricorrenti a questa comunicazione,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che in particolare non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti i ricorrenti non espongono i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
che gli interessati non citano alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado, che considerano ingiusta nei loro confronti,
che pertanto il presente gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 aprile 2013
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble