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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_99/2013
Sentenza del 25 marzo 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
P.________, Italia,
patrocinato dall'avv. William Limuti, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 dicembre 2012.
Fatti:
A.
A.a Il 25 novembre 1992 P.________, nato nel 1951, è stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 1989 al 31 maggio 1991 e di una mezza rendita dal 1° giugno 1991 oltre alle completive per i familiari. L'assicurato è stato considerato invalido nella misura dell'80% dal 26 novembre 1989 e del 50% dal 1° giugno 1991. Il diritto alla mezza rendita d'invalidità è poi stato confermato con comunicazioni e/o decisioni del 7 giugno 1995, 23 settembre 1999 e 24 ottobre 2002. Con decisione su opposizione del 1° febbraio 2006, cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, per via di revisione, la mezza rendita con effetto dal 1° aprile 2005 dopo avere appurato che l'assicurato, presentante un grado d'invalidità del 15%, lavorava da anni a tempo pieno e con pieno rendimento.
A.b Il 1° febbraio 2007 P.________ ha formulato una nuova domanda di rendita. Con decisione dell'8 maggio 2008 l'UAIE gli ha attribuito un quarto di rendita dal 1° luglio 2006 stabilendo che l'interessato risultava, dal 24 luglio 2006, incapace al lavoro al 70% nella precedente attività di operaio edile ma capace al lavoro in misura dell'80% in un'attività sostitutiva (quale ad esempio sorvegliante di posteggio/museo, addetto alla vendita per corrispondenza, bigliettaio, impiegato d'ufficio) con un grado d'invalidità del 44%. Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale amministrativo federale con pronuncia del 12 novembre 2009 ha rinviato gli atti all'amministrazione perché, previo complemento istruttorio, riesaminasse lo stato di salute dell'interessato da febbraio 2006 ed emettesse una nuova decisione.
A.c Esperiti i nuovi accertamenti, l'UAIE, preso atto del peggioramento dello stato di salute e del fatto che l'assicurato presentava, dal 24 luglio 2006, un'incapacità lavorativa totale nell'attività di muratore e del 70% nell'attività ridotta di operaio edile come pure in una sostitutiva leggera, ha assegnato una rendita intera dal 1° luglio 2006 per un tasso d'incapacità di guadagno del 70% (decisione del 20 agosto 2010, preavvisata il 28 giugno 2010).
B.
P.________ è nuovamente insorto al Tribunale amministrativo federale chiedendo segnatamente il versamento di una rendita intera d'invalidità dal 1990 (data d'inizio dell'inabilità al lavoro) e contestando l'importo della prestazione assegnatagli. Per pronuncia del 14 dicembre 2012, la Corte federale di primo grado ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso riguardo alla prima richiesta, mentre per le altre censure l'ha respinto per manifesta infondatezza.
C.
L'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce sostanzialmente le richieste e le motivazioni di primo grado.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 109 LTF le corti del Tribunale federale giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 2 lett. a). In tal caso la decisione è motivata sommariamente, potendosi rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). È quanto accade in concreto.
2.
2.1 Anzitutto il ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui ritiene che sarebbero date le condizioni per estendere l'oggetto della lite all'esame del diritto alla rendita intera dal 1990 al 1° febbraio 2006. Oltre a potere rinviare per intero alle pertinenti considerazioni della pronuncia impugnata, è sufficiente il rilievo che l'estensione dell'oggetto della lite non può per costante giurisprudenza avere per effetto di includere nella lite una questione che è già stata trattata con una decisione cresciuta in giudicato (in casu: il diritto alle prestazioni AI nel predetto periodo) e rimetterla in discussione al di fuori di un esame sotto l'aspetto della riconsiderazione e della revisione processuale (cfr. ad esempio SVR 2012 IV n. 35 pag. 136, 9C_678/2011, consid. 3). Per il resto il giudice di prime cure ha spiegato che l'amministrazione non può essere obbligata, per mancanza di un diritto suscettibile di essere fatto valere giudizialmente, a procedere a una riconsiderazione né dall'assicurato né da un tribunale (DTF 117 V 8 consid. 2a pag. 12 con riferimenti; cfr. pure SVR 2008 IV n. 54 pag. 179, I 896/06, consid. 3.1). Né il ricorrente spiega del resto minimamente in quale misura le decisioni cresciute in giudicato dell'amministrazione sarebbero manifestamente errate e quindi insostenibili (cfr. DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389; RSAS 2011 pag. 299, 9C_621/2010).
2.2 Medesima sorte merita il gravame laddove contesta la valutazione - di natura fattuale e quindi, in quanto tale, unicamente riesaminabile da questa Corte sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - del primo giudice in merito alla mancanza di prova di una incapacità lavorativa in qualsiasi attività tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2006. Basta anche qui il rilievo che la relazione tecnica del dott. M.________, alla quale si richiama l'insorgente a sostegno della sua tesi, è in realtà già stata adeguatamente presa in considerazione dalle precedenti istanze per fare decorrere l'inizio della nuova inabilità lavorativa proprio dalla data di consultazione di detto chirurgo, avvenuta appunto il 24 luglio 2006. A ciò si aggiunge che nel suo certificato, il dott. M.________ si esprime unicamente sullo "stato attuale". Donde l'infondatezza manifesta, se non addirittura la temerarietà, dell'affermazione - comunque appellatoria e in quanto inammissibile in questa sede - secondo cui la relazione tecnica in parola doveva "condurre ad emettere un provvedimento favorevole alla declaratoria di sussistenza di una incapacità lavorativa" in qualsiasi attività tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2006.
2.3 Il ricorso è infine manifestamente destituito di ogni fondamento pure nella misura in cui contesta di nuovo l'importo della rendita riconosciuta dall'amministrazione e chiede che esso venga di fatto stabilito nel 70% del reddito annuo medio determinante di fr. 50'616.-. Come già rilevato dal primo giudice, secondo il diritto svizzero applicabile (cfr. DTF 131 V 371 consid. 6.4 pag. 381 seg.; 130 V 51 consid. 4 e 5 pag. 52 seg.), il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 36 cpv. 2 LAI). L'insorgente che nemmeno in questa sede contesta gli elementi di calcolo della rendita utilizzati e indicati dall'UAIE nella propria decisione del 20 agosto 2010, si limita a non volere comprendere il sistema di calcolo delle rendite previsto dall'ordinamento svizzero in materia e a invocare un metodo di determinazione contrario a tale ordinamento.
3.
Ne segue che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 25 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kernen
Il Cancelliere: Grisanti