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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_9/2013
Sentenza del 18 febbraio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________SA,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla C.________SA nei confronti di A.________ e B.________;
che con sentenza 27 dicembre 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome insufficientemente motivato, un reclamo presentato da A.________ e B.________ contro la pronunzia di primo grado;
che A.________ e B.________ impugnano con ricorso 7 febbraio 2013 la predetta sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nel gravame i ricorrenti imputano le difficoltà finanziarie all'origine del mancato pagamento delle pigioni ad una contestata riduzione delle prestazioni complementari e alla mancata tempestiva decisione di un appello nell'ambito di una causa promossa contro una compagnia di assicurazione e ritengono opportuno non procedere all'espulsione prima della decisione delle predette cause, il cui esito favorevole permetterebbe loro di saldare i debiti con il locatore, ma non prendono in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione del reclamo;
che pertanto il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 febbraio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti