BGer 9C_39/2013
 
BGer 9C_39/2013 vom 06.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_39/2013 {T 0/2}
Sentenza del 6 febbraio 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
M.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2012.
Visto:
il ricorso del 14 gennaio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 14 dicembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita del 16 gennaio 2013,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa manifestamente queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei fatti del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in particolare l'insorgente - limitandosi a confusamente (e a torto) contestare la computabilità, sul reddito determinante, delle prestazioni (fr. 900.- mensili, pari a fr. 10'800.- annui) delle due polizze di assicurazione sulla vita e a lamentare l'esiguità delle prestazioni complementari riconosciutegli - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il primo giudice a confermare la riduzione, da fr. 2'233.- a fr. 1'333.-, della prestazione mensile stabilita per via di revisione dalla cassa di compensazione del Cantone Ticino,
che per il resto le altre domande ricorsuali (aiuto finanziario in attesa che il Tribunale d'appello di B.________ confermi il suo credito milionario nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile) sono manifestamente inammissibili, data la chiara incompetenza, già ravvisata dall'istanza precedente, delle autorità giudiziarie a fungere da istituti di credito,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 febbraio 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti