BGer 5A_84/2013
 
BGer 5A_84/2013 vom 04.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_84/2013
Sentenza del 4 febbraio 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Pozzi,
ricorrente,
contro
B.________,
rappresentato dal tutore ufficiale Tiziano Belloni,
opponente.
Oggetto
rilascio di certificato ereditario,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che statuendo il 16 luglio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha deciso il rilascio del certificato ereditario nella successione fu C.________ nel quale sarebbe figurato anche B.________ quale erede;
che con sentenza 19 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ - con il quale ella chiedeva la modifica del certificato ereditario nel senso di escludere quale erede B.________ - e confermato la decisione pretorile;
che con ricorso in materia civile 29 gennaio 2013 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF);
che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF);
che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenze 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 del 16 luglio 2007 consid. 5.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 3072 pag. 545) non si applica la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la decisione impugnata è stata intimata il 27 dicembre 2012 e notificata alla ricorrente il 28 dicembre 2012;
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 29 dicembre 2012 per scadere il 27 gennaio 2013;
che, essendo il 27 gennaio 2013 una domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era lunedì 28 gennaio 2013;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 29 gennaio 2013 (data del timbro postale) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 febbraio 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini