BGer 9C_831/2012
 
BGer 9C_831/2012 vom 14.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_831/2012 {T 0/2}
Sentenza del 14 dicembre 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
V._________, Italia, patrocinato da Anna Maria Mungo,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 24 agosto 2012.
Visto:
il ricorso 6 ottobre 2012 (timbro postale) avverso il giudizio del 24 agosto 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, che, stando all'attestazione postale, è stato consegnato il 3 settembre 2012 all'allora patrocinatore di V._________,
considerando:
che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il 3 ottobre 2012,
che di conseguenza il gravame si rivela tardivo,
che a tale conclusione nulla muta la circostanza addotta dal ricorrente secondo cui il mancato rispetto del termine ricorsuale sarebbe dovuto al comportamento del precedente patrocinatore, il quale, trasmettendo copia della busta d'intimazione della pronuncia impugnata su cui era indicata la data del 7 settembre 2012, avrebbe fatto credere che la notificazione della stessa, determinante per il computo del termine ricorsuale, fosse avvenuta in quella data,
che a prescindere dal fatto che sulla succitata busta non è in realtà riportata la data di notifica, bensì solo il termine di deposito entro il quale ritirare l'invio alla posta ("Zur Abholung am Postschalter gemeldet Frist bis 7. Sep. 2012"), giova precisare che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse eventualmente dovuto al comportamento di persone ausiliari, quali erano i membri del Patronato che rappresentava gli interessi dell'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale, tale agire andrebbe nondimeno ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 seg.; cfr. pure sentenza 1B_604/2012 del 22 ottobre 2012),
che per il resto l'insorgente non può seriamente contestare l'avvenuta regolare notifica, il 3 settembre 2012, della pronuncia impugnata al precedente patrocinatore per il solo fatto che quest'ultimo, rinunciando all'ulteriore prosieguo della causa, avrebbe cessato l'ufficio di rappresentante,
che in effetti, finché la revoca del mandato da parte del mandante o la rinuncia da parte del mandatario non sono manifestate, l'autorità amministrativa o giudiziaria comunicano con il rappresentante, essendo pertanto la data di notifica al mandatario a essere di principio determinante per il computo del termine di ricorso (cfr. art. 37 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 3 PA; SVR 2007 BVG n. 28 pag. 99, B 142/05, consid. 3.1; cfr. pure SVR 2012 IV n. 39 pag. 147. 9C_85/2011, consid. 4.2; RAMI 1997 n. U 288 pag. 442 consid. 2b),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che visto l'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF, le spese giudiziarie, ridotte, devono essere poste a carico del ricorrente,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 dicembre 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti