BGer 8C_723/2012
 
BGer 8C_723/2012 vom 11.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_723/2012
Sentenza dell'11 dicembre 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Niquille,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
G.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 agosto 2012.
Fatti:
A.
Dal 1998 al 2011 G.________, residente in Italia a X.________, nata nel 1951, ha lavorato come frontaliera alle dipendenze di un negozio di argenteria presso il centro commerciale Y.________ in qualità di venditrice. Per il 31 ottobre 2011 è stata licenziata dal datore di lavoro per motivi economici.
Il 29 settembre 2011, G.________ si è annunciata all'Ufficio regionale di collocamento di Z.________ (URC) e ha rivendicato il diritto a indennità di disoccupazione.
Mediante decisione del 12 dicembre 2011, sostanzialmente confermata il 30 gennaio 2012 anche in seguito all'opposizione dell'interessata, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di prestazioni dal 1° novembre 2011 in quanto G.________ non aveva alcuna residenza in Svizzera.
B.
Per pronuncia del 6 agosto 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'interessata e ha confermato l'operato dell'amministrazione.
C.
G.________ si è aggravata al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del giudizio impugnato e della decisione su opposizione amministrativa nonché il riconoscimento del diritto all'indennità di di-soccupazione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda però la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
Oggetto del contendere è la qualifica della ricorrente quale lavoratrice frontaliera atipica ai sensi della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) nella sentenza del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe (Racc. 1986, pag. 1837), e, quindi, il suo diritto di percepire, in virtù di tale posizione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Incontestata è per contro la carenza in concreto del presupposto della residenza in Svizzera di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
3.
Applicando la menzionata giurisprudenza della CGCE, il Tribunale federale in DTF 133 V 169 ha stabilito, come giustamente ricordato dai primi giudici, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che conserva eccezionalmente nello Stato d'ultimo impiego legami personali e professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento professionale può fare valere in questo Stato il diritto all'indennità di disoccupazione se la sua richiesta soddisfa gli ulteriori requisiti legali.
Nelle sentenze 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 (in RtiD II-2010 pag. 277) e 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 (in SVR 2012 AlV n. 5 pag. 14) questo Tribunale ha confermato detti principi.
4.
4.1 Rilevando il carattere eccezionale della situazione che giustifica l'applicazione della giurisprudenza resa nella citata DTF 133 V 169 in tema di lavoratori frontalieri atipici, nella querelata pronunzia i primi giudici hanno ritenuto che la professione di venditrice svolta dalla ricorrente non presentasse peculiarità tali da rendere un ricollocamento più facile in Svizzera che in Italia. Le difficoltà di ricollocamento dovute all'età avanzata esistevano inoltre pure per le lavoratrici e per i lavoratori operanti in Svizzera. I primi giudici hanno infine osservato che anche il fattore legato all'età di pensionamento non era decisivo in quanto anche in Italia una donna poteva comunque continuare a lavorare anche dopo i 60 anni. Pur riconoscendo che la ricorrente aveva mantenuto intensi legami personali con il nostro Paese, l'istanza precedente ha confermato con questi argomenti il rifiuto di indennità di disoccupazione pronunciato dall'amministrazione.
4.2 Nel suo gravame, la ricorrente contesta le conclusioni a fondamento della pronunzia facendo valere, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, di disporre delle migliori possibilità di reinserimento professionale in Svizzera che in Italia. A favore della propria tesi menziona la padronanza della lingua tedesca (quale lingua nazionale), i lunghi anni di attività e la spessa rete di contatti professionali in Svizzera, il soggiorno abituale in quest'ultimo paese e il non regolare rientro al suo domicilio ufficiale. Rileva inoltre la sua età di 61 anni, il fatto che in Italia l'età pensionabile si situa tra i 59/60 anni nonché la grave ed eccezionale crisi economica e situazione congiunturale dell'Italia, soprattutto in zona di frontiera.
4.3 Anche se gli argomenti della ricorrente sono comprensibili, essi non sono tali da sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici.
Nella fattispecie esaminata in DTF 133 V 169, in cui ad un frontaliere sessantenne di cittadinanza svizzera residente in Italia erano stati riconosciuti stretti legami professionali con il suo Paese d'origine, il Tribunale federale aveva osservato come l'interessato, eccezion fatta per un breve periodo di tre anni, avesse effettuato tutta la sua formazione e l'intera e lunga carriera professionale in quest'ultimo Stato. Inoltre, e soprattutto, l'attività bancaria svolta dall'assicurato in quella evenienza non poteva prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo svizzeri. In ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio detta attività, a mente di questa Corte, l'interessato disponeva di migliori possibilità di reintegrazione professionale in Svizzera rispetto a quelle che avrebbe avuto in Italia, suo Paese di residenza.
La fattispecie oggetto del presente litigio è tuttavia diversa da quella trattata in DTF 133 V 169. In primo luogo, l'insorgente, dopo la sua partenza dalla Svizzera per l'Italia all'inizio degli anni settanta, ha lavorato per "soli" tredici anni (dal 1998 al 2011) nel nostro Paese. Come hanno giustamente rilevato i primi giudici, la professione di venditrice non presenta poi peculiarità tali da rendere meno difficile il reperimento di un nuovo impiego in Svizzera che in Italia. Giova inoltre ribadire che le difficoltà di ricollocamento dovute all'età avanzata esistono pure per gli assicurati disoccupati in Svizzera. Quanto all'argomento della padronanza della lingua tedesca, si osserva che le conoscenze linguistiche di una venditrice sono incontestatamente di grande utilità e suscettibili di migliorarne sensibilmente le possibilità di reinserimento, ma lo sono ovunque e non soltanto in Svizzera, dove il tedesco è lingua nazionale.
Per quanto riguarda infine il tema della crisi economica e della situazione congiunturale in Italia, queste sono un fatto notorio che non dev'essere né allegato né provato e di cui il Tribunale federale può tener conto d'ufficio (sentenza 4A_412/2011 del 4 maggio 2012 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 138 III 294). L'argomento non è tuttavia decisivo, visto che gli stretti legami personali e professionali richiesti dalla giurisprudenza summenzionata (consid. 3) si riferiscono alla persona del lavoratore interessato indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro di un determinato Paese (sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, in SVR 2012 AlV n. 5 pag. 14 consid. 4.5).
4.4 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il giudizio cantonale non è pertanto censurabile nella misura in cui ha negato l'esistenza di stretti legami professionali con la Svizzera.
5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 11 dicembre 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble