Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_642/2012
Sentenza del 29 novembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni; esigenze di motivazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile giusta l'art. 132 CPC l'istanza di conciliazione con cui A.________ aveva chiesto la condanna della B.________ al pagamento di fr. 500'000.--;
che con sentenza del 22 ottobre 2012 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un'impugnativa presentata da A.________, segnatamente perché egli non ha formulato alcuna domanda di causa e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato;
che con ricorso 25 ottobre 2012 al Tribunale federale A.________ ribadisce, "come" ha "già descritto e presentato alle varie istanze", la domanda di risarcimento, perché la B.________ avrebbe violato il codice penale, visionando in modo illegale i suoi documenti giudiziari;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti di altre procedure (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a formulare rimproveri all'opponente e omettendo così di confutare la sentenza impugnata;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti