BGer 1B_609/2012
 
BGer 1B_609/2012 vom 21.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_609/2012
Sentenza del 21 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Presidente della Pretura penale.
Oggetto
Denunce penali, diniego di giustizia, indennizzo,
ricorso contro l'inattività del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 4 maggio 2011 il Presidente della Pretura penale ha prosciolto B.________ dalle accuse di minacce e violazione di domicilio denunciate dal vicino A.________, rilevando che il giudizio, chiestane la motivazione, poteva essere impugnato mediante appello;
che il denunciante non l'ha impugnato, poiché, non potendo asseritamente far ritorno al suo domicilio a causa dell'aggressività del denunciato, non ne avrebbe avuto conoscenza;
che in seguito, in relazione alle vertenze con il vicino, egli ha inoltrato vari scritti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
che l'8 ottobre 2012 A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo che lo Stato del Cantone Ticino venga condannato a versargli un indennizzo di CHF 4'800'000.-- quale risarcimento dei pretesi danni subiti, poiché il Governo cantonale si sarebbe reso per lo meno indirettamente responsabile della situazione venutasi a creare con il vicino;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorrente fa valere d'aver ricevuto, per informazione, una copia della sentenza del Presidente della Pretura penale soltanto nell'ottobre 2011;
che riguardo alla notifica di detta decisione non occorre esaminare la questione di sapere se, contrariamente a quanto stabilito dagli art. 85 e 87 CPP, il ricorrente, asserendo che a causa del vicino non avrebbe potuto accedere al proprio domicilio, poteva limitarsi a rilevare dinanzi al Ministero pubblico d'essere senza fissa dimora, essendo nondimeno raggiungibile telefonicamente;
che egli infatti, dopo averne avuto conoscenza nell'ottobre 2011, non fa valere d'averne chiesto la motivazione e presentato l'appello, adducendo in quella sede i motivi che l'avrebbero impedito d'impugnarla tempestivamente;
che in tale misura, il ricorso, non diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, è pertanto inammissibile, ritenuto inoltre che il gravame in esame, inoltrato un anno dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione litigiosa, sarebbe in ogni modo manifestamente tardivo (art. 100 cpv. 1 LTF);
che il ricorrente produce poi scritti degli anni 2011 e 2012 indirizzati al Consiglio di Stato, concernenti i fatti oggetto della citata sentenza e i problemi sussistenti con il vicino, chiedendo in sostanza che le autorità si pronuncino al riguardo, esponendo negli stessi che il mancato intervento del Governo cantonale lo renderebbe per lo meno indirettamente responsabile della situazione venutasi a creare, per cui potrebbe entrare in linea di conto "un'ipotesi di risarcimento";
che anche riguardo all'asserita inattività del Consiglio di Stato non si è chiaramente in presenza di una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), per cui pure in tale ambito il ricorso è inammissibile;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico, al Presidente della Pretura penale e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 21 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
Il Cancelliere: Crameri