BGer 1F_26/2012
 
BGer 1F_26/2012 vom 23.10.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1F_26/2012
Sentenza del 23 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
istante,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna,
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Domanda di revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012.
Fatti:
A.
Con sentenza 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro la decisione 25 maggio 2012, con la quale l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la sua estradizione alla Russia, decisione confermata il 12 settembre seguente dal Tribunale penale federale (TPF).
B.
Il 19 ottobre 2012 A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale. Chiede, concesso all'istanza l'effetto sospensivo, in via principale, di sospendere la procedura estradizionale, di non attuare alcun atto di esecuzione della stessa, di annullare la sentenza del 10 ottobre 2012 e di rifiutare la sua estradizione; in via subordinata, di rinviare la causa all'UFG per nuovo giudizio sulla base di fatti nuovi.
L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
Diritto:
1.
1.1 L'istanza è tempestiva (art. 124 lett. d LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.
1.2 L'istante, richiamando gli art. 123 cpv. 2 lett. a e 124 cpv. 1 lett. d LTF, adduce che in data 4 settembre 2012 la Corte regionale di Ryazan ha emanato una decisione che avrebbe annullato l'ordine di arresto sul quale si fonda la domanda di estradizione, giudizio di cui l'UFG e il TPF, essendo un fatto nuovo, non avrebbero tenuto conto. Al suo dire, nemmeno il Tribunale federale, dichiarando il ricorso inammissibile, l'avrebbe considerata.
1.3 L'assunto è manifestamente infondato e al limite del temerario. Il Tribunale ha infatti espressamente menzionato tale circostanza, come l'ulteriore decisione del 21 settembre 2012 adottata dalle autorità giudiziarie russe (Fatti C), ritenendo tuttavia ch'essa non costituiva un motivo particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (consid. 2.2), per cui il ricorso, in assenza di tale presupposto, era inammissibile. Le condizioni dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono quindi chiaramente adempiute. L'accenno a un'ulteriore decisione, della quale l'istante neppure sostiene che non sarebbe più impugnabile, per i motivi esposti nella sentenza oggetto di revisione nulla muta a tale esito.
Riproponendo in sostanza le medesime censure di merito addotte nel ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.
1.4 Il Tribunale federale non deve d'altra parte pronunciarsi, in assenza delle relative decisioni, sulle domande di revisione e di ritardata giustizia inoltrate dall'istante all'UFG e al TPF.
2.
2.1 La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
Losanna, 23 ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri