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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_604/2012
Sentenza del 22 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Frigerio,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso contro le sentenze emanate il 18 gennaio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 27 aprile 2007 A.________, azionista e dipendente di C.________ SA, fallita nel 2008 e radiata d'ufficio nel 2009, società che si occupava della creazione e della gestione di siti internet, ha denunciato B.________, suo amministratore unico, per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele e altri reati, in relazione all'asserita sottrazione di un sito internet di spettanza della società, la quale, dietro compenso, pubblicava annunci di escort attive sul territorio italiano;
che, per quanto qui interessa, il 28 settembre 2011 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un decreto di non luogo a procedere;
che, adita dal denunciante, con decisione del 18 gennaio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, per carenza di legittimazione e di motivazione;
che con ulteriore decisione del 18 gennaio 2012 la CRP, con riferimento all'emanazione del predetto giudizio, ha stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo di oggetto, un reclamo per denegata giustizia inoltrato il 20 settembre 2011 dal querelante;
che, il 12 ottobre 2012, il Tribunale penale federale ha trasmesso per competenza (art. 39 CPP) al Tribunale federale una "premessa" e un ricorso del 17 settembre 2012, con il quale A.________ impugna il decreto di non luogo a procedere e le citate decisioni della CRP, chiedendo in sostanza di accoglierlo e di incaricare un nuovo magistrato di istruire la causa penale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che riguardo alla tempestività del ricorso, nella citata premessa il ricorrente adduce d'aver ritirato soltanto in data 25 agosto 2012 presso l'ufficio postale di X.________ una raccomandata della CRP nella quale, in risposta a un suo scritto del 17 luglio precedente inerente l'esito dei suoi reclami, si ricordava che gli stessi erano stati decisi il 18 gennaio 2012 e notificati, all'epoca, allo studio legale del suo patrocinatore;
ch'egli sostiene che nessuno degli associati di detto studio legale, nonostante fosse noto il suo recapito e il suo numero telefonico, l'avrebbe informato dell'emanazione di questi giudizi;
ch'egli aggiunge che il suo legale è deceduto nel dicembre 2011 e che il 15 maggio 2012 avrebbe inviato al citato studio legale una raccomandata, rimasta senza risposta, mentre un'altra del 27 luglio seguente sarebbe stata respinta;
che secondo l'art. 87 cpv. 3 CPP le decisioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo (cfr. anche l'art. 85 cpv. 3 CPP), per cui il ricorso, non presentato entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni impugnate al recapito del legale del ricorrente (art. 100 cpv. 1 LTF), è tardivo e quindi inammissibile;
che, infatti, anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse dovuto, se del caso, al comportamento di persone ausiliarie, quali i membri di uno studio legale, tale agire dev'essere nondimeno ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_82/2011 del 28 aprile 2011 consid. 2.3);
che non occorre esaminare oltre la questione di sapere se il ricorrente abbia o meno effettivamente avuto conoscenza delle decisioni impugnate soltanto il 25 agosto 2012, ritenuto che la sua "premessa" del 17 settembre 2012 non può essere considerata come una domanda motivata di restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 50 LTF, restituzione che può essere concessa quando una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito (cfr. DTF 112 V 255);
che, infatti, sia come che sia, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione richieste dall'art. 42 LTF, secondo cui il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), ricordato che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
che il ricorrente si limita in sostanza a criticare il decreto di non luogo a procedere e l'agire del PP, asserendo che i contestati reati sarebbero stati effettivamente perpetrati e ad affermare che, qualora egli fosse stato udito dal magistrato inquirente, avrebbe potuto fornire documentazione e chiarimenti che avrebbero facilitato il compito del PP, adducendo inoltre, in maniera inammissibile, fatti nuovi (art. 99 LTF);
che, per contro, il ricorrente non si confronta del tutto con le decisioni emanate dall'autorità cantonale di ultima istanza, ossia la CRP, unici giudizi che possono essere oggetto di ricorso (art. 80 cpv. 1 LTF);
ch'egli nemmeno tenta di dimostrare perché nella decisione impugnata, compiutamente motivata, la CRP avrebbe ritenuto a torto sia ch'egli, quale semplice denunciante ai sensi dell'art. 301 CPP e azionista della citata società, non è legittimato a impugnare il decreto di non luogo a procedere relativamente a determinati reati, sia che per altre tre infrazioni, il reclamo, redatto da un legale, non adempiva le necessarie esigenze di motivazione;
che, invece di dimostrare l'incostituzionalità dell'impugnata decisione di irricevibilità, egli si limita a criticare le conclusioni di merito ritenute dal PP, questioni che esulano dall'oggetto del litigio;
che, inoltre, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3), ciò che il ricorrente non ha fatto;
ch'egli non critica neppure la conclusione della CRP secondo cui il reclamo per denegata e ritardata giustizia, dopo l'emanazione del decreto di non luogo a procedere, è divenuto privo di oggetto e doveva pertanto essere stralciato dai ruoli;
che il gravame, tardivo e comunque manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b e cpv. 2 LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri