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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_486/2012
Sentenza del 1° ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
esecuzione sostitutiva di ordini di demolizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2012
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con giudizio del 25 giugno 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso inoltrato da A.A.________ contro una decisione governativa, che confermava un'esecuzione sostitutiva di ordini di demolizione emanata dal Municipio di X.________;
che avverso questa decisione A.A.________ presenta, in data 25 settembre 2012, un ricorso in materia civile al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorso, concernente una sentenza finale emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza in ambito pianificatorio ed edilizio, dev'essere trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 133 II 409 consid. 1.1): l'indicazione erronea del rimedio non comporta comunque alcun pregiudizio per la ricorrente (DTF 134 III 379 consid. 1.2 e rinvii);
che, circa la tempestività del gravame, la ricorrente precisa d'aver ricevuto la decisione impugnata l'8 agosto 2012 e che avrebbe indicato al suo legale d'impugnarla;
che, al riguardo, ella produce uno scritto del 7 agosto 2012 del suo patrocinatore, con il quale questi le trasmetteva detta decisione, rilevando che un eventuale ricorso doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla notificazione (non meglio precisata) della stessa;
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata: il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
che i termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una notificazione o dal verificarsi di un evento, decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF);
che, anche lasciata aperta la questione di sapere se la decisione impugnata del 25 giugno 2012 sia stata effettivamente notificata al legale della ricorrente soltanto il 7 agosto successivo, il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF, sospeso dalle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), iniziava a decorrere, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, dal 16 agosto e scadeva il 14 settembre (DTF 135 III 324 consid. 1 inedito; 132 II 153 consid. 4.1 e 4.2; sentenza 4A_372/2007 dell'11 ottobre 2007);
che, di conseguenza, il ricorso, impostato soltanto il 25 settembre successivo, è manifestamente tardivo;
che la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo cui il suo legale non avrebbe dato seguito alle sue istruzioni, non è decisiva, dovendo essere ascritto alla ricorrente il mancato rispetto dei termini dovuto se del caso all'asserito comportamento di persone ausiliare (DTF 114 Ib consid. 2 e 3);
che con ricorso del 25 settembre 2012 B.A.________ rileva di essere venuto a conoscenza della decisione impugnata, a dipendenza del suo precario stato di salute, soltanto il 24 settembre 2012, per cui il suo gravame sarebbe tempestivo;
che questo fatto è comunque ininfluente, non potendo essergli riconosciuta la legittimazione in quanto non ha partecipato, quale parte, alla procedura dinanzi alla Corte cantonale (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF);
che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri