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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_559/2012
Sentenza del 24 settembre 2012
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
opponente.
Oggetto
Contravvenzione alla legge sulle armi,
ricorso in materia penale contro il decreto emanato
il 7 giugno 2012 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Considerando:
che con decreto del 7 giugno 2012 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è entrata nel merito del reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio emanato il 26 aprile 2012 dalla Procura pubblica, perché manifestamente tardivo;
che con scritto datato 7 agosto 2012 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, sollecitando l'assunzione di ulteriori prove sul reato rimproveratogli, di cui contesta la realizzazione;
che non sono state chieste osservazioni;
che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
che, di conseguenza, in questa sede può essere impugnato unicamente il decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni;
che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorrente deve motivare il suo gravame spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, pena l'inammissibilità (art. 108 LTF);
che l'insorgente deve quindi confrontarsi con i considerandi della decisione contestata (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, nella fattispecie, discutendo nel merito la sua condanna, il ricorrente adduce motivazioni senza legame con il decreto impugnato e non spiega per quali ragioni le considerazioni dell'autorità precedente relative alla tardività del suo reclamo sarebbero contrarie al diritto;
che, difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 24 settembre 2012
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy