BGer 9C_360/2012
 
BGer 9C_360/2012 vom 17.09.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_360/2012
Sentenza del 17 settembre 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
B.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
X.________ SA, radiata da RC nel 2011,
T.________, di ignota dimora.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 marzo 2012.
Fatti:
A.
B.________ è stato amministratore unico della X.________ SA dalla data della sua costituzione, avvenuta il 4 giugno 2004. Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata e precettata dall'agosto/settembre 2006.
Mediante decreto del 9 marzo 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il fallimento della X.________ SA che è poi stata liquidata in via sommaria. La Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la società è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro fino al 31 marzo 2009, ha insinuato all'Ufficio fallimenti Y.________ un credito di fr. 270'299.65 per il mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF durante il periodo giugno 2005 - marzo 2009. Il 7 febbraio 2011 l'Ufficio fallimenti ha rilasciato alla Cassa cantonale di compensazione un attestato di carenza di beni per l'importo rimasto scoperto di fr. 221'518.65. Di conseguenza, con decisione del 31 marzo 2011, sostanzialmente confermata il 4 agosto 2011 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa ha chiesto a B.________ il risarcimento del danno per detto importo.
B.
Per pronuncia del 20 marzo 2012 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell'interessato e ha confermato l'operato dell'amministrazione.
C.
B.________ si è aggravato al Tribunale federale al quale chiede in sostanza l'annullamento della pronuncia impugnata e della decisione amministrativa in lite. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. ll Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). In considerazione delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.), esso esamina tuttavia di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254, 545 consid. 2.2). Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
1.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).
2.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se il ricorrente sia tenuto o meno a risarcire il danno fatto valere dalla Cassa. Né l'esistenza e - eccezion fatta per le precisazioni che seguono (v. consid. 4.4) - l'entità del danno, né tanto meno la tempestività della richiesta risarcitoria sono contestate e risultano comunque dagli atti.
3.
Dopo avere ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3), avere evidenziato gli oneri inalienabili di un consigliere d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO), incombenti anche all'interessato per il fatto di avere accettato il mandato (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti; cfr. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 92/01 del 25 settembre 2002, in SVR 2003 AHV no. 5 pag. 13 consid. 5.3.2, e H 208/01 del 16 settembre 2002 consid. 4), e avere rilevato che lo stesso è venuto meno a questi obblighi rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 136/00 del 29 dicembre 2000, in SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51), i primi giudici hanno dettagliatamente esposto i motivi che li hanno indotti a ritenere giustificata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno.
4.
Gli argomenti addotti con il ricorso non sono tali da ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria cantonale, rispettivamente da far sembrare la sua valutazione contraria al diritto federale.
4.1 Anche in sede federale il ricorrente insiste sul fatto che T.________, che ha ammesso la sua posizione di amministratore di fatto assumendosi l'impegno di risarcire l'importo in questione, sarebbe l'unico responsabile dello scoperto a favore della Cassa opponente. Come gli è però stato più volte ricordato (cfr. sentenze 9C_195/2010 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.2), l'insorgente non può, facendo leva sulla posizione di amministratore di fatto di una terza persona, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze. Secondo la giurisprudenza, infatti, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere (sul significato e la portata del vincolo di solidarietà nel presente contesto cfr. segnatamente la sentenza H 207/06 del 19 luglio 2007, in SVR 2008 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2.2). Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306 consid. 6 pag. 308). In quest'ottica, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto ininfluente per la verifica del rapporto esterno con la Cassa la dichiarazione del 24 agosto 2011 con cui T.________ si è assunto la responsabilità (anche) per il mancato pagamento degli oneri sociali. Infatti, se - per i motivi rilevati dai primi giudici e qui ripresi in seguito - una grave negligenza del ricorrente è effettivamente accertabile, tale dichiarazione esplica tutt'al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari in causa (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2). Per le stesse ragioni, ininfluente ai fini del presente giudizio di responsabilità dell'insorgente appare ugualmente la asserita erronea notificazione del credito a T.________ (a C.________ anziché a P.________). Contrariamente a quanto crede il ricorrente, l'amministrazione non ha effettuato un apprezzamento soggettivo e discriminatorio delle norme in esame, bensì ne ha fatto una applicazione conforme alla prassi giudiziaria in materia.
4.2 Confrontata per l'ennesima volta con le medesime (infondate) censure, questa Corte non può inoltre esimersi dal rammentare all'insorgente che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 165). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i contributi vengano pagati -, è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).
4.3 Se anche T.________ si occupava di fatto della gestione degli affari societari e quindi pure degli aspetti contributivi - circostanza che gli è ugualmente valsa una condanna al risarcimento del danno in solido con il ricorrente -, ciò non toglie che quest'ultimo, in forza della sua posizione di amministratore unico e della giurisprudenza suesposta, doveva comunque controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa. Per giurisprudenza, l'amministratore di una società non può infatti discolparsi invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari della società e non solo l'esame annuale (o comunque saltuario) dei conteggi (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). L'amministratore formale non può inoltre nemmeno sfuggire alla propria responsabilità se confrontato all'incapacità di esercitare i propri compiti a causa della (asserita) resistenza di terze persone manca di trarne le debite conseguenze (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 38/01 del 17 gennaio 2002 consid. 4b in fine). Nella fattispecie, per quanto accertato senza arbitrio dai giudici cantonali, il ricorrente non solo non ha tratto le debite conclusioni - rassegnando immediatamente le dimissioni dalla sua carica - in seguito alla pretesa impossibilità di eseguire i propri compiti di vigilanza, ma addirittura ha dato atto di essere stato - al più presto già nel maggio del 2006 - a conoscenza del lacunoso pagamento dei contributi sociali nonché del fatto che la Cassa di compensazione richiedeva (anche a lui) documentazione arretrata. In tal modo, non avendo debitamente agito per rimediare alle irregolarità, egli ha pienamente e gravemente contribuito alla realizzazione del danno.
4.4 Il ricorrente ripropone la censura secondo cui la Cassa di compensazione avrebbe proceduto in ritardo, il 6 ottobre 2011, a chiedere il risarcimento del danno (anche) a T.________. Secondo lui tale ritardo avrebbe impedito alla Cassa di pignorare fr. 60'574.80 e quindi di ridurre il danno. Sennonché la Corte cantonale ha già ricordato nel giudizio impugnato che è solo dopo avere ricevuto - allegata al ricorso cantonale del 14 settembre 2011 - l'ammissione di responsabilità di T.________ del 24 agosto 2011 che essa è entrata in possesso di un elemento concreto sulla base del quale è stata indotta ad effettuare ulteriori accertamenti in merito alla posizione di quest'ultimo e a emanare la decisione risarcitoria anche nei suoi confronti. Orbene, il ricorrente non si confronta minimamente con questo accertamento di fatto - peraltro risultante dagli atti - e non spiega pertanto in quale misura esso integrerebbe gli estremi dell'arbitrio. Da qui l'inammissibilità della censura.
4.5 In tali condizioni e in assenza di (peraltro neppure invocati) seri motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008), l'apprezzamento della Corte cantonale dev'essere confermato. Le carenze nell'adempimento dei propri doveri di amministratore appaiono del resto ancor più gravi se si tiene conto della posizione professionale del ricorrente - attivo quale titolare di uno studio commerciale - e del fatto che il mancato pagamento degli oneri sociali si è protratto per un lungo periodo (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b). Preoccupa infine questa Corte l'atteggiamento del ricorrente il quale, pur dovendo ormai essere ben cognito, visti i non pochi precedenti giudiziari, della prassi in materia, continua - come evidenzia la sua argomentazione ricorsuale - a non (volere) coglierne o accettarne il significato.
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 7000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 17 settembre 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti