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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_376/2012
Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Nicola Urbani,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 7 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha segnatamente ordinato ad A.________, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di mettere a disposizione di B.________ la casa monofamiliare sita sul mappale xxx RFD di Lugano-Viganello;
che con sentenza 11 giugno 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, un appello inoltrato da A.________ e ha confermato la decisione del giudice di prime cure;
che con scritto 20 giugno 2012 A.________ ha dichiarato di ricorrere con domanda di effetto sospensivo contro la decisione di appello e indica di non aver potuto prendere in locazione un appartamento in ragione dei precetti esecutivi a suo carico, di non disporre di nessuna altra possibilità di alloggio, di voler risparmiare alla figlia liceale lo stress psicologico di uno sfratto e a lei stessa le spese di magazzinaggio dei suoi mobili con un conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria;
che la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 28 giugno 2012 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che il 3 agosto 2012 ella ha pure respinto un'istanza di revisione/riconsiderazione di tale decreto;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui, pena l'inammissibilità del gravame, il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nell'atto di ricorso del 20 giugno 2012 la ricorrente non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione dell'appello;
che la situazione non muta anche qualora si consideri l'argomentazione contenuta nella predetta istanza di revisione/riconsiderazione - pervenuta a questo Tribunale prima dello scadere del termine di ricorso - come un complemento ricorsuale, atteso che in tale domanda la ricorrente si limita ad allegare una serie di fatti concernenti il rapporto intrattenuto con il suo precedente patrocinatore e il comportamento dell'opponente;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti