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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_275/2012 {T 0/2}
Sentenza del 13 luglio 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Niquille,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
A._________, patrocinato
dall'avv. dott. Carlo Vitalini,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(sospensione del diritto all'indennità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 febbraio 2012.
Fatti:
A.
Mediante decisione del 15 marzo 2011, sostanzialmente confermata il 17 agosto seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha sospeso per la durata di 31 giorni il diritto all'indennità di disoccupazione di A._________, nato nel 1970, titolare di un attestato federale di capacità quale cuoco, da novembre 2010 alla ricerca di un'attività a tempo pieno nella sua professione, per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'Ufficio regionale di collocamento di L.________ presso il ristorante X.________.
B.
Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ne ha respinto il gravame per pronuncia del 29 febbraio 2012.
C.
Patrocinato dall'avv. Carlo Vitalini, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale domanda, in accoglimento del gravame, l'annullamento della sospensione e il riconoscimento del pieno diritto alle indennità di disoccupazione. In via subordinata chiede una riduzione della sospensione inflittagli. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso, mentre la Segreteria di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a presentare conclusioni.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
Oggetto del contendere è in primo luogo il tema della legittimità della sospensione del diritto a indennità decretata nel caso concreto dall'Ufficio regionale di collocamento di L.________ e, in secondo luogo, se del caso, la misura della sospensione stessa.
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia in esame, rammentando in particolare che l'assicurato, pena la sospensione, per un massimo di 60 giorni, dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LADI; art. 45 cpv. 3 OADI), è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 in relazione con l'art. 16 LADI).
Giova inoltre ribadire che la colpa è soprattutto ritenuta grave se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 4 OADI).
Per il resto, le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
4.
4.1 Rilevando come lo stipendio proposto dal potenziale datore di lavoro risultasse conforme agli usi professionali e a quanto sancito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) e come l'impiego assegnato all'insorgente quale cuoco presso il ristorante X.________ neppure fosse censurabile per quel che attiene al tempo necessario per il tragitto domicilio-luogo di lavoro, l'autorità giudiziaria cantonale ha concluso che l'occupazione offerta presso l'esercizio pubblico X.________ era adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI.
4.2 Per parte sua, il ricorrente fa in sostanza valere una violazione della protezione della buona fede che ravvisa nel fatto che la pronuncia impugnata arbitrariamente avrebbe omesso di esaminare se il comportamento assunto nel rifiutare l'occupazione offertagli presso il ristorante X.________, solo in seguito risultata adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, configuri una colpa incompatibile con i precetti della buona fede.
5.
L'argomentazione del ricorrente non può essere condivisa.
5.1 Occorre così in primo luogo ricordare all'interessato che il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). Ora, non si vede sulla base di quale assicurazione o comunque di quale comportamento dell'amministrazione suscettivo di fare nascere in lui determinate aspettative egli possa invocare la tutela dell'affidamento.
È inoltre utile ricordare che per un principio generale, nessuno può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto (DTF 131 V 196 consid. 5.2 pag. 201; 126 V 308 consid. 2b pag. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa pag. 220 e sentenze ivi citate).
5.2 Di rilievo decisivo ai fini del presente giudizio è comunque un altro aspetto. Come rettamente evidenziato dal primo giudice, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007 la presente Corte ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta. Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo.
6.
In tali condizioni, dovendosi ritenere l'occupazione assegnata dall'amministrazione presso il ristorante X.________ adeguata e il rifiuto del ricorrente ingiustificato, a ragione la Sezione del lavoro ha considerato il comportamento di quest'ultimo gravemente colposo (art. 45 cpv. 4 lett. b OADI) e l'ha sospeso per la durata di 31 giorni - corrispondente al periodo minimo stabilito per i casi di colpa grave (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI) - dal diritto alle indennità di disoccupazione.
7.
Ne segue che il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 13 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble