BGer 1C_212/2012
 
BGer 1C_212/2012 vom 09.07.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_212/2012
Sentenza del 9 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 giugno 2012 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio, scadente il 18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto;
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 9 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri