BGer 5A_691/2011
 
BGer 5A_691/2011 vom 01.06.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_691/2011
Sentenza del 1° giugno 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione tutoria regionale 18,
Casa comunale, 6760 Faido.
Oggetto
tutela; diritto di consultare gli atti,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 settembre 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a B.________ è comproprietario per un quarto della particella xxx di Y.________ ("grotto", 17 m2). I rimanenti tre quarti appartengono a A.________. B.________ è sotto tutela volontaria dal 1990. Nel 2007 la Commissione tutoria regionale ("CTR") 18 ha deciso la vendita della quota di comproprietà dell'assistito a A.________ per il prezzo di fr. 8'000.--; la vendita a trattative private è stata approvata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino il 13 settembre 2007. In disaccordo sul prezzo richiesto, che ella considera troppo elevato, A.________ ha adito il Tribunale di appello del Cantone Ticino, che con decisione 22 febbraio 2008 ha dichiarato il gravame irricevibile. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile una successiva domanda di revisione.
A.b Nel contesto di questa vendita, A.________ ha ripetutamente chiesto alla CTR 18 di poter consultare un referto della ditta C.________SA di Z.________, parte dell'incarto della tutela, dal quale emergerebbe il valore di fr. 8'000.-- della quota di pertinenza dell'assistito. La CTR 18 si è opposta, l'atto non essendo a disposizione di terzi. Con decisione 29 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato un ricorso di A.________ irricevibile; il Tribunale di appello ha confermato tale decisione con sentenza 20 giugno 2011.
A.c Adito nuovamente da A.________ con domanda di revisione 24 giugno 2011, il Tribunale di appello ha dichiarato la medesima irricevibile con decisione 2 agosto 2011: ha ritenuto che la decisione 20 giugno 2011 non era ancora cresciuta in giudicato al momento dell'inoltro della domanda di revisione, che quest'ultima non conteneva alcun titolo di revisione, e infine - abbondanzialmente, nel merito - che a A.________ fa difetto ogni interesse legittimo a consultare gli atti della tutela in favore di B.________. Se in disaccordo con l'offerta sottopostale dalla CTR 18, ella può rivolgersi direttamente ad uno specialista di fiducia e respingerla, fatto salvo il suo diritto di chiedere giudizialmente lo scioglimento della comproprietà immobiliare ai sensi dell'art. 650 cpv. 1 CC.
B.
A.________ ha formulato un'ulteriore domanda di revisione 31 agosto 2011, che il Tribunale di appello ha dichiarato inammissibile con decisione 13 settembre 2011 per assenza di un motivo di revisione.
C.
Contro quest'ultima decisione, A.________ (ricorrente) è insorta al Tribunale federale con ricorso 28 settembre 2011 (consegnato alla posta il 3 ottobre 2011) chiedendone l'annullamento. Con due ulteriori scritti la ricorrente si è interessata allo svolgimento della procedura.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina liberamente e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 470 consid. 1).
Oggetto del contendere è il preteso diritto della ricorrente di consultare gli atti dell'incarto tutelare concernente B.________ nell'ambito di una procedura di approvazione della vendita a trattative private di un immobile a lui appartenente (art. 404 cpv. 3 CC). Si tratta pertanto di una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 42 ad art. 72 LTF; KLETT/ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 13 ad art. 72 LTF). Inoltrato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) in ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF), il gravame soddisfa i criteri menzionati.
Considerato che la ricorrente agisce in difesa di un proprio interesse meramente economico (la determinazione del valore di un immobile), si giustifica considerare la presente vertenza di natura pecuniaria ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LTF, quantunque sia qui litigioso unicamente l'accesso a determinati atti (DTF 118 II 528 consid. 2c; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 74 LTF; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 12 ad art. 51 LTF; ANDREAS GÜNGERICH, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 2 ad art. 51 LTF). La soglia minima secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non essendo raggiunta, il ricorso in materia civile è inammissibile.
2.
Si pone la questione di un'eventuale trattazione del gravame quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Per quanto concerne le autorità inferiori, le cui decisioni sono impugnabili, vigono le medesime esigenze che per il ricorso ordinario in materia civile (art. 114 LTF); per la legittimazione a ricorrere, per contro, è qui esatto un interesse legittimo (art. 115 lett. b LTF; DTF 133 I 185; sentenza 2D_17/2011 del 26 agosto 2011 consid. 1.2) anziché un semplice interesse degno di protezione (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il ricorrente deve motivare una tale censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (applicabile su rinvio dell'art. 117 LTF). Egli deve dunque spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii; 134 II 244 consid. 2.2).
3.
Per la motivazione della decisione qui impugnata, il Tribunale di appello si riferisce alle considerazioni esposte nella precedente pronuncia (supra consid. in fatto A.c), essenzialmente la mancata menzione di un qualsivoglia titolo di revisione nell'istanza in oggetto.
A mente della ricorrente, il suo diritto di visionare gli atti sarebbe fondato sull'art. 20 della legge del Cantone Ticino del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative (LPamm; RL 3.3.1.1) e sull'art. 206 del codice di procedura civile ticinese (nel frattempo abrogato con l'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011), nonché sugli art. 652 segg., 712a e 712b cpv. 2 CC, e sarebbe pertanto pacifico. L'ostinazione a tenerle nascoste le perizie nonché il fatto che sarebbe stata stimata parte anche della sua proprietà soddisferebbero i motivi contemplati alla lett. b dell'art. 35 LPamm: il Tribunale di appello non avrebbe apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.
4.
La ricorrente ribadisce "l'esistenza tassativa degli artt. 652 e segg. CCS, 712a CCS e 712b cpv. 2 CCS, secondo i quali è stata stimata parte anche della mia proprietà". Ora, si può ipotizzare (ma se il giudice deve ipotizzare, già la censura è insufficientemente motivata) che ella ritenga che dal rapporto giuridico di comproprietà che condivide con B.________ sulla particella xxx di Y.________ derivi di per sé un diritto di consultare gli atti della tutela pronunciata nei confronti di quest'ultimo. Con riferimento alla questione se la ricorrente possa avvalersi di un interesse legittimo a consultare gli atti tutori di una terza persona, il Tribunale di appello ha deciso in data 20 giugno 2011 confermando la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele del 29 novembre 2010. L'accesso agli atti le è stato negato poiché sprovvista di un qualsiasi interesse che giustificasse di renderle accessibili tali documenti. Le autorità hanno ritenuto che non si giustificava violare la sfera privata del tutelato. I Giudici cantonali hanno considerato ininfluente la natura del rapporto giuridico - comproprietà - che lega la ricorrente con il tutelato. La ricorrente non è insorta contro quella sentenza di appello mediante un rimedio di diritto ordinario, in particolare non ha introdotto un ricorso al Tribunale federale. Ha proposto, in vece, una domanda di revisione, che il Tribunale di appello ha dichiarato irricevibile a causa della mancanza dell'indicazione dei motivi di revisione - motivi di revisione enunciati esaustivamente all'art. 35 LPamm e spiegati dettagliatamente al consid. 2 della decisione del 2 agosto 2011 del Tribunale di appello. Il giudizio 20 giugno 2011 del Tribunale di appello è pertanto divenuto nel frattempo definitivo, ragione per cui il Tribunale federale non è più abilitato a riesaminarne il contenuto.
Unico tema che il Tribunale federale può affrontare in questa sede è quello a sapere se il Tribunale di appello si sia a torto o a ragione rifiutato di entrare nel merito dell'ulteriore domanda di revisione proposta dalla ricorrente il 31 agosto 2011.
5.
Nel suo ricorso 28 settembre 2011, la ricorrente si limita ad affermare che in violazione dell'art. 35 LPamm il Tribunale di appello non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.
La LPamm, come lo esprime già la sua denominazione, è una legge cantonale di natura procedurale. Ricordato che in concreto è unicamente proponibile un ricorso sussidiario in materia costituzionale (supra consid. 2), l'errata applicazione di tale legge può essere impugnata unicamente se essa costituisce contemporaneamente una violazione di un diritto costituzionale. Ora, la ricorrente non allega - né tantomeno rende plausibile - che la pretesa errata applicazione dell'art. 35 LPamm assurga ad una violazione di un qualsiasi suo diritto costituzionale, in particolare che la norma cantonale in questione sia stata applicata in modo arbitrario. Inoltre, non spiega con la dovuta chiarezza quali fatti, e per quale ragione, possano essere rilevanti. Già per queste ragioni, il suo ricorso non soddisfa le condizioni di legge (supra consid. 2).
6.
Ne discende che il ricorso, al limite della temerarietà, va dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili (art. 68 cpv. 1 e cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione tutoria regionale 18 e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° giugno 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini