BGer 4D_25/2012
 
BGer 4D_25/2012 vom 03.04.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_25/2012
Sentenza del 3 aprile 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
C.________AG,
patrocinata dall'avv. Luca Allidi,
opponente.
Oggetto
espulsione;
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 22 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna ha, in accoglimento di un'istanza della C.________AG, ordinato l'espulsione di B.________ e A.________ dall'appartamento da loro occupato ad Ascona;
che con sentenza del 1° febbraio 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo dei convenuti;
che la Corte cantonale non ha ravvisato elementi nel comportamento dell'attrice da cui poteva essere dedotta l'intenzione di quest'ultima di continuare, dopo la rescissione consensuale del contratto, il rapporto di locazione con i convenuti;
che con ricorso 7 marzo 2012 B.________ e A.________ sono insorti al Tribunale federale contro il predetto giudizio;
che non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale può unicamente essere impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorso, eccezion fatta per l'affermazione secondo cui non è stata inviata una disdetta e non vi sarebbero pigioni arretrate, si esaurisce in una critica delle modalità con cui è stata eseguita l'espulsione il 9 febbraio 2012;
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 aprile 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti