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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_59/2012
Sentenza del 29 marzo 2012
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e
dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;
che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;
che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2012
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy