BGer 5D_61/2012
 
BGer 5D_61/2012 vom 28.03.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_61/2012
Sentenza del 28 marzo 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2012 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 5 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per titolo di imposta cantonale 2008 ed accessori;
che con decisione 23 febbraio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA per intervenuto ritiro del rimedio e ha posto a suo carico gli oneri processuali;
che la Corte cantonale ha fissato il valore litigioso della vertenza in fr. 1'772.85;
che con ricorso 21 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la decisione 23 febbraio 2012 dinanzi al Tribunale federale;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame la ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta in alcun modo con la decisione di stralcio della Corte cantonale;
che infatti, per quanto sia dato di comprendere, la ricorrente sembra limitarsi a criticare la fondatezza del credito d'imposta posto a fondamento della procedura esecutiva;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini