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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_362/2011
Sentenza del 6 marzo 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Rotanzi,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
opponenti.
Oggetto
garanzia bancaria; risarcimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ ha incaricato B.________ e C.________ di costruirle una casa prefabbricata a X.________. Gli accordi, contenuti nella conferma d'ordine del 3 marzo 2006 e nel contratto per l'acquisto e la costruzione del 10 marzo 2006, prevedevano il prezzo fisso di fr. 346'428.-- da pagarsi a diverse scadenze; A.________ si impegnava inoltre a prestare una garanzia bancaria di fr. 206'528.-- entro il 3 aprile 2006.
I rapporti tra le parti si sono guastati e A.________ non ha fornito la garanzia. Il 10 luglio 2006, dopo ripetuti scambi di accuse reciproche d'inadempienza, B.________ e C.________ hanno comunicato di recedere dal contratto.
B.
Il 23 novembre 2006 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ e C.________ davanti al Pretore di Locarno-Campagna, chiedendo ch'essi siano condannati a risarcirle il danno di fr. 182'520.25 consecutivo alla rescissione del contratto; la domanda è stata aumentata a fr. 184'761.30 nel corso della procedura. B.________ e C.________ hanno chiesto di respingere la petizione.
Il Pretore ha accolto parzialmente l'azione con sentenza del 17 aprile 2009, condannando solidalmente i convenuti al pagamento di fr. 110'951.05. La loro successiva appellazione è stata accolta il 9 maggio 2011 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello ticinese, la quale ha riformato la sentenza del Pretore respingendo interamente la petizione.
C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 10 giugno 2011: chiede che la sentenza cantonale sia riformata con la reiezione dell'appello di B.________ e C.________ e la conseguente conferma della sentenza del Pretore.
I convenuti propongono di respingere il ricorso con osservazioni dell'11 agosto 2011. La Corte cantonale non ha preso posizione.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134 III 102 consid. 1.1). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 134 III 244 consid. 22, 130 I 258 consid. 1.3). Il rinvio agli atti della procedura cantonale non è ammesso (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
Di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2). Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione (DTF 134 III 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 III 8 consid. 2.1).
3.
I giudici cantonali - come il Pretore - hanno qualificato i rapporti tra le parti di appalto, nella forma dell'impresa totale, e hanno applicato gli art. 107-109 CO. Chinandosi in primo luogo sulla validità della rescissione del contratto, essi hanno accertato che, sebbene l'attrice fosse in mora, poiché non aveva prestato la garanzia bancaria né versato la somma corrispondente entro il termine stabilito, i convenuti non le avevano fissato il termine per l'adempimento tardivo secondo l'art. 107 CO. Essi hanno quindi esaminato se la fissazione del termine fosse necessaria alla luce dell'art. 108 n. 1 CO; hanno ritenuto di potere effettuare tale esame d'ufficio, benché i convenuti non avessero menzionato espressamente tale norma, sovvertendo su questo aspetto il giudizio del Pretore. La valutazione del comportamento dell'attrice è stata preceduta dall'accertamento che la garanzia era indispensabile per il rispetto del contratto da parte dei convenuti, perché senza di essa la ditta produttrice non avrebbe fornito gli elementi prefabbricati della casa. La Corte cantonale ha poi concluso che la fissazione del termine supplementare non era necessaria, poiché dalle lettere del 9 aprile 2006 (doc. EE) e 14 giugno 2006 (doc. NN) "emerge in modo evidente la volontà dell'attrice di non fornire la garanzia bancaria".
Il Tribunale di appello ha in seguito esaminato le obiezioni dell'attrice, la quale asseriva di non avere prestato la garanzia a causa del comportamento dei convenuti, che si erano rifiutati di proseguire i lavori e di dichiarare che le opere sarebbero state eseguite conformemente al contratto e al prezzo stabilito, avevano commesso diverse manchevolezze e non avevano comunicato le loro coordinate bancarie né l'importo esatto della garanzia. La Corte cantonale ha però costatato che il convenuto B.________ "aveva rassicurato l'attrice in merito al rispetto dei costi previsti nel contratto"; che la pattuizione di un prezzo a corpo nel senso dell'art. 373 cpv. 1 CO, da solvere con pagamenti parziali anticipati in deroga alla regola dell'art. 372 CO, aveva soppresso l'obbligo dell'imprenditore di fornire prima la propria prestazione; che l'attrice non poteva prevalersi di una ritenzione sul prezzo per premunirsi contro eventuali superamenti dei costi, i quali, "nella logica del sistema", sarebbero comunque andati a carico dei convenuti; e che le coordinate bancarie di B.________ e l'importo della garanzia sono indicati rispettivamente nel contratto d'acquisto e nella conferma d'ordine.
4.
L'attrice ammette di essere stata in mora con la prestazione della garanzia e non mette in dubbio la facoltà della Corte cantonale di esaminare la causa sotto il profilo dell'art. 108 n. 1 CO. Contesta invece l'applicazione della norma, definendo "irrita ed arbitraria" l'interpretazione data dalla Corte cantonale ai documenti EE e NN; documenti dai quali, se messi "in relazione a tutti gli accadimenti ed agli scritti, doc. BB - OO, scambiati fra le parti", non risulterebbe affatto la volontà evidente di non volere dare seguito ai propri impegni.
Stabilire se il comportamento del debitore adempia o no i requisiti dell'art. 108 n. 1 CO, ovvero se il rifiuto di effettuare la prestazione sia stato espresso in modo chiaro e definitivo, tale da rendere inutile la fissazione del termine per l'adempimento tardivo (DTF 110 II 141 consid. 1b), è questione di diritto. Il Tribunale federale fonda tuttavia il proprio ragionamento giuridico sui fatti accertati nella sentenza impugnata. La ricorrente, come detto, rimprovera alla Corte di appello di avere interpretato male i fatti. Tuttavia, invece di analizzare la portata dei documenti EE e NN, dai quali l'autorità cantonale ha dedotto la volontà di non adempiere, si addentra in una lunga discussione riassuntiva di tutta la corrispondenza, facendo ampio riferimento a elementi istruttori diversi da quelli considerati nella sentenza impugnata e menzionando solo di passaggio i documenti EE e NN. Un'argomentazione del genere, che non si confronta con la motivazione impugnata, e che è fondata su fatti che non risultano da essa, non è ammissibile (consid. 2).
5.
Nel seguito del gravame la ricorrente passa in rassegna diverse parti della motivazione della Corte cantonale, ma lo fa come se si trovasse davanti a un'istanza d'appello, proponendo semplicemente la propria valutazione delle prove, senza mai sostanziare l'arbitrio in modo corretto e facendo ancora ampio riferimento a fatti non accertati. Così è laddove afferma che l'importo della garanzia era stato aumentato unilateralmente e sarebbe stato pagabile anche direttamente alla ditta fornitrice; contesta la portata dell'assicurazione data da B.________ sul rispetto del prezzo concordato; attribuisce ai convenuti la responsabilità per la rottura del rapporto contrattuale; nega di avere preteso la costruzione della casa prima di fornire la garanzia e mette in dubbio la buona fede dei convenuti, i quali avrebbero annullato il contratto con la ditta fornitrice del prefabbricato già nel mese di aprile 2006. Per di più, per sostanziare alcune di queste censure, la ricorrente rimanda al proprio memoriale conclusivo di prima istanza.
Tali censure non sono ammissibili, perché non rispettano le regole di motivazione ricordate al consid. 2.
Notisi, in conclusione, che anche le osservazioni dei convenuti sono per buona parte inammissibili: pur enunciando correttamente la portata degli art. 105 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LTF, essi commentano abbondantemente fatti e prove che non appaiono nella sentenza cantonale, in particolare nella sezione intitolata "Fatti e diritto di risposta", di una ventina di pagine, nella quale rifanno dettagliatamente i calcoli del risarcimento che spetterebbe loro.
6.
Per questi motivi il gravame si rivela inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà agli opponenti fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 marzo 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni