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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_862/2010
Sentenza 18 gennaio 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
B.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2010.
Considerando:
che con atto 29 ottobre 2009 la X.________ & Co., società in nome collettivo, ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) un'istanza di revisione della decisione 3 luglio 2003 della Cassa, riferita alla ripresa di salario versato dalla Y.________ SA (ora Z.________ SA) ad B.________, in connessione ai "nuovi elementi" emersi e alle conseguenti incongruenze con le decisioni emanate da altri istituti (segnatamente: autorità fiscale cantonale e Divisione dell'imposta sul valore aggiunto);
che la Cassa con scritto 30 ottobre 2009 ha trasmesso l'istanza al Tribunale federale per competenza;
che con sentenza 10 novembre 2009 questa Corte non è entrata nel merito dell'istanza - perché X.________ & Co. ha confermato di non voler impugnare la sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009 - e ha rinviato l'atto alla Cassa per competenza;
che statuendo sulla domanda di revisione la Cassa non è entrata nel merito dell'istanza perché il Tribunale federale già si era espresso con chiarezza e a più riprese sullo statuto contributivo di dipendente di B.________ per gli anni dal 1999 al 2002 (decisione del 10 marzo 2010);
che con decisione su opposizione 19 aprile 2010 la Cassa ha confermato la propria posizione, ritenendo mancanti i presupposti sia per la revisione che per la riconsiderazione e osservando che il Tribunale federale già aveva statuito sullo statuto contributivo di B.________ e sull'inesistenza di un'eventuale doppia imposizione (AVS);
che con ricorso 12 maggio 2010 B.________ ha chiesto al Tribunale cantonale della assicurazioni di annullare la decisione 3 luglio 2003 perché al momento dell'emanazione di questa decisione la Cassa non era al corrente della sentenza del Tribunale federale (9C_792/2007 del 7 novembre 2008), in cui era stato riconosciuto lo statuto di indipendente di V.________, socia della X.________ & Co., e perché pertanto la Cassa aveva valutato in modo differente lo statuto contributivo dei soci per gli anni 2001-2002, facendo altresì astrazione del fatto che l'autorità fiscale, la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto e la SUVA avevano considerato l'attività della X.________ & Co. quale attività indipendente;
che con giudizio 13 settembre 2010 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame, ribadendo che non vi erano i presupposti né per la revisione né per la riconsiderazione in quanto il Tribunale federale già si era chiaramente espresso sulla qualificazione giuridica dell'aspetto retributivo di B.________ e di V.________, soci della X.________ & Co., e perché esso aveva pure confermato non esservi stata una doppia imposizione AVS dei redditi conseguiti dall'assicurato;
che per il resto i primi giudici, valutati gli aspetti oggettivi della vicenda, hanno ritenuto di poter procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e di prescindere dalle audizioni richieste;
che B.________ il 14 ottobre 2010 ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale chiede, in via principale e previa concessione ai soci della X.________ & Co. e al direttore della Z.________ SA di un colloquio con i responsabili della Cassa, l'annullamento del giudizio querelato nella misura in cui non è stato accordato il diritto di essere sentito e non sono stati tenuti in considerazione i nuovi elementi di giudizio, e in via subordinata l'annullamento del giudizio e della decisione impugnati;
che la motivazione della richiesta di revisione e di riconsiderazione si compendia in sostanza con la censura di una disparità di trattamento per il fatto che nelle precedenti vertenze egli è stato assoggettato come dipendente, mentre la socia (nonché moglie) V.________ è stata assoggettata come indipendente;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che oggetto del contendere è unicamente la decisione di non entrata in materia della Cassa - confermata dal Tribunale cantonale - sulla domanda di revisione 29 ottobre 2009;
che per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza;
che inoltre secondo il capoverso 2 di tale disposto, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza;
che una riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto - come in concreto - di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469);
che il gravame è volto ad eliminare la disparità di trattamento riservata, a mente del ricorrente, ai due soci della X.________ & Co. nel periodo dal 1999 al 2002 per il fatto che la socia V.________ è stata considerata indipendente, mentre lui è stato ritenuto dipendente della ditta Y.________ SA (ora Z.________ SA);
che con sentenza 7 novembre 2008 (9C_792/2007) questa Corte - oltre ad aver riconfermato lo statuto di indipendente di V.________ in merito ai "suoi redditi societari" - ha nuovamente evidenziato anche il principio dell'assoggettamento dei redditi realizzati come dipendente da B.________ in connessione alle sue prestazioni in favore della Y.________ SA (cfr. sentenza citata consid. 3.5);
che una volta ancora va ricordato al ricorrente che questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sul suo stato contributivo sia nei confronti di X.________ & Co. sia di Y.________ SA (ora Z.________ SA), come pure sullo statuto contributivo di sua moglie V.________ nei confronti della X.________ & Co.;
che infatti con sentenze 21 dicembre 2007 (H 180/06, H 183/06) e 7 ottobre 2009 (9C_694/2008) questa Corte già aveva stabilito e riconfermato che il ricorrente, nel periodo entrante in linea di conto, andava considerato dipendente della Y.________ SA e che non vi era doppia imposizione AVS dei redditi conseguiti;
che la motivazione del gravame, oltre a riferimenti generici a vari principi costituzionali, si limita in sostanza a riproporre la pretesa disparità di trattamento riservata ai due coniugi, soci della X.________ & Co., senza avvedersi che questa Corte ha già statuito su entrambe le posizioni contributive motivando in modo chiaro e inequivocabile la diversità delle due situazioni;
che nella fattispecie il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale, che fanno espresso riferimento alle pregresse decisioni di questa Corte, limitandosi apoditticamente a ripetere per l'ennesima volta che egli è stato assoggettato come dipendente, mentre la sua socia nonché moglie è stata assoggettata come indipendente;
che anche per questo fanno difetto di tutta evidenza fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano alla Cassa una revisione della decisione 3 luglio 2003 ai sensi dell'art. 53 LPGA;
che il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) poiché le istanze precedenti non avrebbero permesso a lui e a sua moglie e nemmeno a M.________, direttore della Z.________ SA (già Y.________ SA), di esporre le proprie considerazioni;
che però così facendo egli non si avvede che anche una loro audizione non avrebbe potuto stravolgere la valutazione del caso, considerate le varie sentenze di questa Corte in merito alla vexata quaestio;
che pertanto, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dei giudici cantonali;
che per il resto nel ricorso non viene fatto valere nulla di nuovo che consenta di concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF e che giustifichi il rinvio all'autorità cantonale per le audizioni richieste, essendo stato più volte e con chiarezza specificato da questa Corte quale fosse - per il periodo contestato - la diversa situazione contributiva dei soci della X.________ & Co.;
che le censure ricorsuali per il periodo entrante in linea di conto, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni già mosse innanzi il Tribunale cantonale e sufficientemente trattate da quest'ultimo, si esauriscono in una inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria inferiore conformemente alla giurisprudenza in materia;
che in ogni caso una diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente;
che pertanto, in quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
che a futura memoria, considerato il coacervo di pronunciati già resi anche da questa Corte, occorre rendere attento il ricorrente come simili ricorsi - perlopiù sin dall'inizio sprovvisti di possibilità di esito favorevole - se ripetuti, potrebbero essere considerati temerari (cfr. DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.) e comportare l'attribuzione di ripetibili all'istituto opponente (art. 66 cpv. 3 LTF);
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 gennaio 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti