BGer 5A_676/2010
 
BGer 5A_676/2010 vom 13.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_676/2010
Sentenza del 13 dicembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Igor Bernasconi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Rulli,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza 1° marzo 2004 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 1985 da A.________ e B.________, ha attribuito l'abitazione coniugale di X.________ all'ex marito, ha obbligato quest'ultimo a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 3'515.-- mensili, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. xxx (intestato ad A.________) e ha accordato all'ex moglie una provvigione ad litem di fr. 22'000.--. Il Giudice di prime cure ha invece respinto le pretese di B.________ inerenti alla liquidazione del regime dei beni.
B.
Tale sentenza è stata appellata da entrambe le parti in merito alle conseguenze accessorie del divorzio.
Nel quadro della procedura di appello, con decreto 21 gennaio 2009, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha fra l'altro respinto un'istanza 4 settembre 2008 presentata da A.________ mediante la quale chiedeva di dichiarare nulli i referti peritali sul valore venale dei fondi n. yyy e n. xxx e di nominare un nuovo perito.
Con sentenza 17 agosto 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di B.________, nella misura della sua ricevibilità, condannando l'ex marito a versarle fr. 573'666.35 in liquidazione del regime dei beni ed invitando l'ufficiale del registro fondiario ad iscrivere un divieto della facoltà di disporre sul fondo n. xxx, in sostituzione dell'iscrizione a titolo cautelare, fino ad avvenuta liquidazione del regime matrimoniale. La Corte cantonale ha altresì parzialmente accolto l'appello di A.________, nella misura della sua ricevibilità, condannando quest'ultimo a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 2'135.-- mensili fino al 31 ottobre 2010, di fr. 2'500.-- mensili dopo di allora (vita natural durante) fino al versamento della somma di fr. 573'666.35 e di fr. 750.-- mensili (vita natural durante) dal momento in cui avrà versato tale somma, e condannando B.________ a restituire all'ex marito alcuni mobili in liquidazione del regime dei beni nonché a rimborsare all'ex marito fr. 8'066.-- con interessi al 5 % dal 10 maggio 2004 per le spese assunte in suo favore durante la litispendenza, fr. 904.35 con interessi al 5 % dal 10 maggio 2004 per i danni dell'abitazione di X.________ e fr. 20'500.-- in restituzione delle provvigioni ad litem.
C.
Con ricorso in materia civile del 23 settembre 2010 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della sentenza 17 agosto 2010 della Corte cantonale. Postula che l'appello dell'ex moglie sia integralmente respinto, e più precisamente (come emerge dai motivi) chiede di dichiarare inammissibile subordinatamente di respingere tale appello con riferimento alla questione della liquidazione del regime dei beni, nonché di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. xxx. Postula inoltre che il suo proprio appello sia integralmente accolto con la conseguenza che non sia dovuto alcun contributo di mantenimento a favore dell'ex moglie, che ella sia tenuta a restituirgli in liquidazione del regime dei beni anche un mobile buffet in legno di noce, che ella sia tenuta a rimborsargli fr. 10'804.90 con interessi al 5 % dal 10 maggio 2004 per le spese assunte in suo favore durante la litispendenza, fr. 22'205.70 con interessi al 5 % dal 10 maggio 2004 per i danni dell'abitazione di X.________, fr. 20'500.-- in restituzione delle provvigioni ad litem o fr. 43'500.-- nella misura in cui il ricorso non dovesse essere accolto sulla questione della provvigione ad litem di prima istanza, fr. 3'400.-- con interessi al 5 % dal 10 maggio 2004 per il valore del mobilio di cui non è stato riconosciuto il diritto alla restituzione, e che l'istanza dell'ex moglie di provvigione ad litem presentata in prima istanza sia respinta. Il ricorrente chiede infine che il giudizio della Corte cantonale sulle spese e sulle ripetibili di prima e di seconda istanza sia modificato. Egli si aggrava al contempo contro la decisione incidentale del 21 gennaio 2009 con la quale la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la sua istanza di nullità del 4 settembre 2008 dei referti peritali sul valore venale dei fondi n. yyy e n. xxx e (nei motivi) postula l'annullamento di tale decisione e della perizia, subordinatamente la retrocessione dell'incarto all'istanza inferiore per l'allestimento di una nuova perizia.
Con decreto 14 ottobre 2010 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso ad eccezione dell'iscrizione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. xxx.
Mediante uno scritto del 15 febbraio 2011 l'opponente ha spontaneamente presentato una risposta al ricorso, postulandone la reiezione.
Diritto:
1.
1.1 La sentenza del 17 agosto 2010 è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, in quanto sono unicamente controverse le conseguenze accessorie del divorzio. Atteso che il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto superato, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile inoltrato dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; v. art. 132 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile.
La decisione incidentale del 21 gennaio 2009 con la quale la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata dall'ex marito nella quale chiedeva di dichiarare nulli i referti peritali sul valore venale dei fondi n. yyy e n. xxx è inoltre impugnabile mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influisce sul contenuto della stessa (segnatamente per quanto concerne la perizia sull'immobile di Y.________; infra consid. 3.2.3; art. 93 cpv. 3 LTF).
1.2 Giova rilevare che le decisioni impugnate, pronunciate rispettivamente nel 2009 e nel 2010, non soggiacciono al codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ma sottostanno ancora al vecchio diritto processuale cantonale.
1.3 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova poi ricordare che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii).
Poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
1.4 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), visto l'ampio potere discrezionale riconosciuto alle autorità cantonali, il Tribunale federale si mostra prudente ed ammette una violazione del divieto dell'arbitrio unicamente qualora il giudice non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza serio motivo, infine se, sulla base degli elementi fattuali raccolti, il giudice cantonale ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF, incombe al ricorrente dimostrare, mediante un'argomentazione chiara e dettagliata, la realizzazione di tali condizioni (supra consid. 1.3; DTF 134 I 263 consid. 3.1).
1.5 Non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Al riguardo spetta al ricorrente spiegare i motivi per cui si giustificherebbe l'inoltro di nuove prove (DTF 133 III 393 consid. 3). Questa disposizione non permette tuttavia l'allegazione di veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 con rinvii).
Il certificato 8 settembre 2010 concernente il conteggio salario al 31 agosto 2010 dell'ex moglie, prodotto dal ricorrente con il suo gravame costituisce un nuovo mezzo di prova emerso dopo l'emanazione della sentenza del 17 agosto 2010 (vero nova). La sua produzione è pertanto inammissibile in questa sede.
2.
Litigiose rimangono in questa sede le questioni della liquidazione del regime dei beni (infra consid. 3), del contributo di mantenimento per l'ex moglie (infra consid. 4), della restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n. xxx (infra consid. 5), del rimborso delle spese assunte dall'ex marito durante la litispendenza (infra consid. 6), del risarcimento per i danni dell'abitazione di X.________ (infra consid. 7), della provvigione ad litem di prima istanza (infra consid. 8), nonché delle spese e delle ripetibili di prima e di seconda istanza (infra consid. 9).
3.
Il regime dei beni delle parti è quello della partecipazione agli acquisti (art. 9b titolo finale CC); la sua liquidazione è disciplinata, per tutta la durata del regime, dagli art. 196 segg. CC (art. 9d titolo finale CC). I Giudici cantonali hanno stabilito che in liquidazione del regime matrimoniale l'ex moglie vanta un credito di complessivi fr. 573'666.35 nei confronti dell'ex marito: fr. 566'628.50 per la particella n. yyy, fr. 87.60 per gli averi sul conto bancario e fr. 6'950.25 per gli averi sul conto postale. L'ex marito ha invece diritto alla restituzione di alcuni mobili.
3.1 Il ricorrente afferma che l'appello dell'ex moglie con riferimento alla questione della liquidazione del regime dei beni avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (in applicazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC/TI), e che la Corte cantonale avrebbe leso il suo diritto di essere sentito giusta l'art. 27 [recte: 29] cpv. 2 Cost., e segnatamente il diritto ad una decisione motivata, non confrontandosi (anche d'ufficio) con questa censura.
Le norme di diritto cantonale di cui si può far valere la violazione dinanzi al Tribunale federale sono quelle in materia di diritti costituzionali cantonali ed in materia di diritti di voto dei cittadini (art. 95 lett. c/d LTF). Per contro, l'applicazione di altre norme di diritto cantonale non può essere rivista dal Tribunale federale se non nell'ottica della violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), segnatamente del divieto dell'arbitrio o di un altro diritto costituzionale (DTF 133 III 462 consid. 2.3). Sapere se un appello soddisfi i requisiti di motivazione previsti dal diritto processuale cantonale è una questione che, in assenza di una qualsiasi argomentazione ricorsuale conforme ai requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF, non deve essere esaminata in concreto (supra consid. 1.3). Per quanto riguarda la lamentata violazione del diritto di essere sentito, giova rilevare che il diritto ad una decisione motivata ha lo scopo di permettere alle parti di rendersi conto della portata del provvedimento che le concerne e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Esso non impone tuttavia all'autorità di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati; quest'ultima può in effetti limitarsi a quelli che le appaiono pertinenti per la decisione da prendere (DTF 134 I 83 consid. 4.1 con rinvii). In concreto, il ricorrente nemmeno sostiene di aver sollevato la censura di inammissibilità dell'appello dell'ex moglie con riferimento alla liquidazione del regime dei beni dinanzi ai Giudici cantonali e non spende una parola per spiegare come il diritto ad una decisione motivata (o più in generale il diritto di essere sentito) sarebbe quindi stato disatteso dalla Corte cantonale. Pure tale critica ricorsuale non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF e si rivela inammissibile. Inoltre, nella misura in cui il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non aver esaminato d'ufficio la questione della ricevibilità dell'appello, egli in realtà non si avvale dei diritti dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., bensì tenta nuovamente di censurare, inammissibilmente, la violazione del diritto processuale cantonale in quanto tale.
3.2 La Corte cantonale ha riconosciuto all'ex moglie il diritto alla metà del valore venale della particella n. yyy (ritenuta appartenere alla massa degli acquisti dell'ex marito) e ha quantificato tale importo, al netto del debito ipotecario e sulla base del referto peritale fatto esperire in appello, in fr. 566'628.50.
3.2.1 A mente del ricorrente l'ex moglie non poteva limitarsi ad invocare la presunzione legale dell'art. 200 cpv. 3 CC secondo la quale fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. In virtù degli art. 930 segg. CC (che avrebbero la precedenza sulle norme del regime dei beni in virtù della DTF 117 II 124) ed in modo particolare dell'art. 937 CC secondo il quale la presunzione del diritto sta solo a favore della persona iscritta, sarebbe quindi stato compito dell'ex moglie dimostrare che gli immobili intestati all'ex marito rientravano nei suoi acquisti e non nei beni propri. L'ex moglie non avrebbe invece apportato alcuna prova a sostegno della sua pretesa.
Il ricorrente sembra confondere la questione della proprietà con la questione della distinzione tra beni propri ed acquisti, e travisa il senso della citata giurisprudenza, la quale si limita a stabilire che le presunzioni derivanti dal possesso prevalgono sulla presunzione di comproprietà fissata dall'art. 248 cpv. 2 CC nel caso di coniugi che vivono sotto il regime della separazione dei beni. La sua censura risulta peraltro irrilevante nella misura in cui la Corte cantonale ha ritenuto che la particella n. yyy appartenesse alla massa degli acquisti dell'ex marito non in virtù della presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, ma per il motivo che tale immobile fosse stato comperato interamente a credito (infra consid. 3.2.2).
3.2.2 Il ricorrente sostiene che il fondo in esame non rientra nella massa dei suoi acquisti. A suo dire, l'acquisto di tale immobile - che è stato effettuato facendo capo integralmente ad un debito ipotecario - sarebbe stato possibile unicamente con il concorso "ideale" dei suoi beni propri che sarebbero quindi serviti da garanzia per la concessione del predetto prestito. Il fondo andrebbe pertanto annoverato tra i beni propri dell'ex marito.
La tesi del ricorrente non è supportata da alcun mezzo di prova concreto, la Corte cantonale si è invece fondata su una precisa e dettagliatamente citata giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un bene comperato interamente a credito va considerato un acquisto (sentenza del Tribunale federale 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2008 pag. 380). Essendo in concreto pacifico che la particella n. yyy è stata acquistata dal ricorrente, in pendenza di matrimonio, facendo capo integralmente ad un debito ipotecario, l'autorità cantonale non ha pertanto violato il diritto federale valutando che il fondo andasse annoverato nella massa degli acquisti dell'ex marito.
3.2.3 A mente del ricorrente, poi, il valore venale della particella n. yyy non può essere stimato sulla base della perizia fatta esperire in appello essendo la stessa nulla. Il ricorrente impugna anche la decisione incidentale del 21 gennaio 2009 mediante la quale la Corte cantonale ha respinto la sua istanza di nullità dei referti peritali sul valore venale dei fondi n. yyy e n. xxx (supra consid. 1.1) e chiede l'annullamento della perizia (con la conseguenza che la pretesa dell'ex moglie di partecipazione al valore venale della particella di Y.________ sia respinta per mancanza di prove), subordinatamente l'allestimento di una nuova perizia. In sostanza egli lamenta la violazione dell'art. 6 cpv. [recte: n.] 2 CEDU e dell'art. 29 cpv. 2 Cost., considerando che il perito avrebbe assunto e fatto uso di informazioni non accessibili al pubblico, senza aver richiesto un'autorizzazione del giudice in contraddittorio con le parti. Per valutare il valore venale dell'immobile di Y.________, il perito si sarebbe inoltre fondato su fatti non attendibili (contratti d'affitto datati) o errati (ubicazione dello stabile, sistema di riscaldamento), tralasciando di considerare fatti veri e rilevanti (redditto effettivo attuale dell'immobile, degrado ambientale del quartiere, spese di ristrutturazione necessarie). Il ricorrente considera poi arbitrari gli argomenti esposti dalla Corte cantonale nella sentenza del 17 agosto 2010 e nel decreto del 21 gennaio 2009 a sostegno della perizia.
Giova rilevare che, se l'autorità cantonale ritiene la perizia concludente e ne fa proprio il risultato, il Tribunale federale accoglie una censura di apprezzamento arbitrario unicamente se il perito non ha risposto ai quesiti postigli, se le sue conclusioni sono contraddittorie e se in altro modo la perizia è affetta da vizi talmente evidenti e riconoscibili che anche senza conoscenze specifiche il giudice non poteva ignorarli. La Corte cantonale non è del resto tenuta a controllare, mediante pubblicazioni specializzate, l'esattezza scientifica delle affermazioni del perito, come non spetta al Tribunale federale esaminare se tutte le asserzioni peritali sono esenti da arbitrio: il suo compito si limita piuttosto a esaminare se l'autorità cantonale poteva aderire, senza incorrere nell'arbitrio, alle conclusioni della perizia (sentenza del Tribunale federale 4A_365/2011 del 13 settembre 2011 consid. 3.2 con rinvii). Nella fattispecie il ricorrente si limita a formulare delle critiche appellatorie della perizia, contrapponendo al metodo utilizzato e spiegato dal perito i criteri che ritiene corretti per determinare il valore venale della particella n. yyy. In tal modo egli sostituisce unicamente il suo apprezzamento a quello del perito, senza però dimostrare che la perizia sia affetta da quei vizi che permettono l'accoglimento di una censura d'arbitrio. Le decisioni impugnate (sentenza del 17 agosto 2010 e decreto del 21 gennaio 2009) resistono pertanto alla critica ricorsuale. Quo alla lamentata violazione del diritto di essere sentito (che in ogni modo andrebbe censurata con riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU e non con riferimento al citato n. 2), giova rilevare che secondo costante giurisprudenza da tale diritto non deriva il diritto di consultare gli atti interni, i quali sono destinati alla formazione dell'opinione personale e non hanno carattere probatorio. Pertanto anche nel quadro di una perizia le parti non hanno, in linea di principio, alcun diritto alla consultazione degli appunti del perito che servono alla formazione della sua opinione personale o più in generale dei documenti preparatori all'allestimento della perizia (sentenza del Tribunale federale 9C_591/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 5.1.2 con rinvii, in RSAS 2011 pag. 299). In concreto il perito necessitava di informazioni per costituirsi una base di dati indispensabile per poter confrontare l'immobile ad altri e valutarne il valore venale. Egli ha quindi consultato l'archivio elettronico del Tribunale cantonale delle espropriazioni e chiesto informazioni ad alcune agenzie immobiliari. Tali informazioni rientrano nella sfera degli atti interni del perito e non dovevano essere assunte nel processo ed integrate agli atti. Ne segue che il perito non era tenuto a chiedere un'autorizzazione del giudice per l'assunzione di tali informazioni, ed il giudice non era tenuto a concedere alle parti il diritto di esprimersi. In siffatte circostanze, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. La censura si rivela perciò infondata.
3.3 La Corte cantonale ha stabilito che l'ex marito ha diritto alla restituzione dei mobili elencati ai punti 2, 3, 4 e 12 di un verbale di pignoramento (doc. 12 di appello) redatto nell'ambito di un'esecuzione promossa contro l'ex moglie, la cui descrizione corrisponde a due fatture (doc. 15 e 16 di appello) dalle quali risulta che tali mobili sono stati acquistati dall'ex marito in costanza di matrimonio. Per gli altri mobili indicati nel verbale di pignoramento, la Corte cantonale ha giudicato che siano da ritenersi in comproprietà delle parti (art. 200 cpv. 2 CC) e che l'ex marito non possa invocare alcun diritto prioritario.
A mente del ricorrente, l'obbligo di restituzione deve valere anche per il mobile di cui al punto 1 del verbale di pignoramento ("mobile buffet in legno di noce 4 ante, 1 cassetto, 4 vetrine") che sarebbe anch'esso riportato sulla fattura di cui al doc. 15 di appello e che i Giudici cantonali avrebbero trascurato per una svista manifesta. Egli chiede inoltre di condannare l'ex moglie alla rifusione della metà del valore dei mobili indicati ai punti 5 a 11 del già menzionato verbale (pari a fr. 3'400.-- oltre interessi).
In realtà ad incorrere in una svista è il ricorrente: il mobile di cui al punto 1 del verbale di pignoramento non figura sulla predetta fattura. Quest'ultima attesta sì l'acquisto di una "vetrina a 4 ante", ma tale oggetto corrisponde al punto 4 del verbale, la cui restituzione all'ex marito già è stata ordinata dalla Corte cantonale. Per quanto attiene agli altri mobili che figurano sul verbale (appartenenti in comproprietà alle parti secondo l'accertamento della Corte cantonale), l'ex marito non spiega a quale titolo l'ex moglie debba essere condannata a risarcire la metà del loro valore. Il semplice fatto di averlo richiesto in via subordinata in sede di appello non è sufficiente a giustificare un risarcimento. Non motivata in modo sufficiente (supra consid. 1.3), neppure questa censura è quindi di soccorso al ricorrente.
4.
Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma realizza due principi: da un lato, quello dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, provvedere da sé ai suoi bisogni e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio (art. 163 cpv. 2 CC). Il principio, l'importo e la durata del contributo di mantenimento vanno fissati in funzione degli elementi enumerati in modo non esaustivo all'art. 125 cpv. 2 CC (DTF 137 III 102 consid. 4.1.1 con rinvio). Un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore degli alimenti ("lebensprägend"). Se il matrimonio è durato almeno dieci anni - periodo che va calcolato fino alla data della separazione dei coniugi - oppure se, indipendentemente dalla durata del matrimonio, i coniugi hanno dei figli comuni, si parte dal presupposto che vi è stata un'influenza concreta. Questo tipo di matrimonio, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto ad un contributo di mantenimento: giusta la giurisprudenza, il principio dell'autonomia ha la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce direttamente dall'art. 125 CC; un coniuge può pretendere ad un contributo unicamente se non è in grado di provvedere da sé al suo debito mantenimento e se il suo consorte dispone di una capacità contributiva (DTF 137 III 102 consid. 4.1.2 con rinvii).
Il Tribunale federale non è tenuto a verificare d'ufficio il calcolo del contributo di mantenimento, ma esamina in linea di principio unicamente le censure invocate, a condizione che queste ultime siano motivate in modo sufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_690/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.3 con rinvio).
4.1 La Corte cantonale ha ricordato che, trattandosi di un matrimonio durato più di dieci anni, i coniugi hanno in linea di principio il diritto di conservare il tenore di vita condotto durante la comunione domestica. Fondandosi sulla tassazione 1999/2000 ha valutato che nel 1998 (anno in cui le parti hanno posto fine alla comunione domestica) il reddito annuo dell'ex marito ammontasse a fr. 50'170.-- (fr. 229'650.-- di reddito da sostanza immobiliare meno le deduzioni di fr. 173'850.-- ed il valore locativo di fr. 5'625.-- dell'immobile di X.________), ossia fr. 4'180.-- mensili. Considerato un fabbisogno minimo della coppia pari a fr. 2'920.-- mensili, ha pertanto giudicato che gli ex coniugi disponessero di un'eccedenza di fr. 1'260.-- mensili, corrispondente ad attuali fr. 1'420.-- mensili.
Il ricorrente non contesta che i coniugi abbiano il diritto di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita condotto durante la comunione domestica, ma sostiene che il calcolo dell'ultimo tenore di vita sia manifestamente inesatto. Considera infatti che nella valutazione del reddito annuo conseguito nel 1998 i Giudici cantonali avrebbero dovuto riconoscere in deduzione quale valore locativo correlato all'immobile di X.________ l'importo di fr. 25'700.-- invece dell'importo di fr. 5'625.--.
I presupposti per una censura degli accertamenti dell'autorità cantonale non sono in concreto adempiuti (supra consid. 1.4). L'importo di fr. 25'700.-- cui fa riferimento il ricorrente attiene in realtà al valore locativo del fondo di X.________ per la tassazione 1997/1998. Per calcolare il tenore di vita al momento della separazione, ossia nel 1998, la Corte cantonale si è tuttavia giustamente fondata sulla tassazione 1999/2000, la cui base di calcolo è appunto costituita dai redditi conseguiti nel 1997 e nel 1998. Riferendosi ad un importo che non è pertinente al calcolo dell'ultimo tenore di vita, non si vede come il ricorrente possa dimostrare che l'importo utilizzato dai Giudici cantonali sia manifestamente inesatto. La censura di arbitrario accertamento dei fatti si rivela pertanto inammissibile. Giova in ogni modo precisare che nel predetto calcolo la Corte cantonale ha in realtà tenuto conto complessivamente di un valore locativo di fr. 11'250.-- (un importo di fr. 5'625.-- è infatti già compreso nelle deduzioni pari a fr. 173'850.--). In seguito alla separazione dei coniugi il valore locativo totale relativo all'immobile di X.________ per la tassazione 1999/2000, pari a fr. 22'500.--, è infatti stato attribuito per metà nei redditi dell'ex marito e per metà nei redditi dell'ex moglie.
4.2 I Giudici cantonali hanno fissato il fabbisogno minimo mensile dell'ex moglie a fr. 2'925.-- (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'200.--, locazione con spese accessorie fr. 1'150.--, premio della cassa malati fr. 375.--, imposte fr. 200.--) ed il suo reddito mensile potenziale a fr. 1'500.-- fino al 31 ottobre 2010 (reddito medio conseguito quando lavorava a tempo parziale quale infermiera a domicilio), a fr. 1'138.-- dal 1° novembre 2010 (sulla base del calcolo effettuato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino della presumibile rendita AVS) e a fr. 1'750.-- dopo l'ottenimento della liquidazione in capitale di fr. 573'666.35. La Corte cantonale ha poi fissato il fabbisogno minimo mensile dell'ex marito a fr. 2'300.-- (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'200.--, premio della cassa malati fr. 375.--, imposte fr. 725.--) ed il suo reddito mensile netto a fr. 5'235.--.
4.2.1 Per quanto attiene al fabbisogno dell'ex moglie, il ricorrente considera che non le si possa conteggiare alcun onere fiscale atteso che, non avendo diritto ad un contributo alimentare, il suo reddito è praticamente pari al suo fabbisogno, ed inoltre che quale costo di locazione non le si possa concedere più di fr. 1'000.-- mensili.
Queste critiche sono manifestamente infondate. Non si vede né il ricorrente spiega perché il carico fiscale dell'ex moglie dovrebbe risultare pari a zero per il solo motivo che il suo reddito corrisponderebbe al suo fabbisogno. Inoltre, il costo di locazione di fr. 1'150.-- mensili, già comprensivo delle spese accessorie, non può essere considerato eccessivo per una persona sola.
4.2.2 Il ricorrente contesta inoltre il calcolo del reddito dell'ex moglie fino al pensionamento, sostenendo che a partire dalla separazione avvenuta nel 1998 ella avrebbe dovuto attivarsi per conseguire un reddito di fr. 4'500.-- mensili e che i Giudici cantonali non avrebbero tenuto conto delle riserve accumulate derivanti dai sostanziosi contributi di mantenimento versati nel corso della procedura di divorzio. Accusa inoltre l'ex moglie di avergli impedito, mediante il suo atteggiamento processuale, di conoscere e dimostrare il reale ammontare delle entrate da lei conseguite.
Un coniuge - compreso il coniuge creditore degli alimenti - deve lasciarsi imputare un reddito ipotetico, se e nella misura in cui egli sarebbe effettivamente in grado di guadagnare più di quanto guadagni realmente, facendo prova di buona volontà e compiendo uno sforzo da lui ragionevolmente esigibile (DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 con rinvio). Il giudice deve esaminare le due condizioni seguenti: innanzitutto deve giudicare se si può ragionevolmente esigere dalla persona in causa che eserciti un'attività lucrativa o che la aumenti, considerando segnatamente la sua formazione, la sua età ed il suo stato di salute; si tratta di una questione di diritto. Quando esamina tale questione egli non può limitarsi ad affermare, in modo generico, che la persona potrebbe ottenere dei redditi superiori esercitando un'attività lucrativa; deve bensì precisare il tipo di attività professionale che essa può ragionevolmente esercitare. In seguito, il giudice deve esaminare se la persona in causa ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale reddito può ottenere, tenuto conto delle circostanze soggettive già menzionate, così come della situazione sul mercato del lavoro; si tratta di una questione di fatto (DTF 137 III 118 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_340/2011 del 7 settembre 2011 consid. 5.2.1 con rinvii; 5A_18/2011 del 1° giugno 2011 consid. 3.1.1 con rinvii). In concreto la Corte cantonale ha accertato che già prima della separazione l'ex moglie lavorava a tempo parziale come infermiera a domicilio, attività che si era interrotta nell'ottobre del 2000 per motivi di salute. Constatato che la sua inabilità lavorativa era stata resa verosimile soltanto fino al marzo del 2002 e considerata la sua età al momento della separazione (53 anni), la Corte cantonale ha valutato che non vi era motivo perché dopo il mese di marzo del 2002 l'ex moglie rinunciasse al reddito di fr. 1'500.-- mensili conseguito (mediamente) in precedenza come infermiera a tempo parziale. Nel suo gravame, il ricorrente afferma invece che l'ex moglie potrebbe ottenere un reddito pari a fr. 4'500.-- mensili tenuto conto, in modo particolare, del suo buono stato di salute e della buona situazione sul mercato del lavoro per le infermiere specializzate in cure a domicilio (questione di fatto). Egli ritiene inoltre che, nella valutazione del reddito, i Giudici cantonali avrebbero omesso di considerare le riserve che l'ex moglie avrebbe accumulato grazie ai sostanziosi contributi di mantenimento versati nel corso della procedura. Così facendo, tuttavia, egli non dimostra che il reddito ipotetico calcolato dalla Corte cantonale sia di per sé arbitrario (supra consid. 1.4), ma si limita ad illustrare quello che secondo lui dovrebbe essere il reddito imputabile. In ogni modo, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale che fissa attorno ai 50 anni il limite di età fino al quale si può pretendere la ripresa o l'aumento di un'attività lucrativa (DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 con rinvio), la decisione di esigere dall'ex moglie (53enne al momento della separazione) che eserciti un'attività a tempo parziale e che aumenti i suoi redditi fino a fr. 1'500.-- mensili appare più che generosa (nei confronti dell'ex marito). Ne segue che anche questa censura, in buona misura appellatoria, si rivela infondata e come tale dev'essere respinta. Inoltre, l'affermazione del ricorrente secondo la quale sarebbe stato l'atteggiamento processuale dell'ex moglie, e meglio le sue presunte false dichiarazioni nell'ambito di un interrogatorio verbale, a non avergli permesso di dimostrare la sua potenzialità lucrativa si fonda sul certificato di salario prodotto con il gravame, sulla cui inammissibilità già si è detto in precedenza (supra consid. 1.5).
4.2.3 Per quanto concerne il reddito dell'ex moglie dopo il pensionamento, il ricorrente pretende che le venga imputata una rendita mensile AVS almeno pari alla sua (che ammonta a fr. 1'620.--) per tener conto di eventuali lacune contributive non riconducibili al matrimonio. Considera poi che i Giudici cantonali avrebbero violato il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non acconsentendo alla sua domanda di ottenere un estratto completo dei versamenti contributivi effettuati dall'ex moglie.
Nella fattispecie il diritto alla prova sgorgante dal diritto federale è in realtà disciplinato dall'art. 8 CC e non dall'art. 29 cpv. 2 Cost., poiché la lite verte su una pretesa del diritto privato federale (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 136 III 365). L'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, nella misura in cui i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale (a partire dal 1° gennaio 2011 dal CPC) per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 133 III 295 consid. 7.1 con rinvii). Tale norma non esclude tuttavia che, sulla base di un apprezzamento anticipato non arbitrario delle prove, il giudice rifiuti l'assunzione di ulteriori prove, perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati o perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già amministrate (DTF 129 III 18 consid. 2.6 con rinvii; 122 III 219 consid. 3c con rinvii). L'apprezzamento anticipato delle prove può essere censurato unicamente dal profilo della violazione del divieto dell'arbitrio (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 136 III 365). In concreto la Corte cantonale ha giudicato che, atteso che l'ex marito non ha preteso che l'importo di fr. 1'138.-- calcolato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino fosse erroneo e che per il calcolo della rendita devono essere presi in considerazione solo i redditi risultanti da un'attività lucrativa su cui sono stati versati i contributi, non vi era motivo di scostarsi dal presumibile importo fissato dall'autorità competente, rifiutando così di assumere ulteriori mezzi di prova. Con la sua critica il ricorrente non pretende di aver in realtà contestato l'importo di fr. 1'138.--, ma si limita a ribadire di aver fatto specifica domanda al fine di ottenere l'estratto completo dei versamenti contributivi dell'ex moglie (allegazione peraltro scevra da qualsiasi riferimento agli atti di causa). In queste circostanze, ricordata l'ampia discrezionalità che compete ai Giudici cantonali in materia di valutazione delle prove (supra consid. 1.4), egli non dimostra che il rifiuto di assumere ulteriori prove configuri un arbitrario apprezzamento anticipato delle stesse. Per il resto, la perentoria affermazione secondo la quale all'ex moglie possa venir imputata una rendita AVS almeno pari alla sua per tener conto di eventuali lacune contributive non riconducibili al matrimonio non va oltre la mera riproposta della propria opinione e non basta a far apparire arbitraria la presa in considerazione di un importo di fr. 1'138.-- da parte della precedente autorità. Pure questa argomentazione ricorsuale si rivela, nella minima misura in cui è ammissibile, infondata.
4.2.4 Il ricorrente ritiene che nel calcolo del suo fabbisogno mensile andrebbe inserito un importo di fr. 1'150.-- quale costo del canone di locazione. Considera arbitraria la tesi della Corte cantonale secondo la quale egli possa occupare gratuitamente uno dei sette appartamenti sfitti dell'immobile di Y.________ (particella n. yyy) donato alla figlia nell'aprile 2009 ma del quale risulta usufruttuario, in ragione anche del fatto che si è volontariamente spossessato di una fonte di reddito come l'edificio di Z.________ (particella n. zzz, donata al figlio nell'aprile 2009). Il ricorrente pretende di essersi privato di quest'ultimo immobile a causa del suo precario stato di salute e dell'età avanzata che non gli permettevano più di svolgere l'attività connessa alla proprietà di uno stabile di reddito. Il ricorrente invoca pure la violazione del principio di parità tra i coniugi (art. 8 cpv. 3 Cost.) e della parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.).
L'argomento ricorsuale del ricorrente si rivela inconferente: se anche non fosse stato più in grado di occuparsi dello stabile di reddito di Z.________, ciò non significa che fosse obbligato a privarsene mediante una donazione al figlio. Considerato poi in particolar modo che nel calcolo del reddito dell'ex marito i Giudici cantonali non hanno tenuto conto del potenziale locativo degli appartamenti sfitti dell'immobile di Y.________ (pari a fr. 61'480.-- annui), appare più che evidente che non entra in linea di conto di pure includere nel suo fabbisogno una posta per un canone di locazione. Il giudizio della Corte cantonale merita pertanto conferma. Quo alla violazione degli art. 8 cpv. 3 e art. 29 cpv. 1 Cost., il ricorrente ancora una volta dimentica di motivare la sua critica ricorsuale conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.3).
4.2.5 Il ricorrente afferma di non voler contestare il calcolo del suo reddito mensile effettuato dalla Corte cantonale.
Giova tuttavia precisare che i Giudici cantonali hanno fissato tale reddito a fr. 5'235.-- mensili (ossia fr. 3'786.-- pari al reddito locativo netto mensile dello stabile di Y.________ e alla rendita mensile AVS, ai quali vanno aggiunti fr. 1'448.-- per tener conto del futuro sgravio degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dell'abitazione di X.________ che l'ex marito dovrà verosimilmente alienare) e non a soli fr. 3'786.-- mensili come sembra pretendere il ricorrente.
4.3 I Giudici cantonali, fondandosi sugli accertamenti che precedono (e segnatamente sul fatto che l'ex moglie non è in grado di sopperire autonomamente al proprio debito mantenimento), hanno condannato l'ex marito a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 2'135.-- mensili fino al 31 ottobre 2010 (vale a dire fino al di lei pensionamento), di fr. 2'500.-- mensili dopo di allora (vita natural durante) fino al versamento della somma di fr. 573'666.35 e di fr. 750.-- mensili (vita natural durante) dal momento in cui avrà versato tale somma.
4.3.1 A mente del ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato il principio del "clean break" (o meglio del principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio) pronunciando una rendita vitalizia.
La durata del contributo alimentare va fissata in funzione degli elementi enumerati in modo non esaustivo all'art. 125 cpv. 2 CC (DTF 137 III 102 consid. 4.1.1 con rinvio). Nel presente caso, secondo gli accertamenti - confermati in questa sede - dell'istanza cantonale, il coniuge che beneficia del contributo alimentare non potrà più recuperare la sua indipendenza economica, mentre il coniuge debitore dispone (e disporrà) dei mezzi finanziari per far fronte al versamento del contributo. I Giudici cantonali potevano quindi, senza violare il diritto federale, condannare il ricorrente al versamento di un contributo alimentare "vita natural durante" (v. DTF 132 III 593 consid. 7.2; sentenza del Tribunale federale 5A_827/2010 del 13 ottobre 2011 consid. 5.2; 5A_124/2007 del 19 settembre 2007 consid. 2.2; 5C.54/2001 del 9 aprile 2001 consid. 2b).
4.3.2 Il ricorrente sostiene infine che il riconoscimento di qualsivoglia contributo alimentare sarebbe manifestamente iniquo e lederebbe l'art. 125 cpv. 3 CC in quanto, in primo luogo, l'ex moglie lo avrebbe calunniato pesantemente accusandolo di essere un ladro. A tal proposito considera arbitrario l'argomento della Corte cantonale secondo il quale le versioni delle parti non permettono di accertare tale lesione dell'onore e ribadisce di averla saputa dimostrare. In secondo luogo, l'ex moglie avrebbe truffato l'ex marito e le autorità inferiori lamentando un'incapacità lavorativa non corrispondente alla realtà.
In assenza di una precisa e circostanziata censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti (supra consid. 1.4), il primo argomento a sostegno dell'applicazione dell'art. 125 cpv. 3 CC si appalesa inammissibile: il ricorrente si limita a riproporre la propria divergente lettura dell'incarto, come se si trovasse in una procedura d'appello. Il secondo argomento (asserita truffa a danno dell'ex marito e delle autorità inferiori) va anch'esso dichiarato inammissibile in quanto basato su fatti e prove nuovi, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale federale senza che siano date - né allegate - le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF (supra consid. 1.5).
5.
5.1 A garanzia delle pretese dell'ex moglie in materia di liquidazione del regime dei beni, la Corte cantonale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad iscrivere un divieto della facoltà di disporre sulla particella n. xxx (intestata all'ex marito), in sostituzione dell'iscrizione a titolo cautelare, fino all'avvenuta liquidazione del regime matrimoniale.
5.2 Il ricorrente pretende che tale provvedimento non si giustifichi a fronte del fatto che all'ex moglie non va riconosciuto alcun credito derivante dalla liquidazione del regime dei beni né un contributo di mantenimento.
5.3 Come visto (supra consid. 3 e 4), la sentenza del 17 agosto 2010 va confermata in punto alla liquidazione del regime matrimoniale ed al contributo di mantenimento a favore dell'ex moglie. La censura del ricorrente si rivela in questo modo inefficace. La decisione dell'autorità cantonale merita pertanto tutela anche con riferimento all'iscrizione della restrizione della facoltà di disporre sul fondo di X.________.
6.
6.1 I Giudici cantonali hanno stabilito che l'ex moglie è tenuta a rimborsare all'ex marito fr. 8'066.-- oltre interessi per le spese assunte da quest'ultimo durante la litispendenza ed inerenti l'abitazione di X.________ (acqua potabile fr. 1'958.40, elettricità fr. 3'042.55, uso delle canalizzazioni fr. 345.85, raccolta rifiuti fr. 755.--, fornitura di olio da riscaldamento fr. 1'964.20), conformemente alla transazione stipulata il 16 dicembre 1999 tra gli ex coniugi che pone a carico dell'ex moglie le spese correnti. Essi hanno, tra le altre cose, rifiutato di prendere in considerazione i costi dello spazzacamino, valutando che siano a carico dell'ex marito. La Corte cantonale ha inoltre respinto la pretesa di rimborso per le imposte dei bienni 1995/1996 e 1997/1998 prese a carico dall'ex marito, poiché riferite a redditi conseguiti fra il 1993 ed il 1996, quindi durante la vita in comune, rispettivamente a sostanza che esisteva il 1° gennaio 1995 ed il 1° gennaio 1999 (recte: 1997), costituita essenzialmente da beni propri dell'ex marito, poco importando che i conguagli d'imposta siano stati pagati solo nel corso della causa di divorzio.
6.2 Il ricorrente afferma che per quanto attiene al calcolo delle spese per l'acqua potabile, per l'uso delle canalizzazioni, per la raccolta rifiuti e per la fornitura di olio da riscaldamento la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto e chiede che sia tenuto conto di importi leggermente superiori (acqua potabile fr. 2'233.20, uso delle canalizzazioni fr. 403.45, raccolta rifiuti fr. 810.--, fornitura di olio da riscaldamento fr. 1'965.70). Pretende che i costi dello spazzacamino pari a fr. 527.80 vadano inoltre posti a carico dell'ex moglie essendo connessi all'uso dell'abitazione. A suo dire, poi, considerato che la parte di conguaglio delle imposte della quale chiede il rimborso (fr. 502.60 per il biennio 1995/1996 e fr. 1'378.70 per il biennio 1997/1998) è inferiore alla parte di imposta dovuta dall'ex moglie in virtù della decisione di riparto agli atti, non vi è motivo per il quale debba essere l'ex marito a farsene carico.
6.3 Da un'attenta analisi delle fatture inerenti l'acqua potabile, l'uso delle canalizzazioni e la raccolta dei rifiuti, emerge che la Corte cantonale ha rettamente tenuto conto unicamente delle spese che l'ex marito ha assunto a favore dell'ex moglie a partire da luglio 1998, vale a dire a partire dalla separazione dei coniugi, ciò che spiega la presa in considerazione di importi leggermente inferiori a quelli richiesti dal ricorrente. Per quanto attiene al calcolo delle spese inerenti la fornitura di olio da riscaldamento essa ha giustamente preso in considerazione l'importo versato dal ricorrente (fr. 1'964.20) e non l'importo fatturato (fr. 1'965.70). Gli importi fissati nella sentenza del 17 agosto 2010 vanno confermati e la censura di arbitrario accertamento dei fatti si rivela pertanto infondata. Quo alle fatture dello spazzacamino, il ricorrente non si misura minimamente con la motivazione della sentenza cantonale secondo la quale esse siano a carico dell'ex marito in virtù del citato accordo del 16 dicembre 1999, rendendo la sua censura inammissibile (supra consid. 1.3). Anche per quanto attiene al preteso rimborso delle imposte, il ricorrente non si confronta in alcun modo con i considerandi della Corte cantonale secondo cui il rimborso va rifiutato poiché le imposte si riferiscono a redditi conseguiti durante la vita in comune e a sostanza costituita essenzialmente da beni propri dell'ex marito. Ancora una volta non si può prescindere dal dichiarare la critica inammissibile (supra consid. 1.3).
7.
7.1 Per applicazione analogica dei principi invalsi in materia di locazione (segnatamente del principio secondo il quale il conduttore è tenuto a riparare i danni dovuti ad un uso improprio della cosa), la Corte cantonale ha condannato l'ex moglie a risarcire all'ex marito fr. 904.35 oltre interessi per i danni dell'abitazione di X.________, assegnatale in uso fino al 1° aprile 2004, importo corrispondente ai costi del prematuro ricambio della rubinetteria. Ha invece rifiutato il rimborso delle spese per la riparazione di elettrodomestici da cucina, dell'antenna televisiva, del pluviale e di altre opere idrauliche, sottolineando che l'uso improprio non è stato documentato e che nulla dimostra che tali riparazioni siano dovute a danneggiamenti da parte dell'ex moglie. Quanto alle spese attinenti al riscaldamento, la Corte cantonale ha rilevato che la trascuratezza dell'impianto era sì stata accertata, ma che la caldaia era già ampiamente ammortata al momento in cui l'ex marito ha dovuto cambiarla. Essa ha anche respinto la richiesta di rimborso relativa alle spese di manutenzione del giardino, ritenendo che non vi siano elementi per desumere che le spese sopportate dal ricorrente abbiano superato i costi di una normale manutenzione (a carico dell'ex marito in virtù del già citato accordo del 16 dicembre 1999).
7.2 Il ricorrente considera che l'ex moglie debba rispondere di tutte le spese delle riparazioni effettuate dopo la riconsegna dell'abitazione senza che sia necessario provare che sia stata proprio lei ad arrecare danni. Afferma che il calcolo del risarcimento per la rubinetteria sia manifestamente errato poiché la Corte cantonale avrebbe dedotto a torto i costi relativi alla sua manutenzione che sarebbero invece a carico dell'ex moglie. Contesta inoltre la durata media di venti anni fissata dalla Corte cantonale per la caldaia, e considera che non sia ancora totalmente ammortata. Per quanto attiene alle spese del giardino, il ricorrente sostiene che la transazione del 16 dicembre 1999 prevedeva unicamente che egli si dovesse occupare della manutenzione del giardino, non che la relativa spesa fosse a suo carico, e che in ogni modo non si trattava unicamente di spese di manutenzione, ma anche di spese di riparazione. A titolo di risarcimento danni, il ricorrente chiede pertanto che l'ex moglie sia condannata a versare complessivi fr. 22'205.70 oltre interessi.
7.3 Il Tribunale federale esamina in linea di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto ad esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 II 249 consid. 1.4.1). In concreto il ricorrente non contesta l'applicazione analogica del principio secondo il quale il conduttore è tenuto a riparare i danni dovuti ad un uso improprio della cosa (art. 267 cpv. 1 CO a contrario), ma si limita a sostenere che non debba provare che sia stata l'ex moglie a causare i danni. Ora, l'onere della prova del danno eccedente l'usura normale è a carico del locatore (art. 8 CC); se tale prova è fornita, il conduttore è presunto responsabile, a meno che dimostri che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 CO; DTF 103 II 330 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 4C.131/1995 del 15 novembre 1995 consid. 2 con rinvii, in SJ 1996 pag. 323; DAVID LACHAT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 6 ad art. 267 CO; ROGER WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 5 ad art. 267 CO). Se l'argomentazione del ricorrente in merito all'onere della prova è pertanto fondata, va precisato che - conformemente a quanto accertato dai Giudici cantonali - egli non ha comunque saputo dimostrare (salvo per quanto concerne la rubinetteria) che gli asseriti danni eccedevano l'usura normale dell'immobile. Inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta il calcolo del risarcimento per la rubinetteria, critica la durata della caldaia fissata dall'istanza cantonale e solleva la distinzione tra spese di manutenzione e di riparazione del giardino, egli si limita a contrapporre la sua opinione a quella della Corte cantonale e non formula alcuna censura che soddisfi le esigenze di motivazione per un'ammissibile critica degli accertamenti di fatto giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF (supra consid. 1.4). Temerario è infine l'argomento secondo il quale l'accordo del 16 dicembre 1999 prevedeva unicamente che l'ex marito si occupasse della manutenzione del giardino ma non dei relativi costi, in quanto il tenore della predetta transazione è di una chiarezza cristallina: "Relativamente alla casa di X.________, tuttora attribuita alla signora B.________, le poste di costo vengono attribuite come segue: la manutenzione dello stabile e dell'annesso giardino sarà di competenza del signor A.________ (...); la signora B.________ assumerà le spese correnti". Le critiche ricorsuali del ricorrente vanno pertanto dichiarate, nella misura in cui sono ammissibili, infondate.
8.
8.1 La Corte cantonale ha dichiarato tardivo l'appello dell'ex marito contro la decisione pretorile del 1° marzo 2004 che gli ordina di versare all'ex moglie fr. 22'000.-- quale provvigione ad litem, osservando che tale decisione costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (applicabile alla fattispecie, ora abrogato con l'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011) che doveva essere impugnata entro il termine di dieci giorni (in virtù dell'art. 419c CPC/TI), ciò che non poteva sfuggire all'ex marito debitamente patrocinato da un avvocato. La Corte cantonale ha invece accolto la richiesta dell'ex marito di obbligare l'ex moglie a restituire complessivi fr. 20'500.-- già ottenuti quali provvigione ad litem in prima sede ed in appello, mentre ha considerato che in difetto di un'analoga richiesta dell'ex marito non siano date le premesse per un'eventuale restituzione dell'importo di fr. 22'000.-- fissato nella predetta sentenza pretorile.
8.2 Il ricorrente sostiene che il termine per appellare fosse di venti giorni avendo il Pretore inserito la decisione sulla provvigione ad litem nel dispositivo della sentenza sulla causa di divorzio, senza precisare che si trattasse di un decreto cautelare. L'ex marito invoca pure il principio della parità di trattamento e della buona fede processuale, affermando che la Corte cantonale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardività anche l'appello dell'ex moglie contro la decisione del Pretore di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. xxx, anch'essa di natura cautelare. Essendo il suo appello ricevibile in punto all'obbligo di versare una provvigione ad litem, il ricorrente ne postula lo stralcio, subordinatamente la restituzione da parte dell'ex moglie.
8.3 Il ricorrente non contesta la natura cautelare della decisione che lo obbliga al versamento di una provvigione ad litem. Ora, contro le decisioni in materia di misure cautelari, si può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
In concreto il ricorrente sembra dapprima lamentarsi della violazione del principio della buona fede (art. 9 Cost.). La sua censura va tuttavia dichiarata inammissibile per carente motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3): egli si limita infatti a sostenere che il termine per appellare la decisione pretorile all'esame fosse anch'esso di venti giorni, ma non prende in alcun modo posizione sulla motivazione della Corte cantonale in virtù della quale la natura provvisionale di tale decisione non poteva sfuggire alla parte debitamente patrocinata da un avvocato.
Riguardo all'asserita disparità di trattamento ed alla violazione del principio della buona fede processuale, il ricorrente considera che la Corte cantonale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per tardività anche l'appello dell'ex moglie contro la decisione del Pretore di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo n. xxx. Nella sua motivazione, il Giudice di prime cure ha precisato che l'iscrizione della restrizione della facoltà di disporre, ordinata come misura cautelare, doveva essere cancellata in quanto, la sentenza di divorzio ponendo fine alla lite, una misura provvisionale di regola decade. Giusta il CPC/TI, il termine per appellare è di venti giorni, ridotto a dieci giorni segnatamente nella procedura sommaria ed in quella accelerata (art. 308 cpv. 1 CPC/TI); l'art. 419c CPC/TI prevede che il termine di appello contro le misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC è di dieci giorni. Nel suo gravame, il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che la decisione del Pretore all'esame "costituisce giuridicamente un decreto cautelare" e nemmeno menziona in virtù di quale base legale (di diritto processuale cantonale) essa andasse appellata nel termine di dieci giorni. In ogni modo non può trattarsi dell'art. 419c CPC/TI: visto che la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre è stata ordinata con la sentenza di divorzio, non si vede come tale decisione possa essere qualificata quale misura provvisionale ai sensi dell'art. 137 CC (che disciplina le "misure provvisionali durante la procedura di divorzio") contro la quale l'art. 419c CPC/TI prevede appunto il termine di appello di dieci giorni. Tanto è vero che l'ex moglie nel suo appello (come già prima nel suo memoriale conclusivo dinanzi al Pretore) non ha preteso che la restrizione della facoltà di disporre fosse mantenuta quale misura cautelare ai sensi dell'art. 137 CC, bensì quale garanzia in applicazione dell'art. 132 cpv. 2 CC oppure dell'art. 218 cpv. 2 CC. Non motivato in modo sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3), anche questo argomento ricorsuale va dichiarato inammissibile.
9.
9.1 La Corte cantonale ha posto le spese di giustizia di prima istanza a carico per tre quarti dell'ex moglie e per il resto a carico dell'ex marito, e ha condannato l'ex moglie a versare all'ex marito fr. 30'000.-- per ripetibili ridotte. Con riferimento alla sua procedura ha accollato le spese dell'appello presentato dall'ex moglie per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico dell'ex marito, e ha condannato l'ex moglie a rifondere fr. 6'000.-- all'ex marito per ripetibili ridotte, ha invece posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno le spese dell'appello introdotto dall'ex marito, compensando le ripetibili.
9.2 Il ricorrente postula la modifica della ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima e di seconda istanza e chiede inoltre che le ripetibili relative all'appello dell'ex moglie siano fissate in almeno fr. 18'600.--, considerando che l'importo determinato dalla Corte cantonale sia arbitrariamente basso.
9.3 La sentenza del 17 agosto 2010 va integralmente confermata, non si giustifica pertanto modificare il dispositivo pronunciato dall'autorità cantonale quo alle spese e alle ripetibili di prima e di seconda istanza. In merito alla richiesta di aumentare le ripetibili per l'appello introdotto dall'ex moglie, il ricorrente non adempie i requisiti di motivazione per un'ammissibile critica dell'applicazione del diritto processuale cantonale che disciplina tale materia (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3).
10.
Da quanto precede risulta che il prolisso ricorso si rivela infondato e deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per quanto riguarda le ripetibili occorre rilevare che l'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente. Ella ha presentato una risposta, ma senza essere invitata ad esprimersi sul ricorso (art. 102 cpv. 1 LTF e contrario). In queste circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 dicembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini