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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_665/2011
Sentenza del 13 dicembre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 2 agosto 2011 A.________ ha denunciato due funzionari statali per titolo di falsità in documenti, in relazione a una decisione emanata dalla Divisione della giustizia il 30 maggio 2011 in merito al rifiuto di una richiesta di cancellazione di una servitù dell'Ufficio dei registri;
che l'11 agosto 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo realizzati gli estremi dell'ipotizzato reato;
che il denunciante è allora insorto con reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale l'ha invitato a emendarlo ai sensi degli art. 385 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP;
che la CRP, ritenuto che neppure il nuovo allegato rispettava i necessari requisti di motivazione richiesti dalle citate norme, con giudizio del 17 ottobre 2011 ha dichiarato irricevibile il reclamo;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale penale federale, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e il rinvio della causa per istruzione a un nuovo procuratore pubblico;
che non sono state chieste osservazioni;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
che contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF) e che il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF);
che in concreto la decisione impugnata è stata emanata il 17 ottobre 2011, per cui la legittimazione a ricorrere del denunciante dev'essere esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2; DTF 137 IV 219 consid. 2.1 e 2.2);
che secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che, quando questi non ha addotto le sue conclusioni civili nel procedimento penale, gli incombe il compito di spiegare nella sede federale quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio, ciò in particolare laddove l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 2.4; sentenze 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.1 e 1B_236/2011 del 15 luglio 2011 consid. 1.3.1);
che il ricorrente, limitandosi ad addurre in maniera del tutto generica una non meglio precisata violazione degli art. 393 segg. CPP relativi alla procedura di reclamo e accennando semplicemente alla mancata cancellazione di una servitù iscritta nel 1985, non spiega quali pretese civili intenda far valere e per quali ragioni la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sulle stesse;
che, per di più, sarebbe comunque escluso che in concreto entrino in considerazione eventuali pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, poiché, secondo la giurisprudenza, la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale (DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; sentenza 1B_387/2011 citata consid. 1.3.2);
che nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
che nella fattispecie il ricorrente rimprovera in sostanza a funzionari dell'amministrazione cantonale di avere iscritto in maniera illegale con una "manipolazione documentale" una servitù a carico di un suo fondo, rispettivamente di avere avallato tale iscrizione;
che eventuali pretese di risarcimento dell'asserito danno sono quindi regolate dal diritto pubblico cantonale, che esclude, come visto, un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
che in tali circostanze al ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere nel merito (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF);
che, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, l'interessato può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9; 131 I 455 consid. 1.2.1);
che in questo caso l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (cfr. DTF 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 1B_250/2011 del 14 luglio 2011 consid. 1.2);
che tuttavia egli non fa valere, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 LTF e 106 cpv. 2 LTF (al riguardo vedi DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4), una violazione delle sue garanzie procedurali suscettibile di costituire un diniego di giustizia formale;
che infatti il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché la CRP, peraltro dopo avergli concesso la facoltà di sanare i difetti del reclamo, avrebbe applicato in maniera incostituzionale l'art. 385 cpv. 2 CPP dichiarandolo poi irricevibile, poiché detto scritto, neppure dopo la scadenza del termine suppletorio assegnato al ricorrente per emendarlo, soddisfava i requisiti di motivazione e di forma richiesti dalla citata norma;
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 dicembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri