BGer 9C_558/2011
 
BGer 9C_558/2011 vom 22.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_558/2011
Sentenza del 22 settembre 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
R.________, Spagna,
patrocinato dall'avv. José Nogueira Esmorís,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 giugno 2011.
Visto:
il ricorso dell'11 luglio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 14 giugno 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nel caso di specie il ricorrente - elencando le singole affezioni di cui soffre e i medicamenti che deve assumere e sostenendo, contrariamente al parere unanime del servizio medico dell'AI e dell'istituto di sicurezza sociale spagnolo, di essere impedito nell'accesso al mercato del lavoro - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice in ordine al grado di capacità lavorativa residua del 70% nell'ultima professione esercitata di arrotino sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente ricorso, essa non può essere presa in considerazione perché è posteriore al giudizio impugnato e perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere i nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 settembre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti