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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_367/2011
Decreto del 9 giugno 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________SA,
patrocinata da C.________AG,
2. Stato del Cantone Ticino,
patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
calcolo del minimo di esistenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino;
che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 9 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini