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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_60/2011
Sentenza del 18 aprile 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________AG,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 7 marzo 2011 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 22 febbraio 2011 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatole da B.________AG per un importo di fr. 11'472.15, dopo aver tentato invano una transazione giudiziale tra le parti;
che con sentenza 7 marzo 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro tale decisione;
che la Corte cantonale ha ritenuto irricevibile ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC, perché non previamente sottoposta al Giudice di prime cure, l'allegazione con cui A.________ afferma di essere stata costretta a sottoscrivere il riconoscimento di debito per potere proseguire la sua attività nel campo dei brevetti;
che inoltre a mente della Corte cantonale A.________ non può invocare la transazione giudiziale in quanto il Giudice di prime cure ha giustamente considerato fallito il tentativo di comporre bonalmente il contenzioso considerata la divergenza su un punto essenziale quale il momento della cancellazione dell'esecuzione;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 13 aprile 2011 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e (implicitamente) di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che in concreto la ricorrente non invoca più alcun argomento attinente alla fallita transazione giudiziale e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita a ribadire di essere stata costretta a firmare il riconoscimento di debito, senza però in alcun modo confrontarsi con la motivazione della Corte cantonale secondo cui tale allegazione costituisce un inammissibile novum;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in queste circostanze pure la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini