BGer 8C_221/2011
 
BGer 8C_221/2011 vom 31.03.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
8C_221/2011 {T 0/2}
Sentenza del 31 marzo 2011
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
P.________S.A.,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 febbraio 2011.
Visto:
il ricorso del 16 marzo 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 24 febbraio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), nell'allegato ricorsuale è necessario spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale,
che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287),
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400; sentenza 4A_22/2008 del 10 aprile 2008 consid. 1),
che nel caso di specie l'allegato del 16 marzo 2011 non soddisfa manifestamente queste condizioni,
che la società ricorrente - limitandosi in sostanza a dichiarare di aver sempre puntualmente pagato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e a contestare che la precedente istanza avrebbe richiamato sentenze e statistiche validi per grandi aziende e non già per piccole imprese come la sua - non si confronta infatti nelle debite forme con la pronuncia impugnata e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice,
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 31 marzo 2011
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Ursprung Schäuble