Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_119/2011
Sentenza dell'8 marzo 2011
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
l'11 gennaio 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale Corte di cassazione e di revisione penale.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 2 settembre 2010, statuendo sull'opposizione al decreto di accusa del 19 ottobre 2009, il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 140.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 300.--, fissando in tre giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
2.
Con sentenza dell'11 gennaio 2011 la Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP) sedente, giusta l'art. 453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.________ contro il giudizio di primo grado.
3.
Con ricorso del 18 febbraio 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
4.
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso (v. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
Quando inoltre, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che si limitano a riproporre le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono inammissibili.
5.
L'atto ricorsuale in esame non adempie le esposte esigenze di motivazione e si rivela pertanto inammissibile.
La CARP ha ritenuto il ricorso impropriamente motivato e di conseguenza inammissibile. Essa ha infatti constatato come il ricorrente si fosse concentrato solo su un'argomentazione del giudice di prima istanza secondo cui dalla prova prodotta al dibattimento non poteva essere dedotto, con sufficiente tranquillità, che l'insorgente non potesse trovarsi in via X.________ all'ora indicata dal rilevatore di velocità. Tale conclusione poggiava però anche su altre argomentazioni con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Ora, in questa sede, il ricorrente ripropone le censure di arbitrio già formulate davanti alla CARP, senza tuttavia misurarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. In particolare egli non spiega per quali ragioni la decisione dei giudici ticinesi di ritenere inammissibile il suo ricorso violerebbe il diritto. L'insorgente né contesta che il giudizio di primo grado poggiava su più di un'argomentazione, né pretende di aver dimostrato l'arbitrarietà di ognuna di esse.
Il ricorrente si duole pure della mancata presa in considerazione da parte della CARP del documento inviatole in data 28 ottobre 2010. Sennonché anche in questo caso egli non sostanzia alcuna violazione del diritto, ma si limita ad affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non poteva essere considerato una nuova allegazione di fatto, rispettivamente una mutazione del materiale processuale, bensì una precisazione di quanto già agli atti. Tale assunto tuttavia è lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 e 106 LTF.
6.
In simili circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito. Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 marzo 2011
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: La Cancelliera:
Schneider Ortolano Ribordy