BGer 6B_514/2010
 
BGer 6B_514/2010 vom 05.07.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_514/2010
Sentenza del 5 luglio 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Infrazione alla LCStr.,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
l'11 maggio 2010 dal Presidente della Pretura penale
del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 17 ottobre 2008 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha inflitto a A.________ una multa di fr. 250.-- per non avere osservato un segnale luminoso.
Con sentenza dell'11 maggio 2010 il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione dipartimentale.
2.
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale, chiedendo giustizia. Invitata a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, con scritto datato 28 giugno 2010 ella ha esposto la sua precaria situazione finanziaria e comunicato di non essere in grado di pagare l'importo richiesto.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
3.
Con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la ricorrente è tenuta a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ella deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se la ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che la ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).
Va inoltre rammentato che le motivazioni devono essere contenute nell'atto di ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF). Un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare le impugnative presentate in sede cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
4.
Oltre a essere privo di qualsiasi conclusione (v. art. 42 cpv. 1 LTF), il ricorso in esame disattende crassamente le esigenze di motivazione testé esposte. L'insorgente non si prevale, nemmeno implicitamente, di alcuna violazione del diritto da parte del Presidente della Pretura penale, ma si limita in sostanza a porre semplici interrogativi in relazione alla procedura. Si domanda come mai non sia stata convocata per la decisione scaturita poi in sentenza e come mai è stata resa una decisione a due anni dai fatti incriminati. Simili quesiti sono però lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione della LTF. L'impugnativa risulta pertanto insufficientemente motivata, posto come il rinvio agli atti cantonali non risponde alle richieste dell'art. 42 LTF (v. supra consid. 3). Non sono quindi dati gli estremi per entrare nel merito del ricorso.
Di transenna si rileva comunque che, giusta l'art. 12 cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (RL 3.3.3.4), la procedura dinanzi alla Pretura penale è scritta ed è per questo motivo che la ricorrente non è stata convocata a un'udienza. Ella ha comunque potuto far valere le proprie ragioni presentando il suo ricorso motivato alla Pretura penale.
5.
In conclusione il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Le spese giudiziarie dovrebbero essere poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Tuttavia, considerata la sua difficile situazione finanziaria, a titolo eccezionale il Tribunale federale rinuncia a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Losanna, 5 luglio 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy