BGer 6B_348/2010
 
BGer 6B_348/2010 vom 22.06.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_348/2010
Sentenza del 22 giugno 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
D.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, ecc.),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 15 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A seguito di una querela del 1° febbraio 2010 presentata da D.________ nei confronti di E.________ per titolo di diffamazione, calunnia e violazione della legge federale sulla protezione dei dati, il 23 febbraio 2010 il Sostituto Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere non ritenendo dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.
L'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da D.________ contro suddetto decreto è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 15 marzo 2010.
2.
D.________ impugna questa sentenza con ricorso al Tribunale federale. Chiede l'accoglimento delle richieste formulate in sede cantonale, subordinatamente l'annullamento delle decisioni della CRP e del Sostituto Procuratore pubblico e il rinvio degli atti ad altri magistrati affinché svolgano serie e competenti indagini senza preclusioni di sorta.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
A seguito dell'invito a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, con lettera del 18 maggio 2010 D.________ ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di versare quanto richiesto.
3.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente è tenuto - pena l'inammissibilità (v. art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - a motivare la sua impugnativa, spiegando in modo conciso perché la decisione contestata viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).
Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
4.
La CRP ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa del ricorrente perché non adempiva i requisiti posti dalla sua consolidata giurisprudenza relativa all'art. 186 cpv. 1 del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Ha in particolare rilevato come l'insorgente si limitasse a ribadire la sua tesi accusatoria senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato e senza confrontarsi con gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.
Il ricorrente lamenta in proposito una denegata giustizia ma non spiega oltre la sua censura. A suo avviso, la CRP si divertirebbe "a far perdere soldi e tempo ai cittadini che intendono difendersi da soli senza obbligo di sperperare soldi". L'insorgente chiede quindi al Tribunale federale di esaminare e dire "se la presentazione dell'istanza dell'accusa è o no conforme del diritto". Manifestamente il ricorrente non si prevale di alcuna violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF e disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Non sostiene che la sua istanza di promozione dell'accusa adempiva, sotto il profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza in materia né spiega per quali ragioni ritiene che la CRP avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe a torto rifiutata di procedere all'esame di merito dell'istanza di promozione dell'accusa. Il gravame risulta pertanto insufficientemente motivato.
5.
In conclusione il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario).
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo viene tuttavia ridotto per tener conto della sua situazione finanziaria.
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 giugno 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: La Cancelliera:
Schneider Ortolano Ribordy