BGer 4D_9/2010
 
BGer 4D_9/2010 vom 01.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_9/2010
Sentenza del 1° aprile 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
Cancelliera Gianinazzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.C.________,
3. D.C.________,
4. E.C.________,
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
opponenti.
Oggetto
contratto di locazione; garanzie,
ricorso in materia costituzionale contro la
sentenza emanata il 30 novembre 2009
dalla Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 9 febbraio 2009 i "comproprietari G.________" hanno adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest chiedendo la liberazione a loro favore del deposito di garanzia di fr. 1'500.--, oltre interessi, versato nel 2006 da A.________, all'epoca conduttore di un appartamento di loro proprietà.
Con decisione del 3 aprile 2009 l'Ufficio ha accolto la richiesta dei comproprietari.
2.
Il 13 maggio 2009, contestando in particolare la legittimazione attiva dei "comproprietari G.________", A.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la liberazione del citato deposito a proprio favore.
All'udienza di discussione del 21 agosto 2009 la parte convenuta ha eccepito la tardività dell'istanza, siccome inoltrata dopo la decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione dell'Ufficio di conciliazione, avvenuta il 14 aprile 2009. Nella replica e duplica presentate nel corso della medesima udienza le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Non essendovi prove da assumere, la giudice ha immediatamente proceduto al dibattimento finale.
Statuendo il 27 agosto 2009, la Pretora - dopo aver rettificato l'indicazione della parte convenuta in B.________, C.C.________, D.C.________ e E.C.________ - ha dichiarato irricevibile l'istanza poiché tardiva. Dal timbro postale sulla busta d'invio risultava infatti ch'essa, seppur datata 13 maggio 2009, era stata in realtà spedita il 15 maggio 2009, allorquando il termine era giunto a scadenza il 14 maggio 2009.
3.
Contro questa pronunzia A.________ ha tempestivamente interposto ricorso per cassazione, rimproverando alla giudice di primo grado di aver erroneamente concluso alla tardività della sua istanza, da lui inviata il 13 maggio 2009, come confermato dalla dichiarazione testimoniale scritta allegata al ricorso.
Rammentati i limiti del proprio potere d'esame, ristretto all'arbitrio nell'applicazione del diritto e nell'apprezzamento delle prove (art. 327 lett. g CPC/TI), nella sentenza emanata il 30 novembre 2009 la Corte cantonale ha in primo rilevato che la prova dell'ossequio di un termine incombe alla parte tenuta a compiere l'atto.
In concreto, hanno osservato i giudici ticinesi, dal timbro postale della (parte di) busta allegata al memoriale del 13 maggio 2009 emerge che l'istanza è stata impostata venerdì 15 maggio 2009 all'ufficio postale di Lugano-Stazione, ovvero tardivamente. Alla tesi di A.________, secondo cui il francobollo allegato all'istanza non sarebbe quello della busta da lui utilizzata - avendo la Pretura la prassi di conservare solo la parte di busta recante il francobollo con il relativo timbro postale - la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello ha opposto che, in ogni caso, "di fronte alla puntuale contestazione sulla tempestività dell'istanza sollevata dalla convenuta, A.________, al quale incombeva l'onere di dimostrare il rispetto del termine, si è limitato a sostenere di aver spedito il memoriale il 13 maggio 2009 e non il 15 maggio [...], ma non ha proposto nessuna prova a sostegno della sua allegazione". Dato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5P.113/2005 del 13 settembre 2006 consid. 3.1), il diritto della parte alla prova della tempestività dei suoi atti è subordinato all'ossequio delle norme di procedura cantonali, la Corte cantonale ha in effetti ritenuto inammissibile la dichiarazione 24 agosto 2009 di F.________ - secondo cui il 13 maggio 2009 egli avrebbe accompagnato A.________ all'ufficio postale di Lugano-Besso - siccome prodotta per la prima volta con il ricorso e, di conseguenza, in urto con il divieto posto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI.
Considerato quanto appena esposto, non essendo stato evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso è stato respinto.
4.
Prevalendosi della violazione degli art. 5 cpv. 1 e 9 Cost. nonché della violazione del diritto di essere sentito, il 25 gennaio 2010 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale volto a ottenere l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa "per nuovo giudizio sulla problematica del nome della controparte rispettivamente la mancanza di legittimazione attiva o passiva della stessa, nonché eventualmente del merito alla Pretura del Distretto di Lugano, ma comunque ad un altro Pretore che la signora Minesso". Nell'eventualità in cui il suo gravame venisse respinto, egli chiede che il Tribunale federale "rirettifichi almeno il nome della controparte e lo riporti a quello della inesistente Comproprietà G.________, che così non potrà mai ricevere dalla Banca il deposito di garanzia di fr. 1'500.--."
Né le controparti né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame.
4.1 Con scritto del 9 marzo 2010 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
4.2 Il 18 marzo 2010 ha inoltre domandato di conferire l'effetto sospensivo al suo gravame.
5.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).
5.1 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all'art. 75 cpv. 1 LTF), in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che non raggiunge il valore litigioso minimo stabilito dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF e non rientra fra i casi previsti dal cpv. 2 di questa norma, il ricorso sussidiario in materia costituzionale degli art. 113 seg. LTF è di per sé proponibile.
5.2 Suscitano tuttavia delle perplessità le conclusioni ivi formulate (art. 42 cpv. 1 LTF).
In linea di massima, il ricorso sussidiario in materia costituzionale ha effetto riformatorio, così come il ricorso ordinario in materia civile (art. 117 LTF combinato con l'art 107 cpv. 2 LTF). Questo significa che la parte ricorrente deve formulare una conclusione chiara e precisa sul merito della controversia e specificare le modifiche da lei auspicate. Il rinvio all'autorità cantonale rimane inevitabile - e la semplice domanda in tal senso ammissibile - solo qualora il giudizio impugnato non contenga gli accertamenti di fatto necessari per l'applicazione del diritto (DTF 134 III 379 consid. 1.3 con rinvio).
Nella fattispecie, le conclusioni ricorsuali, riprodotte dettagliatamente al consid. 4, mirano al rinvio della causa alla Corte cantonale e/o alla giurisdizione di primo grado - ma ad un altro giudice, ciò che equivale a una sorta di ricusa della Pretora - rispettivamente alla "rirettifica" dell'indicazione della controparte per impedirle d'incassare l'importo oggetto del litigio.
Ora, se la domanda di rinvio alle autorità inferiori per la valutazione della legittimazione della controparte, da sempre contestata, appare compatibile con i principi esposti, la richiesta di "rirettifica" nei termini appena descritti è invece irricevibile.
La questione non necessita comunque di essere ulteriormente approfondita, il ricorso dovendo in ogni caso venire respinto, nella misura in cui ammissibile, per le ragioni indicate qui di seguito.
6.
Con il ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF).
6.1
6.1.1 L'art. 117 LTF rimanda per la motivazione all'art. 106 cpv. 2 LTF, giusta il quale la violazione di diritti fondamentali può essere esaminata soltanto se il ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura. Nell'atto di ricorso è in particolare necessario menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). In particolare, il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la sussunzione contestata e indicare in maniera chiara e dettagliata per quale motivo essa è manifestamente insostenibile (DTF citato; sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 con rinvii).
6.1.2 Nella fattispecie in esame occorre però tenere presente che la Camera di cassazione civile ticinese ha statuito sulla base dell'art. 327 lett. g CPC/TI, che le permette di annullare la sentenza di primo grado solo in caso di arbitrio nell'applicazione del diritto o nell'accertamento dei fatti. In questo ambito la Corte cantonale dispone dunque di un potere d'esame analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su di un ricorso per violazione del divieto dell'arbitrio. Secondo costante giurisprudenza, adito con un ricorso fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza che pure fruiva di una cognizione ristretta, il Tribunale federale non si limita ad esaminare dal punto di vista dell'arbitrio se l'autorità di ricorso lo abbia commesso; in altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame (Willkür im Quadrat). Il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 116 III 70 consid. 2b).
Ciò non toglie che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con un'argomentazione conforme agli esposti dettami dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che le motivazioni addotte dall'autorità cantonale per ammettere rispettivamente negare il carattere arbitrario del giudizio di primo grado sono sbagliate. In altre parole, la parte ricorrente non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in sede cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata, pena l'irricevibilità del gravame per carente motivazione (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc pag. 494; cfr. anche sentenza 4D_16/2008 del 20 maggio 2008 consid. 2.2).
6.2 Dai principi appena esposti discende l'inammissibilità, d'acchito, della censura relativa alla violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost., evocata solo genericamente in ingresso all'impugnativa.
6.3 Prima di procedere all'esame delle altre critiche ricorsuali è opportuno rammentare che nel quadro del ricorso in materia costituzionale il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF); tocca però alla parte ricorrente allegare, con un'argomentazione conforme ai requisiti posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF, che questa condizione è realizzata (DTF 133 III 439 consid. 3.2 pag. 445). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF)
Questa precisazione si rende necessaria perché nel suo scritto il ricorrente espone vari argomenti di fatto privi di riscontro nell'atto impugnato e pertanto inammissibili. Ciò vale, in particolare, con riferimento all'affermazione secondo la quale la busta da lui originariamente inviata sarebbe stata distrutta e sostituita con un'altra e alle circostanze in cui si è svolta l'udienza del 21 agosto 2009 dinanzi alla giudice di prima istanza.
6.4 Priva di riscontro nella sentenza criticata è pure l'affermazione, sulla quale il ricorrente fonda la censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, secondo cui la Camera di cassazione civile avrebbe eseguito - all'insaputa del ricorrente e senza dargli la possibilità di parteciparvi - un'indagine per pronunciarsi sulla tardività dell'istanza 13 maggio 2009.
Dai considerandi della sentenza impugnata emerge solo che la Corte cantonale ha esaminato gli atti processuali in suo possesso. L'asserita violazione del diritto costituzionale, vagliata sulla base dei fatti accertati in maniera vincolante, si avvera pertanto manifestamente infondata.
6.5 Giovi comunque rilevare che la Corte cantonale non ha basato il suo giudizio sul timbro postale apposto sulla parte di busta allegata all'istanza - di modo che si avvera inutile, in questa sede, la rinnovata critica (ancorché pertinente) della prassi della sezione 4 della Pretura di Lugano di conservare solo la parte di busta recante il francobollo con il relativo timbro postale - bensì sull'assenza di prove presentate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa processuale cantonale a sostegno della contestata tempestività dell'istanza.
6.5.1 A questo riguardo il ricorrente spiega, in sintesi, che la contestazione della tempestività dell'istanza formulata all'udienza del 21 agosto 2009 lo ha colto impreparato e la sorpresa è stata tale da impedirgli di ricordarsi immediatamente che il 13 maggio 2009, quando ha spedito l'istanza, aveva casualmente incontrato F.________ che lo ha accompagnato all'ufficio postale. Rimproverargli di non aver formulato alcuna richiesta di prove nel corso di quell'udienza - caratterizzata da un clima ostile nei suoi confronti e nell'ambito della quale la giudice ha sollecitato le parti a procedere immediatamente al dibattimento finale - è a suo modo di vedere eccessivo. Osserva comunque di aver offerto la prova della tempestività del suo memoriale alla Pretora prima dell'emanazione della sentenza.
Sia come sia, egli sostiene che tale prova - la dichiarazione scritta di F.________ - avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Camera di cassazione civile, che l'ha invece rifiutata siccome prodotta in urto con le regole poste dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI. Per il ricorrente è "ridicolo e arbitrario che il Tribunale d'appello consideri che la prova di questa tempestività debba essere sollevata come le altre prove all'udienza, pena il non più poterlo fare in seguito"; la tempestività di un atto processuale è infatti un presupposto processuale che va constatato in ogni momento dal giudice adito.
6.5.2 Anche su questo punto il ricorso è votato all'insuccesso. La decisione della Corte cantonale di dichiarare inammissibile lo scritto di F.________, datato 24 agosto 2009, siccome prodotto per la prima volta in sede di ricorso, in contrasto con la normativa processuale applicabile, è conforme alla citata giurisprudenza del Tribunale federale e assolutamente sostenibile. Anche se è vero che, giusta l'art. 97 cpv. 1 n. 5 CPC/TI, il giudice esamina l'ammissibilità degli atti processuali in ogni stadio di causa, questo non significa che l'autore dell'atto la cui ammissibilità è stata tempestivamente contestata dalla controparte possa apportare la prova dell'ammissibilità in ogni stadio di causa, quando meglio gli aggrada. Ciò vale in particolare per un difetto processuale che non può essere sanato in corso di causa, quale la tardività di un atto (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato - Appendice 2000/2004, n. 194 pag. 148). In altre parole, confrontato con l'eccezione di tardività del suo memoriale già in sede di risposta, il ricorrente non poteva attendere l'inoltro del ricorso per cassazione per presentare la prova della tempestività della sua istanza. L'affermazione secondo la quale egli avrebbe consegnato la dichiarazione scritta di F.________ alla Pretora già prima dell'emanazione della sentenza di primo grado non può essere tenuta in nessuna considerazione, giacché priva di riscontro nella sentenza impugnata e il ricorrente non pretende di essersene già avvalso dinanzi alla Camera di cassazione civile.
7.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si avvera infondato e viene pertanto respinto.
7.1 Essendo il rimedio manifestamente votato all'insuccesso, l'assistenza giudiziaria non può essere concessa (art. 64 cpv. 1 LTF).
Nella determinazione delle spese giudiziarie, a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene comunque conto dell'esiguo valore di causa e della precaria situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF).
7.2 Con l'evasione del gravame la richiesta tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore degli opponenti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Klett Gianinazzi