BGer 9C_897/2009
 
BGer 9C_897/2009 vom 16.11.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_897/2009 {T 0/2}
Sentenza del 16 novembre 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
F.________, Italia, patrocinato dal Centro Consulenze, Direzione Centrale,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 21 settembre 2009.
Visto:
il ricorso del 21 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 21 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
lo scritto del 23 ottobre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, il patrocinatore è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la richiesta di proroga del termine del 4 novembre 2009 e il rifiuto opposto da questa Corte il 6 novembre 2009,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente - limitandosi a contestare, peraltro in contrasto con la giurisprudenza in materia (cfr. DTF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 4; DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 seg.; cfr. pure sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.3.1), il fatto di non essere stato sottoposto a una visita specialistica e a segnalare che il medico curante, a differenza dei medici dell'istituto nazionale (italiano) della previdenza sociale (INPS) e del servizio medico dell'AI, non avrebbe ravvisato alcun miglioramento del suo stato di salute dal 1989 - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato e non spiega in particolare in quale misura quest'ultimo scaturirebbe da un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 95 e 97 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.),
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
che, visto l'esito del ricorso, sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di gratuito patrocinio va respinta (art. 64 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 novembre 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti