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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_815/2009
Sentenza del 23 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
R.________, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 19 agosto 2009.
Visto:
l'atto del 19 settembre 2009 (timbro postale) con cui R.________ ha presentato ricorso contro il giudizio reso il 19 agosto 2009 - e notificatogli l'8 settembre seguente - dal Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
lo scritto del 24 settembre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto completivo 7 ottobre 2009 (timbro postale) del ricorrente,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 7 ottobre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a negare il diritto a una rendita d'invalidità,
che in particolare il ricorrente, limitandosi a genericamente - e peraltro in contrasto con la prassi in materia (cfr. ad esempio sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, in RtiD II-2008 pag. 274, consid. 4.3; cfr. pure DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21) - rilevare l'impossibilità per lui di "riciclarsi"in attività lavorative leggere, che nel settore agricolo non esisterebbero e che nel settore della produzione richiederebbero competenze specifiche che lui non avrebbe, non spiega (né del resto sostiene) in quale misura l'accertamento, di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), dei primi giudici in merito alla ritenuta piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere sarebbe non solo errato, ma addirittura manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in tali condizioni il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 ottobre 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti