BGer 9C_892/2008
 
BGer 9C_892/2008 vom 19.12.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_892/2008 {T 0/2}
Sentenza del 19 dicembre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
R.________,
ricorrente,
contro
Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich,
opponente,
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.
Visto:
il ricorso del 27 ottobre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 24 settembre 2008 (intimato il giorno seguente) del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente - limitandosi a rinviare ai fatti risultanti dagli atti e a segnalare che né il suo punto di vista né i fatti presentati nel suo ricorso del 15 ottobre 2006 sarebbero stati interpretati adeguatamente - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato (cfr. a tal proposito sentenza 8C_544/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 2, in cui il Tribunale federale ha ricordato che una motivazione limitata a un semplice rinvio agli allegati prodotti dinanzi all'istanza cantonale è insufficiente e dunque inammissibile),
che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non si giustificava di fissare un termine supplementare secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali (cfr. DTF 134 II 244),
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 dicembre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti