BGer 5A_259/2008
 
BGer 5A_259/2008 vom 17.11.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_259/2008 /biz
Sentenza del 17 novembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di Onsernone, 6662 Russo,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone;
che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--;
che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008;
che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 17 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti