BGer 5A_627/2008
 
BGer 5A_627/2008 vom 22.10.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_627/2008 /biz
Sentenza 22 ottobre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Andrea Bersani.
Oggetto
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2008
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 21 agosto 2006 il Pretore del distretto di Riviera ha respinto un'istanza, presentata da A.________, di modifica dell'assetto concordato nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale;
che con sentenza 29 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato dalla moglie contro il giudizio pretorile;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 15 settembre 2008, con cui chiede l'accoglimento del suo appello e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decreto del 19 settembre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso;
che infatti giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);
che le decisioni in materia di misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate dalla giurisprudenza misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 585 consid. 3.3, 393 consid. 5);
che pertanto nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 15 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata alla ricorrente già il 5 agosto 2008;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti