BGer 6B_719/2008
 
BGer 6B_719/2008 vom 23.09.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_719/2008 /hum
Sentenza del 23 settembre 2008
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.
Parti
X.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________;
che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere;
che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________;
che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un' "opposizione/contestazione";
che non sono state chieste osservazioni;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione - una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua denuncia;
che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni;
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;
che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 settembre 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: la cancelliera:
Schneider Ortolano