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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_347/2008 /biz
Decreto del 1° settembre 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.A.________,
ricorrente, rappresentato da B.A.________,
contro
C.________,
D.________,
E.________,
patrocinati dall'avv. Giovanni Jelmini,
Municipio di X.________,
opponenti,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 16 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
considerando:
che il 14 agosto 2008 A.A.________ ha presentato al Tribunale federale un "ricorso" contro una decisione emanata in materia edilizia il 16 luglio 2008 dal Tribunale cantonale amministrativo;
che con scritto del 28 agosto 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri