BGer 2C_150/2008
 
BGer 2C_150/2008 vom 10.07.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_150/2008 /biz
Sentenza del 10 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Aubry Girardin,
cancelliere Grisanti.
Parti
Avv. dr. A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Sanzione disciplinare,
ricorso contro la decisione della Camera per
l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello
del Cantone Ticino del 21 dicembre 2007.
Fatti:
A.
Mediante scritto del 30 settembre 2005, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha segnalato alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati, che alla luce dell'attività professionale dell'avv. dr. A.________ a lui nota erano sorti seri dubbi sul fatto che quest'ultima soddisfacesse (ancora) i requisiti necessari per esercitare la professione di avvocato. In particolare ha osservato che l'elevato numero di rimedi (solo otto nel corso dell'anno 2005; v. le sentenze 5C.132/2005, 5C.133/2005 e 5P.205/2005 del 14 luglio 2005, 5P.284/2005 del 30 agosto 2005, 5P.303/2005, 5C.206/2005 e 5C.207/2005 del 9 settembre 2005, e 5C.187/2005 del 20 settembre 2005) completamente privi di possibilità di esito favorevole da lei presentati ne minavano la credibilità di avvocato e facevano dubitare che ella si dimostrasse ancora degna della considerazione che la professione esige. La Camera per l'avvocatura e il notariato ha trasmesso per competenza la segnalazione al Presidente della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.
Il 22 settembre 2006 il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha informato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che a sua volta ha girato la segnalazione alla sua Commissione di disciplina, che nell'ambito di un pubblico dibattimento, iniziato il 12 settembre 2006, il processo non aveva potuto svolgersi regolarmente a causa del comportamento tenuto dall'avv. dr. A.________. Quest'ultima, in qualità di patrocinatrice di una delle parti processate, dopo la fase iniziale, noncurante dei richiami con i quali le era stato chiesto di limitarsi a sollevare le eccezioni procedurali e a motivarle brevemente, aveva infatti preso la parola per leggere un'istanza zeppa di argomentazioni prolisse e accuse all'operato degli inquirenti, che anche la stampa non ha mancato di riportare e di qualificare come "inverosimili". Inoltre, alla ripresa del processo dopo la pausa pranzo, essa aveva lasciato l'aula comunicando di eventualmente rinunciare al mandato. L'abbandono dell'aula aveva obbligato il giudice a congedare l'imputata, rimasta sola, e a disgiungerne il procedimento.
Il 26 settembre 2006 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati ha notificato all'avv. dr. A.________ l'apertura di un procedimento disciplinare per possibile violazione degli obblighi professionali di cura e diligenza. Contro l'apertura del procedimento disciplinare l'interessata ha presentato un ricorso al Tribunale federale il quale però lo ha dichiarato inammissibile per mancanza di decisione separatamente impugnabile (sentenza 2A.600/2006 del 13 ottobre 2006).
Il 15 febbraio 2007 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha segnalato un ulteriore "increscioso episodio". In occasione del nuovo dibattimento svoltosi dinanzi alla Pretura penale il 14 dicembre 2006 e resosi necessario dopo gli eventi del 12 settembre precedente, l'avv. dr. A.________ aveva nuovamente abbandonato l'aula in segno di protesta poiché si era vista respingere una istanza di nullità di tutta la procedura come pure una istanza di ricusa del giudice. La cliente, rimasta sola, aveva poi deciso a sua volta di lasciare l'aula nonostante il giudice l'avesse avvertita che in tal caso il procedimento sarebbe proseguito nelle forme contumaciali, come poi è stato (v. sentenza 6B_8/2007 del 12 dicembre 2007).
B.
Dopo avere esteso il procedimento disciplinare a quest'ultimo episodio e avere dato all'interessata l'opportunità di esprimersi, con decisione del 25 giugno 2007 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati ha sospeso l'avv. dr. A.________ dall'esercizio dell'avvocatura per la durata di sei mesi per violazione dell'art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), in relazione con gli art. 11 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv), e 4, 30 e 31 del Codice professionale degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv), ordinando la comunicazione della sanzione alle autorità di sorveglianza degli altri cantoni ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LLCA e ponendo a suo carico gli oneri processuali per fr. 2'000.--. Oltre a ciò, considerato l'ampio clamore mediatico suscitato dalla vicenda dinanzi alla Pretura penale, ha pure disposto la pubblicazione della misura - da effettuarsi al momento della sua crescita in giudicato - sul Foglio ufficiale cantonale.
In sintesi, con riferimento alla attività segnalata dal Tribunale federale, detta Commissione ha rilevato che i ricorsi in questione, inutilmente prolissi e non sempre comprensibili, erano tutti stati dichiarati inammissibili, in gran parte per carenza di motivazione oppure perché si erano limitati a riproporre questioni già sollevate ed evase in precedenti procedure. L'autorità disciplinare ha pure ricordato che in alcuni casi il Tribunale federale aveva addirittura posto le spese giudiziarie a carico della denunciata, anziché della parte patrocinata, facendo notare che con un minimo di attenzione l'avvocato avrebbe immediatamente potuto riconoscere l'inammissibilità del ricorso. In questo modo, essa avrebbe gravemente leso gli interessi dei clienti oltre ad avere gravemente intralciato il normale corso della giustizia che si era vista subissata da ricorsi manifestamente infondati. Quanto ai comportamenti tenuti dinanzi alla Pretura penale, la denunciata avrebbe, segnatamente con l'abbandono (ripetuto) dell'aula e della sua cliente, travalicato i limiti di una critica oggettiva e nuociuto al tempo stesso agli interessi della sua assistita. La Commissione di disciplina ha ritenuto gravi le violazioni in esame e per la commisurazione della sanzione ha pure preso in considerazione, a titolo di aggravante, il precedente disciplinare a carico della legale, la quale nel 2004 era stata sanzionata con una multa di fr. 800.-- per avere violato il dovere di fiducia e di diligen-za nei confronti dei clienti, e più precisamente per avere inoltrato al Tribunale federale due rimedi - manifestamente infondati - per una cliente senza averla adeguatamente informata sui passi intrapresi e sui relativi costi e rischi (cfr. sentenza 2A.561/2004 del 21 ottobre 2004). A giustificazione della sanzione, la Commissione di disciplina ha infine evidenziato il pericolo reale e concreto di recidiva, confermato dal comportamento tenuto dall'interessata nella procedura disciplinare.
C.
Il provvedimento è stato confermato, su ricorso, dalla Camera per l'avvocatura e il notariato cantonale con sentenza del 21 dicembre 2007. Dopo avere conferito al ricorso effetto sospensivo e avere respinto tutta una serie di eccezioni relative alla pretesa irregolarità della procedura, la Camera per l'avvocatura e il notariato ha condiviso la severità della sanzione, mettendo in risalto la gravità e la ripetitività delle mancanze professionali come pure il serio pericolo di recidiva, accentuato dal fatto che la denunciata persiste(va) nella convinzione di avere agito nel pieno rispetto dei doveri professionali. Infine, ha negato all'insorgente il beneficio dell'assistenza giudiziaria, siccome il gravame sottopostole non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole.
D.
L'8 febbraio 2008 l'avv. dr. A.________ ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico ed un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con il primo chiede la piena assoluzione dalla sanzione disciplinare; con il secondo domanda la cassazione della decisione impugnata e di quella disciplinare alla quale si riferisce. In sintesi, a motivazione dei ricorsi fa valere una serie di vizi procedurali, la violazione di diritti costituzionali (segnatamente degli art. 9, 27, 29, 29a e 30 Cost.) e di diritti garantiti dalla CEDU (segnatamente degli art. 5, 6, 8, 10 e 14), la violazione del diritto federale (segnatamente dell'art. 17 LLCA e dell'art. 27 CC) e l'accertamento lacunoso, rispettivamente manifestamente errato dei fatti determinanti.
Chiamati ad esprimersi, la Commissione di disciplina, la Camera per l'avvocatura e il notariato e l'Ufficio federale di giustizia hanno rinunciato a formulare osservazioni sul merito del gravame.
E.
Con decreto presidenziale del 29 febbraio 2008 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata assieme ai gravami.
Diritto:
1.
Preliminarmente si osserva che nel suo ricorso di quasi 80 pagine, inutilmente prolisso, confuso e ripetitivo, l'insorgente mette tra le altre cose in dubbio l'indipendenza della Corte giudicante e ne chiede la ricusazione. Motiva in particolare la sua censura con il fatto che il numero di registrazione indicato nella sentenza del 13 ottobre 2006 a lei notificata (4C.102/2006), e con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la decisione di apertura del procedimento disciplinare, non corrisponderebbe a quello figurante nella raccolta delle sentenze del Tribunale federale (2A.600/2006). Inoltre sostiene che detta sentenza sarebbe stata resa in assenza di un vero ricorso.
A prescindere dalla irrilevanza, rispettivamente infondatezza dei motivi invocati, la domanda, abusiva, si dimostra comunque irricevibile poiché conformemente alla giurisprudenza sviluppata sotto l'imperio della vecchia Organizzazione giudiziaria, ma che ha mantenuto la sua validità anche in seguito all'entrata in vigore della LTF, motivi di ricusa possono essere unicamente formulati nei confronti di determinati membri del Tribunale e non anche nei confronti del Tribunale o di una sua sezione in quanto tali (DTF 105 Ib 301 consid. 1a; sentenza 6B_598/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 1.3).
2.
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 II 249 consid. 1.1).
2.2 Un ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 segg. LTF può essere presentato laddove non è ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89 LTF (art. 113 LTF). Le decisioni fondate essenzialmente sulla LLCA costituiscono pronunce in cause di diritto pubblico federale (cfr. sentenze 2C_699/2007 del 30 aprile 2008, consid. 1, destinata alla pubblicazione, e 2C_177/2007 del 19 ottobre 2007, consid. 1.2) e non figurano tra le eccezioni indicate agli art. 83-85 LTF, ovvero tra i casi in cui il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è dato. In particolare, la decisione impugnata non concerne l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione (art. 83 lett. t LTF), non fosse altro perché la decisione di sospensione (temporanea) non si esaurisce in una mera valutazione della prestazione (cfr. per analogia sentenza 2C_187/2007 del 16 agosto 2007, consid. 2.2 con riferimento).
Del resto, la ricorrente, che non si esprime al riguardo, nemmeno tenta di spiegare perché in concreto sarebbe dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF: quest'ultimo rimedio è quindi inammissibile. Le argomentazioni addotte in tale mezzo di impugnazione vanno comunque trattate nell'ambito del rimedio ordinario, nella misura in cui l'allegato ricorsuale adempie le esigenze formali di questo tipo di ricorso (DTF 133 I 300 consid. 1.2).
2.3 Tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF), diretta contro il giudizio di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) e presentata da una persona senz'altro legittimata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa in esame va quindi trattata ed è di massima ammissibile come ricorso in materia di diritto pubblico.
2.4 In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, oggetto dell'impugnativa può di principio essere soltanto il giudizio dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; sentenza 2C_135/2007 del 26 giugno 2007, consid. 3; cfr. anche DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c). Laddove chiede l'annullamento non solo della sentenza della Camera per l'avvocatura e il notariato, ma anche della precedente decisione emanata dalla Commissione di disciplina, l'atto ricorsuale è dunque inammissibile.
3.
3.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia la riserva del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate.
Il ricorrente deve motivare il ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Il gravame deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).
3.2 Anche l'accertamento dei fatti può venir censurato solo entro limiti ristretti, ovvero se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Occorre quindi, ad esempio, che la valutazione delle prove risulti arbitraria (sentenza 4A_223/2007 del 30 agosto 2007, consid. 3.2). La parte ricorrente che intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate. In caso contrario, a meno di lacune manifeste da rettificare d'ufficio, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.
Nelle quasi 80 pagine di ricorso consacrate principalmente a censurare asserite violazioni procedurali, per giunta parzialmente riferite a procedure estranee a quella in esame o sulle quali il Tribunale federale ha comunque già statuito definitivamente (in ordine alla reiterata contestazione della multa disciplinare di fr. 800.-- pronunciata nel 2004 cfr. sentenza citata 2A.561/2004), si stenta in gran parte a trovare una compiuta motivazione giuridica conforme alle suesposte esigenze. La ricorrente - che peraltro per ampi stralci si limita a riprodurre testualmente il memoriale 12 dicembre 2007 consegnato a margine dell'udienza tenutasi in stessa data davanti alla Camera per l'avvocatura e il notariato in conformità all'art. 50 del regolamento cantonale sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (RAvv) e agli art. 30 Cost. e 6 CEDU (DTF 126 I 228 consid. 3a; cfr. pure sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] del 31 agosto 2006 nella causa Landolt contra Svizzera, n. 17263/02, e del 15 dicembre 2005 nella causa Hurter contra Svizzera, n. 53146/99, cifre 24 a 35, in: Pra 2006 n. 125 pag. 868) - soddisfa in minima parte i requisiti di motivazione imposti dall'art. 42 cpv. 2 LTF poiché il più delle volte non si confronta adeguatamente con i considerandi della sentenza impugnata, bensì si dilunga in inutili - e comunque sovente dubbie - considerazioni di carattere generale, spesso nemmeno di ordine giuridico. Occorre così ricordare all'insorgente che non basta invocare norme della CEDU e della Costituzione (federale e cantonale) senza spiegare nella dovuta forma in che modo sarebbero in concreto state violate dall'autorità cantonale. L'esame del gravame si limiterà di conseguenza agli aspetti contestati che - al limite - soddisfano le esigenze di motivazione.
5.
5.1 Anche in sede federale, la ricorrente contesta tra le altre cose la competenza e l'indipendenza delle istanze precedenti.
5.2 Come già rilevato in altra occasione (v. sentenza 2A.500/2003 del 17 maggio 2004, consid. 2.1.2), in Ticino le autorità di sorveglianza che i Cantoni devono istituire in esecuzione dell'art. 14 LLCA sono la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, in prima istanza, e la Camera per l'avvocatura e il notariato, in seconda istanza (art. 18, 24 cpv. 1 e 31 LAvv). La Commissione di disciplina è un organo composto da membri dell'Ordine (art. 24 cpv. 2 LAvv), non un'autorità penale. La Camera per l'avvocatura e il notariato, sezione del Tribunale di appello ticinese, è per parte sua l'organo giudiziario superiore di sorveglianza (art. 31 LAvv). Non vi è dubbio che i fatti per i quali la ricorrente è stata sanzionata rientrano nell'ambito specifico dei comportamenti soggetti alla sorveglianza disciplinare.
5.3 Conformemente alla prassi sviluppata in materia dalla CorteEDU (cfr. sentenze del 13 dicembre 2007 nella causa Foglia contra Svizzera, n. 35865/04, cifra 62, e Landolt, precitata), il contenzioso disciplinare rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6 CEDU se la legislazione in materia, come in concreto, contempla la sospensione temporanea dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo (art. 17 cpv. 1 lett. d LLCA) e il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 1 lett. e LLCA). Essendo in gioco il diritto di esercitare una professione, la controversia concerne la determinazione di diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Ciò non significa tuttavia che, per l'art. 6 CEDU, le procedure di prima istanza davanti agli organi che non sono integrati nelle strutture giudiziarie ordinarie - quali gli organi amministrativi o disciplinari - debbano soddisfare le esigenze del processo equo. In tale evenienza, è sufficiente, ma anche necessario, che l'interessato disponga del diritto di ricorrere a un organo giudiziario indipendente, dotato di pieno potere cognitivo, che offra le garanzie dell'art. 6 CEDU (sentenza della CorteEDU nella causa Landolt, precitata).
5.4 Ora, non c'è dubbio che la Camera ticinese per l'avvocatura e il notariato, che fruisce di piena cognizione (cfr. sentenza 2P.130/1997 del 30 giugno 1997, consid. 2a, in: RDAT I-1998, n. 10 pag. 37), configura un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Istituita dall'art. 64 cpv. 1 della legge organica giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), la Camera per l'avvocatura e il notariato è manifestamente prevista per legge ed assume un ruolo giurisdizionale in virtù delle competenze che le attribuisce segnatamente l'art. 31 LAvv in materia disciplinare. Composta del Presidente del Tribunale di appello, che la presiede, e di due giudici, tutti regolarmente eletti dal Gran Consiglio (art. 2 cpv. 1 LOG), detta Camera non riceve istruzioni da parte di alcuna autorità e le sue decisioni, adottate secondo una procedura legalmente predefinita, sono esecutive (art. 38 cpv. 3 LAvv in relazione con l'art. 66 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966). Donde la conformità - di massima - alla Costituzione (art. 29a e 30) e alla CEDU della procedura in oggetto (DTF 126 I 228 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure sentenza della CorteEDU nella causa Landolt, precitata) e l'impossibilità per la ricorrente di invocarne la nullità o comunque di lamentare una non meglio precisata violazione del doppio grado di giurisdizione.
5.5 Nella misura in cui possono - al limite - considerarsi ricevibili (v. consid. 3.1), del tutto infondate risultano inoltre le censure di ricusa ed esclusione formulate anche in questa sede all'indirizzo della Commissione di disciplina - segnatamente del suo Presidente e della sua segretaria - come pure della Camera cantonale per l'avvocatura e il notariato. A tal proposito è sufficiente il rinvio alla sentenza impugnata, la quale ha segnatamente spiegato il motivo per il quale non era possibile inferire un motivo di esclusione e di ricusa dal fatto che i citati membri della Commissione di disciplina già avessero statuito nella precedente procedura disciplinare, peraltro sfociata nella sentenza 2A.561/2004 del Tribunale federale (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301). A ciò si aggiunge che, anziché invocarle immediatamente con i primi atti procedurali, quando all'interessata già era o doveva essere nota la composizione delle autorità giudicanti (v. DTF 117 Ia 322 consid. 1c con riferimenti; cfr. pure sentenze inedite 2P.83/1995 del 19 luglio 1997, consid. 5d, e 2P.360/1992 del 19 novembre 1993, consid. 2c), la ricorrente ha sollevato tardivamente le censure in esame contravvenendo in tal modo al principio della buona fede, valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3; 127 II 227 consi 1b; 121 I 30 consid. 5f). Per il resto, contrariamente a quanto sembra invocare il ricorso, in nessun modo sono ravvisabili vizi procedurali o errori di apprezzamento talmente gravi e ripetuti da fare supporre l'intenzione di nuocere all'interessata (DTF 125 I 119 consid. 3e con riferimento).
6.
6.1 La ricorrente lamenta tra le altre cose un diniego di giustizia formale, nel senso di una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l'autorità giudiziaria cantonale non avrebbe esaminato tutte le sue censure sollevate in quella sede. A prescindere dalla dubbia ricevibilità di tale censura - la ricorrente si limita a richiamare le domande poste nel ricorso cantonale e nel memoriale di udienza del 12 dicembre 2007 -, essa si dimostra comunque infondata. Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: l'esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Ora, il giudizio impugnato, che si esprime sull'applicazione di tutte le norme pertinenti e sugli elementi decisivi della contestata sanzione disciplinare, adempie manifestamente tali esigenze.
6.2 L'insorgente rileva pure che la sentenza impugnata si fonderebbe su un accertamento manifestamente inesatto o comunque lacunoso dei fatti determinanti. Contesta in particolare la mancata assunzione agli atti dei mezzi di prova (registrazioni audio-visive relative agli interrogatori della cliente B.________ nella relativa procedura penale, poi culminata nelle segnalazioni del Presidente della Pretura penale e del Procuratore generale; audizione testimoniale di detta cliente in sede disciplinare; confronto con gli altri accusatori, ecc.) chiesti e negati dalle precedenti istanze. Essa non dimostra tuttavia perché l'autorità cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a e rinvii), e visti gli argomenti esposti nel giudizio impugnato, avrebbe violato la Costituzione e la CEDU nel ritenere tali atti irrilevanti. Va del resto ricordato che nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e che il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3; 124 I 208 consid. 4a). Ciò che non si realizza manifestamente nel caso di specie, i primi giudici avendo accuratamente esposto i motivi per i quali si poteva (e si può) prescindere dall'assunzione dei mezzi richiesti. Basta pertanto ribadire, insieme alla Corte cantonale, che i fatti oggetto della procedura disciplinare, in mancanza delle inesistenti registrazioni (peraltro nemmeno prescritte dall'ordinamento in materia), sono sufficientemente documentati dalle pertinenti sentenze del Tribunale federale come pure dai verbali di udienza - infruttuosamente contestati (cfr. sentenze 1P.706/2006 del 7 novembre 2006 e 6B_8/2007, citata) - relativi alla procedura penale, oltre che dagli estratti di cronaca giudiziaria in atti.
La ricorrente, che non è validamente riuscita a fare riconoscere, nelle opportune sedi, la pretesa irregolarità degli atti intrapresi nella procedura penale, non può certamente pretenderne il riesame ora in sede disciplinare (cfr. per analogia sentenza 2A.499/2006 dell'11 giugno 2007, consid. 2.2). I fatti accertati dalla Corte cantonale non sono frutto di un accertamento arbitrario delle prove ai sensi dell'art. 9 Cost. Il loro accertamento non è manifestamente inesatto o incompleto e vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
6.3 Manifestamente prive di fondamento, e in gran parte insufficientemente motivate o comunque smentite dalle tavole processuali, sono infine le censure relative alle ulteriori asserite violazioni procedurali (segnatamente: concessione tardiva dell'effetto sospensivo da parte della Corte cantonale, contraddetta dal fatto che esso è invece stato concesso in via supercautelare due giorni dopo l'introduzione del ricorso; insufficiente accesso agli atti che per contro è stato pienamente garantito dalla stessa Corte in vista dell'udienza del 12 dicembre 2007; mancato riscontro alla astrusa domanda di chiamata in causa della [Presidente della] Confederazione; pretesa irregolarità della citazione all'udienza del 29 agosto 2007 davanti alla Camera per l'avvocatura e il notariato per il solo fatto che la data riportata nel verbale di udienza non corrisponde a quella effettiva della citazione ecc.) nelle quali sarebbero incorse le istanze precedenti.
In particolare, non può trovare accoglimento neppure in questa sede l'eccezione secondo cui non si sarebbe potuto dare seguito alla "segnalazione" 30 settembre 2005 del Presidente della II Corte civile del Tribunale federale. Richiamandosi a torto all'art. 43 LAvv, la ricorrente sostiene che l'azione disciplinare per i fatti ivi invocati sarebbe prescritta poiché, in virtù di tale disposto, se entro sei mesi dalla denuncia l'autorità inferiore (in casu: la Commissione di disciplina) non compie atti istruttori, la segnalazione andrebbe archiviata. Sennonché l'art. 43 LAvv non regola manifestamente la prescrizione dell'azione disciplinare, bensì unicamente la possibilità per la Camera per l'avvocatura e il notariato di avocare a sé le competenze della Commissione di disciplina in caso di inazione di quest'ultima. La prescrizione dell'azione disciplinare è per contro disciplinata dall'art. 19 LLCA. Secondo tale disposto, l'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati (cpv. 1), la prescrizione essendo per il resto interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza (cpv. 2). Orbene, è palese che al più tardi con l'intimazione, il 26/27 settembre 2006, dell'apertura del procedimento disciplinare da parte della Commissione di disciplina, il termine di prescrizione per il perseguimento dei fatti segnalati dalla II Corte civile del Tribunale federale è stato rispettato e interrotto.
Né l'insorgente può infine invocare la nullità della decisione della Commissione di disciplina di estendere il procedimento disciplinare ai fatti segnalati in data 15 febbraio 2007 dal Procuratore generale per il motivo che la Commissione non avrebbe esattamente indicato in base a quale norma intendeva procedere. Infatti, se è pur vero che lo scritto del 1° marzo 2007 della Commissione di disciplina menziona semplicemente la possibile violazione dell'art. 12 LLCA, senza per contro precisare a quale regola professionale facesse riferimento il procedimento, la ricorrente dimentica che allo stesso scritto era comunque allegata la segnalazione 15 febbraio 2007, in cui erano chiaramente esplicitate le contestazioni rivoltele e dalle quali erano facilmente deducibili le regole professionali implicate. A ciò si aggiunge che i possibili provvedimenti disciplinari si evincono direttamente dalla legge e sono pertanto noti. La ricorrente non doveva pertanto essere ancora appositamente informata al riguardo (sentenza 2P.318/2006 del 27 luglio 2007, consid. 6.1 e 6.2).
7.
Nel merito, la ricorrente contesta di avere violato delle regole professionali e si oppone alla sanzione inflittale.
7.1 Il Tribunale federale esamina liberamente l'esistenza di un comportamento di rilevanza disciplinare (sentenze citate 2P.318/2006, consid. 12.1, e 2A.499/2006, consid. 5.1).
7.1.1 La LLCA ha unificato, con carattere di regime esaustivo, le regole professionali e la sorveglianza disciplinare (Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 e segg., in particolare pag. 5020). Nel definire le regole professionali, l'art. 12 LLCA stabilisce segnatamente, con una clausola generale, che l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza (lett. a). Questo obbligo concerne in primo luogo il rapporto dell'avvocato con il proprio cliente e, come il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, si riferisce parimenti all'attitudine verso le autorità giudiziarie (cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.2). Tale clausola permette tuttavia, più in generale, di esigere che l'avvocato si comporti correttamente nell'esercizio della professione (Messaggio cit., FF 1999 pag. 5021). Il rispetto di determinati criteri di comportamento sotto tutti gli aspetti dell'attività forense è in effetti un presupposto essenziale per il buon funzionamento della giustizia. La norma stabilisce inoltre necessariamente dei limiti pure nei rapporti verso i colleghi e l'opinione pubblica: pubblicamente l'avvocato deve comportarsi in modo da non nuocere alla considerazione e alla fiducia riposte nella categoria (sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in: RtiD II-2004 pag. 210, consid. 3.1 con riferimenti).
7.1.2 Il carattere esaustivo del regime federale non permette ai cantoni di prescrivere ulteriori regole professionali relative all'esercizio dell'attività forense. Se enunciano principi generalmente riconosciuti, le norme deontologiche, pur essendo di principio applicabili solamente ai membri della relativa associazione professionale, conservano tuttavia una propria valenza giuridica nella misura in cui possono essere di aiuto per l'interpretazione e la precisazione delle regole professionali di diritto federale (DTF 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1.1 con riferimenti). Nel Cantone Ticino una serie di norme deontologiche sono contemplate dal Codice professionale dell'ordine degli avvocati. Esso dispone, tra l'altro, che nell'esercizio della professione l'avvocato si avvale solo di mezzi consentiti dalla legge (art. 4 CAvv), mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità (art. 30 CAvv), e non intralcia il normale corso delle procedure (art. 31 cpv. 2 CAvv).
7.1.3 Giurisprudenza e dottrina osservano che nello svolgimento delle proprie funzioni l'avvocato deve evitare e se del caso distogliere il cliente dalla conduzione di processi privi di ogni possibilità di successo (DTF 125 I 417 consid. 5a; 123 I 12 consid. 2c/aa; in questo senso pure Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, tesi Berna 1986, pag. 41; Niklaus Studer, Die sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung nach BGFA, in: Anwaltsrevue 2004 pag. 374; più cauto per contro Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [editori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, n. 43 all'art. 12). Per parte della dottrina rientra inoltre tra gli obblighi professionali di un avvocato quello di non gravare inutilmente sull'amministrazione della giustizia (Wolffers, op. cit., ibidem). Non va dimenticato a questo riguardo che gli avvocati hanno uno statuto particolare perché agiscono da intermediari tra i clienti e i tribunali; il che spiega anche le norme di condotta - di diritto pubblico - imposte in generale ai membri dell'ordine (sentenza citata 2A.448/2003, consid. 3 e 7.3, con riferimento alla giurisprudenza della CorteEDU). L'avvocato è quindi reputato assolvere, nell'interesse del cliente, il proprio obbligo di diligenza se la sua azione appare oggettivamente quanto meno sostenibile (Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, tesi Zurigo 2000, pag. 61 segg.). Va da sé che la conduzione errata o inopportuna di un processo concerne in prima linea la responsabilità civile dell'avvocato. Nondimeno, in casi grossolani, un comportamento gravemente negligente, quale può essere la conduzione di un'azione processuale temeraria, abusiva o comunque priva di ogni possibilità di successo, può giustificare pure una sanzione disciplinare (Testa, op. cit., pag. 83; Fellmann, op. cit., n. 15 e 43 all'art. 12; Studer, op. cit., pag. 374).
7.2
7.2.1 Sulla scorta dei fatti accertati dalla Corte cantonale e rilevabili dalla semplice lettura delle decisioni e delle sentenze che hanno dato luogo alla segnalazione del Presidente della II Corte civile del Tribunale federale (v. Fatti A), l'esistenza di un comportamento contrario alle regole professionali appare evidente. La ricorrente si ostina a non vedere che i ricorsi e le relative domande di assistenza giudiziaria non sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente non sono state respinte per pretese divergenze di opinione su sottili questioni giuridiche di fondamentale importanza o semplicemente per i ristretti margini di manovra e per le ridotte possibilità di successo dei ricorsi al Tribunale federale, ma poiché sono stati giudicati manifestamente privi di possibilità di esito favorevole nonché, in larga parte, carenti di motivazione, inutilmente prolissi, non sempre comprensibili e senza nesso con le vertenze in giudizio. È d'altronde in ragione di queste considerazioni che la II Corte civile del Tribunale federale non ha esitato a porre a suo carico, anziché alla parte patrocinata, le spese giudiziarie nelle tre sentenze del 9 settembre 2005 (sull'eccezionalità della misura cfr. DTF 129 IV 206; Studer, op. cit., pag. 374). Nella misura in cui tenta vanamente di equivocare sui peraltro chiari e inesorabili giudizi ivi espressi, la ricorrente dimentica che le menzionate sentenze sono definitive e non possono più validamente essere rimesse in discussione in questa sede. Le censure sollevate a tal proposito sono pertanto inammissibili.
7.2.2 A ragione i giudici cantonali hanno pertanto ravvisato, con riferimento alle procedure oggetto della segnalazione 30 settembre 2005, una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA e ritenuto che la ricorrente - oltre ad avere eccessivamente e inutilmente intralciato l'attività giudiziaria - ha gravemente leso gli interessi dei clienti, i quali non solo sono stati così illusi sulle possibilità di esito favorevole delle loro vertenze, ma ne hanno pure vista ritardata la conclusione con perdita non indifferente di tempo e di denaro. In questo modo l'insorgente è grossolanamente e ripetutamente venuta meno agli obblighi di tutela del pubblico e di salvaguardia della credibilità e della dignità della categoria (cfr. DTF 128 I 346 consid. 2.2; 106 Ia 100 consid. 13c).
7.3
7.3.1 Similmente deve essere qualificato il comportamento tenuto dalla ricorrente in occasione delle due udienze dinanzi alla Pretura penale. Il fatto, accertato dalla Corte cantonale e risultante dagli atti, che l'interessata, rivolgendosi innanzitutto ai giornalisti presenti, si sia dilungata "in limine litis" - nonostante gli ammonimenti del Presidente - in argomentazioni prolisse e in accuse all'indirizzo degli inquirenti (segnatamente per la pretesa presenza di sangue e topi morti nella cella dove la cliente sedeva in detenzione preventiva oppure per le informazioni asseritamente estorte dalla polizia con la droga [cfr. le edizioni del Corriere del Ticino e della RegioneTicino del 13 settembre 2006]), che anche la stampa non ha esitato a qualificare come "inverosimili", unitamente alle molteplici interruzioni (effettuate nei tempi e nei modi sbagliati [cfr. edizione del Giornale del Popolo del 13 settembre 2006]) e al duplice abbandono dell'aula - e della mandante - in segno di protesta contro l'operato del giudice che le aveva respinto una serie di eccezioni procedurali, denotano un comportamento poco rispettoso verso le autorità (cfr. a tal proposito anche l'art. 8 del Codice deontologico della Federazione Svizzera degli Avvocati, a norma del quale l'avvocato si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione), oltre che gravemente lesivo degli interessi della cliente.
7.3.2 Indipendentemente dall'ampio diritto di critica riconosciuto all'avvocato nei riguardi dell'attività giudiziaria (DTF 108 Ia 316 consid. 2b/bb; 106 Ia 100 consid. 8b; RtiD II-2004 pag. 210, consid. 3.3.2 con riferimenti), le asserite gravi violazioni procedurali rimproverate alle autorità inquirenti in ambito penale non giustificavano il comportamento della ricorrente. Queste carenze potevano infatti essere adeguatamente fatte valere nelle opportune sedi e nei dovuti modi, senza ricorrere a forme plateali di protesta, suscettibili per giunta (quanto meno potenzialmente, considerata la natura mediatica delle esternazioni fatte ai giornalisti allora presenti in aula; v. memoriale del 12 settembre 2006) di incrinare senza necessità la fiducia del pubblico nei confronti della giustizia e di influenzare l'oggettività del giudizio.
7.3.3 Senza confrontarsi sufficientemente con la sentenza impugnata e di nuovo dilungandosi in considerazioni perlopiù generiche, la ricorrente si ostina a ritenere di avere agito correttamente a tutela degli interessi della sua cliente. Ribadisce che la problematica era di natura preprocessuale e che pertanto le eccezioni avrebbero giustificato la conclusione del processo "in limine litis". Essa dimentica però che nella presente sede non si tratta più di statuire sulla fondatezza delle eccezioni allora sollevate - che la ricorrente ha peraltro omesso di validamente e tempestivamente far valere presso le competenti autorità di ricorso (cfr. le sentenze citate 1P.706/2006 e 6B_8/2007) -, bensì unicamente di giudicare il comportamento tenuto dopo che le stesse sono state respinte dalla Pretura penale.
7.3.4 Ora, oltre ad avere agito in spregio dell'autorità, con l'abbandono reiterato e ingiustificato dell'aula la ricorrente ha da un lato inutilmente intralciato il corso della procedura, avendo obbligato il Presidente della Pretura penale a disgiungere il procedimento a carico della patrocinata da quello degli altri coimputati e a indire un nuovo dibattimento, che ha poi dovuto essere a sua volta portato a termine nelle forme contumaciali (cfr. pure sentenza citata 6B_8/2007). Dall'altro, essa ha gravemente violato i propri obblighi fondamentali di patrocinatrice poiché, avendo lasciato sola la cliente in aula e questo per di più dopo avere comunicato - in occasione del dibattimento del 12 settembre 2006, ossia in tempo chiaramente inopportuno (cfr. Testa, op. cit., pag. 254) - di eventualmente rinunciare al mandato, l'ha posta nell'impossibilità di difendere adeguatamente i propri diritti. In simili circostanze non vi è alcun dubbio sul fatto che la ricorrente abbia anche sotto questo aspetto violato in maniera ripetuta e grossolana l'art. 12 lett. a LLCA.
7.3.5 A prescindere dalla dubbia ammissibilità del richiamo - operato mediante ripresa testuale del memoriale di udienza del 12 dicembre 2007 -, la ricorrente, che disponeva di sufficienti e adeguati mezzi giuridici per tutelare convenientemente i diritti della sua patrocinata, non può, nel caso di specie, invocare con successo la libertà di opinione e di espressione (art. 16 cpv. 2 Cost. e art. 10 CEDU) per tentare di giustificare detti comportamenti, proceduralmente irriti e non necessari, oltre che deontologicamente inaccettabili. L'interesse pubblico, volto a garantire il buon funzionamento della giustizia e la fiducia nella medesima come pure la salvaguardia della dignità della professione di avvocato, imponeva infatti all'autorità di sorveglianza di adottare un provvedimento disciplinare che non soltanto fosse idoneo e necessario a sanzionare l'avvocato colpevole e recidivo, ma anche che fosse atto a tutelare e a ripristinare la fiducia che ogni interessato può legittimamente riporre nell'esercizio della professione (più in generale sulla portata e i limiti posti alla libertà di opinione e di espressione dell'avvocato cfr. DTF 125 I 417 consid. 3; 108 Ia 316 consid. 2; 106 Ia 100 consid. 6a).
7.4 Dal momento che il mancato rispetto degli obblighi professionali summenzionati è stato correttamente accertato, la ricorrente non può dolersi di una violazione del principio della presunzione di innocenza (applicato per analogia), rimproverando alle autorità cantonali di avere ammesso la propria responsabilità in assenza di prove sufficienti e senza avere adeguatamente esaminato i fatti (cfr. per analogia sentenza 2P.194/2004 del 23 marzo 2005, consid. 3.4).
8.
Stabilita la violazione delle regole professionali, resta ora da esaminare se la misura sospensiva sia in quanto tale conforme al principio di proporzionalità.
8.1 Occorre tenere presente in questo contesto che la decisione in merito al genere e all'entità della sanzione disciplinare da irrogare spetta in primo luogo all'autorità disciplinare competente. A differenza di quanto avviene per la verifica dell'esistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante, che il Tribunale federale esamina con pieno potere cognitivo, quest'ultimo si impone un certo riserbo allorché deve stabilire il provvedimento da adottare. Il Tribunale federale interviene solo nella misura in cui la sanzione impugnata - che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, non ha natura penale, bensì amministrativa, avendo essenzialmente per scopo la tutela del pubblico e la salvaguardia della credibilità e della dignità della categoria (cfr. DTF 128 I 346 consid. 2.2; cfr. inoltre sentenza 2C_344/2007 del 22 maggio 2008, consid. 1.3) - eccede i limiti del potere di apprezzamento concesso all'autorità disciplinare e appare così chiaramente sproporzionata e addirittura arbitraria. In quest'ambito occorre considerare che la sospensione (temporanea) dall'esercizio della professione costituisce la sanzione più incisiva. In quanto tale, essa va pronunciata di regola solo in caso di recidiva e solo se le circostanze lasciano supporre che provvedimenti meno severi non saranno sufficienti per indurre la persona interessata a un comportamento rispettoso delle regole professionali.
8.2 La ricorrente è già stata sanzionata in passato per violazione delle norme professionali. Come visto (v. Fatti B), con decisione del 10 maggio 2004 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino le ha infatti inflitto una multa di fr. 800.-- per non avere - in violazione dell'art. 12 lett. a LLCA, e in particolare degli obblighi di esecuzione diligente del mandato e di informazione - avvisato nel dovuto modo una sua patrocinata sui ricorsi da lei inoltrati in sede cantonale e federale e per non averla in particolare informata sui relativi costi e rischi (cfr. sentenza citata 2A.561/2004).
8.3 Nel frattempo l'interessata si è resa responsabile di una serie di violazioni delle regole professionali che - quanto meno nel loro complesso - devono essere reputate gravi. Per l'art. 17 cpv. 1 lett. d LLCA la sospensione temporanea dall'esercizio della professione può essere decretata per due anni al massimo. Una sospensione di sei mesi è certamente severa, ma non appare di per sé sproporzionata. Tenuto conto del precedente disciplinare come pure dell'atteggiamento manifestato nel frattempo con i più recenti ricorsi al Tribunale federale (sentenze 6B_8/2007 e 1P.706/2006, precitate, e 1P.418/2006 del 24 luglio 2006; sui ricorsi inoltrati a titolo personale cfr. inoltre le sentenze, tutte di inammisibilità, 5A_5/2007 dell'8 marzo 2007, 5P.437/2006 del 28 novembre 2006, 7B.187/2006 del 26 ottobre 2006, 7B.188/2006 del 20 ottobre 2006 e 5P.345/2006 del 29 settembre 2006) e ancora nel corso della presente procedura, in cui la ricorrente - facendo sorgere seri dubbi sulla sua idoneità caratteriale all'esercizio della professione di avvocato - ha dimostrato di non avere compreso la serietà delle infrazioni commesse e di non aver tratto i necessari insegnamenti, non si può ritenere che una semplice multa disciplinare basterebbe a garantire in futuro un comportamento corretto (FF 1999 pag. 5026).
8.4 Come detto, la misura sospensiva colpisce duramente la ricorrente, la quale, trovandosi a gestire da sola il proprio studio, nemmeno appare in grado di farsi rappresentare da un collega di ufficio (cfr. sentenza citata 2A.177/2005, consid. 4.3). Toccata dalla sanzione è tuttavia unicamente l'attività riservata al monopolio. Ciò significa che durante il periodo di sospensione è unicamente vietata la rappresentanza in giudizio in procedure penali e civili, mentre è fatta salva l'attività di consulenza come anche quella giudiziaria in procedure di diritto pubblico. In considerazione dei limitati effetti della sanzione e tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete, la sospensione di sei mesi è pertanto sostenibile e non può certo dirsi arbitraria. La Corte cantonale non ha di conseguenza ecceduto il margine di apprezzamento riservatole dalla giurisprudenza.
9.
Facendo notare che il provvedimento non è contemplato dall'art. 17 LLCA, la ricorrente contesta infine la legittimità della decisione di fare pubblicare la misura sospensiva sul Foglio ufficiale cantonale.
9.1 Sebbene sia innegabilmente atta a produrre effetti negativi su chi ne è colpito, in realtà l'ordinata pubblicazione - disposta in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 seconda frase LAvv, per il quale la sospensione temporanea dell'esercizio della professione può essere pubblicata (sul Foglio ufficiale cantonale) se le esigenze lo esigono - non costituisce propriamente una ulteriore, e in virtù della esaustiva regolamentazione dell'art. 17 LLCA inammissibile sanzione disciplinare - come non lo sono del resto, contrariamente a quanto lascia intendere l'insorgente, nemmeno le spese di procedura addossate dalle precedenti istanze sulla base degli art. 37 cpv. 2 LAvv e 60 cifra 5 RAvv -, ma rappresenta piuttosto una misura procedurale (cantonale) di attuazione del diritto federale. Di conseguenza, il fatto che la pubblicazione della sospensione non sia prevista dalla LLCA non osta alla sua disposizione. Del resto, a differenza di quanto previsto per la sua iscrizione (art. 6 cpv. 3 LLCA), neppure la pubblicazione della radiazione dal registro è contemplata dal diritto federale, ma né tale circostanza né il fatto che l'art. 10 cpv. 2 LLCA - che conferisce a chiunque il diritto di consultare il registro e di sapere se un avvocato è iscritto, sospeso o definitivamente escluso dall'esercizio dell'avvocatura - tenga già conto dell'esigenza di informazione del pubblico impediscono ai cantoni di prevedere una simile misura (Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel, op. cit., n. 8 e 11 all'art. 9, per i quali nella misura in cui dispone la pubblicazione, ad esempio su internet, dell'elenco degli avvocati iscritti a registro, l'autorità cantonale competente deve ugualmente garantire che una eventuale sospensione venga sufficientemente menzionata).
9.2 Per il resto, la ricorrente non spiega nelle debite forme perché e in quale misura l'applicazione del diritto cantonale da parte dei primi giudici sarebbe contraria al diritto federale (sul limitato potere di esame spettante al Tribunale federale in quest'ambito cfr. sentenza 2C_444/2007 del 4 aprile 2008, consid. 2.2 con riferimenti) e/o comporterebbe una lesione della Costituzione, segnatamente della libertà economica (art. 27 Cost.; DTF 133 II 249 consid. 1.2.1; 101 Ia 1 consid. 2). Oltre a dilungarsi nuovamente in considerazioni di carattere teorico e generale, senza pertinenza con il caso di specie, l'interessata si limita a sostenere, manifestamente a torto, che la misura sospensiva non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, poiché non sarebbe prevista da una norma di rango costituzionale, e ad osservare che la pubblicazione avrebbe per lei ripercussioni irreparabili. Essa non si confronta tuttavia adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare non si esprime convenientemente sulla relazione esistente, e ritenuta determinante dai giudici cantonali, tra la risonanza data alla vicenda dai mass media ticinesi e la decisione di pubblicare la sanzione disciplinare (cfr. per analogia sentenza citata 2A.499/2006, consid. 6). Ne discende che (anche) su questo aspetto le censure sono inammissibili per carenza di motivazione.
10.
Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso in materia di diritto pubblico deve pertanto essere respinto, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di ricusazione è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
3.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione alle parti, alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 10 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Merkli Grisanti