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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_112/2007{T 0/2}
Sentenza del 9 aprile 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine, Piazza Dante 8, 6901 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 febbraio 2007.
Considerando:
che per decisione del 1° marzo 2005, sostanzialmente confermata il 2 febbraio 2006 in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di rendita AI presentata da S.________, già autista di torpedoni, nato nel 1949,
che per pronuncia del 26 febbraio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato,
che patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine, S.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio cantonale,
che con il ricorso l'assicurato ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità oltre all'allestimento di una perizia pluridisciplinare (ortopedica, cardiologica e psichiatrica),
che il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita con decreto del 23 luglio 2007 e ha fissato al ricorrente un termine, scadente il 29 agosto 2007, per pagare un anticipo spese di fr. 500.-,
che l'insorgente ha versato l'importo richiesto entro il termine stabilito,
che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) e il metodo di valutazione della stessa (art. 16 LPGA),
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur dovendo essere considerato inabile al lavoro nella misura del 66.66% nella sua abituale professione di autista di torpedoni, è pienamente abile in attività sostitutive leggere,
che similmente ha giustamente osservato come il tasso d'invalidità del 24% fissato dall'amministrazione, oltre a essere insufficiente per fare valere il diritto a una anche solo minima rendita, è stato stabilito in maniera generosa dall'UAI che ha accertato il reddito ipotetico da invalido sulla base dei valori statistici regionali di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS, TA13), anziché di quelli nazionali di cui alla TA1 ISS, come recentemente prescritto da questa Corte (v. SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]),
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure,
che ad ogni modo anche a seguito di un più approfondito esame degli atti, la valutazione del primo giudice risulta suffragata da sufficienti attestazioni mediche cui poteva essere riconosciuto pieno valore probatorio (DTF 125 V 351 segg.),
che in particolare, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il giudice cantonale ha diffusamente spiegato (v. pronuncia impugnata, pag. 19 segg.) i motivi per i quali, nonostante il tempo intercorso tra la redazione delle perizie nell'estate del 2004 e la resa della decisione su opposizione, fosse possibile fondarsi, per gli aspetti somatici, sulle conclusioni, chiare, complete e motivate dei periti (esterni all'amministrazione) C.________ e F.________, e come le stesse non fossero suscettive di essere messe seriamente in discussione dalle valutazioni del curante dott. M.________, peraltro non del tutto convincenti e motivate (più in generale sul valore probatorio attribuito ai referti dei medici curanti e sulla differenza tra mandato di cura e mandato di perizia cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc e sentenza I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2 in fine con riferimenti), e del dott. E.________, che oltre a non evidenziare con la necessaria chiarezza l'intervento di un peggioramento dello stato di salute, aveva dichiarato possibile per l'assicurato lo svolgimento dell'attività (leggera) di portiere di albergo,
che lo stesso dicasi per la valutazione relativa allo stato psichiatrico e alle sue conseguenze sulla capacità lavorativa,
che in particolare, il giudizio del servizio medico regionale dell'AI (SMR), per cui, quantomeno fino alla data determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), l'assicurato avrebbe presentato episodi depressivi intercorrenti di non grave entità e comunque non invalidanti, parzialmente reattivi a problematiche socio-economiche, non è stato validamente contraddetto dalle contrarie valutazioni prodotte dall'interessato in sede cantonale,
che da un lato infatti, il rapporto di uscita 15 giugno 2005 della Clinica A.________, pur rilevando la permanenza di una preoccupazione per il futuro, fa stato di una buona ripresa dell'equilibrio psicologico con parziale regressione dei sintomi ansiosi,
che dall'altro, i successivi certificati dell'Ospedale D._______, presso il quale il ricorrente è stato in cura dopo la sua dimissione dalla Clinica A.________, appaiono insufficientemente motivati e poco convincenti non fosse altro perché il forte rischio di ricaduta evidenziato dai suoi responsabili non costituisce di per sé un fattore invalidante,
che per il resto, gli attestati 23 marzo 2007 del dott. M.________ e 5 aprile 2007 del dott. L.________ non possono essere considerati ai fini del presente giudizio poiché giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, il che non si realizza in concreto in quanto il giudizio impugnato è stato reso al termine di un esame approfondito dello stato valetudinario e della capacità di rendimento dell'assicurato,
che l'incarto contenendo infine le indicazioni necessarie ai fini decisionali, non si giustifica, come invece richiede il ricorrente, un complemento istruttorio,
che il ricorso essendo manifestamente infondato, si giustifica di trattarlo secondo la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti